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Finanziaria: riforma entro 12 mesi

Dopo l’approvazione della prima Manovra finanziaria (cfr. «Il Giornale dell’Architettura» n.98, 2011), anche la versione finale dell’ultima Manovra estiva (dl 138 del 13 agosto convertito con la legge 148 del 14 settembre), imposta alla traballante situazione politica ed economica e dalle instabilità dei mercati internazionali, comporta modifiche, alcune di estrema importanza, per tutto il mondo delle professioni. Le novità riguardano anche gli architetti, il cui ordinamento ha ormai da tempo bisogno di nuove regole sempre rimandate.
Tra le norme subito applicabili, l’articolo 2 (comma 5) impone l’aumento dell’Iva dal 20 al 21% sulle parcelle e la sospensione da tre giorni a un mese del professionista iscritto all’Ordine che, per quattro volte in 5 anni, abbia mancato di emettere fattura per prestazioni riscosse. Il provvedimento, disposto dall’Agenzia delle entrate e comunicato all’Ordine, è immediatamente esecutivo. La sanzione è giustificata dalla gravità deontologica della mancanza, ma è criticabile perché, qualora il ricorso ai giudici tributari fosse accolto, il professionista (ad esempio direttore lavori o coordinatore per la sicurezza) non potrebbe essere risarcito del danno subito a seguito della sospensione dall’albo. Inoltre la sospensione non può essere applicata ai lavoratori autonomi non iscritti all’Ordine, che pertanto fruiscono di un trattamento ingiustificatamente più favorevole.
L’articolo 3, che tratta di liberalizzazioni e riforma delle professioni, stabilisce che entro un anno Regioni, Province e Comuni dovranno adeguare i propri ordinamenti, con riguardo anche alla Scia e alle autocertificazioni. Nel frattempo il Governo ha tempo fino a fine anno per adeguarsi, tramite decreti abrogativi e nuovi regolamenti, a quanto stabilito.
Gli ordinamenti professionali dovranno invece essere riformati entro dodici mesi, ma non è affatto sicuro che le leggi saranno approvate per tempo. L’esperienza dei decenni passati insegna infatti che le riforme delle professioni hanno sempre incontrato forti ostacoli: l’ordinamento degli architetti e degli ingegneri è ancora quello del 1923, mentre quello dei geometri risale al 1929. Difficoltà potrebbero nascere anche dalla necessità di coordinare il quadro italiano con la proposta di nuova Direttiva sulle professioni che sarà varata dall’Unione europea a fine anno, redatta sulla base degli esiti della Conferenza internazionale che il 7 novembre si riunirà sul libro verde «Modernizzare la Direttiva sulle qualifiche professionali». Il nuovo ordinamento dovrà comunque essere improntato al rispetto di alcuni criteri.

Numero chiuso
È imposto il divieto di limite all’accesso alla professione, che per gli architetti già ora non c’è.

Aggiornamento
Il professionista avrà l’obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli nazionali; gli inadempienti saranno soggetti a sanzioni disciplinari.

Tirocinio
È possibile che l’obbligo di dedicare un periodo alla pratica prima dell’accesso alla professione, che attualmente esiste solo per gli avvocati, i commercialisti e i geometri, sia imposto anche agli architetti nell’ambito della riforma da varare entro 12 mesi. Non potrà durare più di 3 anni e potrà essere svolto in concomitanza al corso di laurea. Sarebbe tuttavia opportuno verificare preliminarmente l’esistenza di studi professionali o uffici tecnici di imprese edilizie o di enti di­sposti a ospitare un tirocinante, perché gli «dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto».

Compenso
Dovrà essere pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico prendendo come riferimento le tariffe professionali, con possibilità di deroga. La norma affronta anche il caso di lavori pubblici, ma in maniera confusa e contraddittoria, ipotizzando l’applicazione della tariffa senza deroga. «In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal ministro della Giustizia». Infatti il mancato accordo sul compenso è, normalmente, impraticabile nei lavori pubblici perché renderebbe nullo l’incarico. Anche l’ipotesi di prestazione resa nell’interesse di terzi appare solo marginale nel caso di lavori pubblici.

Assicurazione
A tutela del cliente, il professionista dovrà assicurarsi, comunicando nell’assumere l’incarico gli estremi della polizza stipulata e il massimale. Il Codice degli appalti pubblici già prescrive l’obbligo di assicurazione del professionista, a tutela della stazione appaltante.

Disciplina
Il nuovo ordinamento dovrà prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi dai Consigli dell’Ordine, ai quali affidare i procedimenti disciplinari e di un organo nazionale di disciplina per le decisioni sui ricorsi. L’accesso non è consentito ai consiglieri dell’Ordine e del Consiglio nazionale.

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Last modified: 10 Luglio 2015