Il nuovo decreto 143 del 31 ottobre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre, determina i corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi allarchitettura e allingegneria: progettazione, direzione lavori e altre prestazioni professionali per la realizzazione di lavori pubblici.
Lesigenza del decreto nasce dal fatto che la legge 27/2012 ha abrogato la tariffa professionale degli architetti fissando lobbligo di concordare con il cliente il compenso della prestazione prima di espletare lincarico. Lassenza di riferimenti oggettivi ha messo in difficoltà sia il giudice che deve decidere sul compenso in una vertenza tra cliente e professionista, sia il funzionario che deve stabilire limporto da mettere a gara in un appalto di progettazione.
Pertanto il Ministero della giustizia ha emanato due decreti: il 140 del 20 luglio 2012 ad uso del giudice e il 143/2013 ad uso del responsabile del procedimento che possono, nei fatti, funzionare da riferimento, anche se privo di forza giuridica, per concordare limporto della parcella con un cliente privato.
Decreto 143/2013
Stabilisce che limporto da sottoporre a gara (e al ribasso) non deve essere superiore a quello derivante dallapplicazione delle previgenti tariffe professionali (in particolare il decreto 4 aprile 2001) ora abrogate. Ciò implica che il Rup deve fare per ogni gara due volte il calcolo del compenso, la prima in base al dm 143/2013 e la seconda in base allabrogato dm 4 aprile 2001, anche se il nuovo decreto non richiede esplicitamente che il Rup debba attestare il rispetto del tetto.
IL COMPENSO A PERCENTUALE. È valutato in base agli articoli 2, 3 e 4 del decreto e in base alle due tavole allegate: Z1 parametro del grado di complessità e Z2 prestazioni e parametri di incidenza. Un esame preciso del sistema di calcolo base va fatto con simulazioni che tengano conto di differenti casistiche di lavori e di prestazioni. Dette simulazioni sono state elaborate dal Cni nel dicembre 2012, riferite alla bozza dellattuale decreto. Un confronto sommario tra il decreto 4 aprile 2001 abrogato e la bozza di decreto 143 indica che per ledilizia residenziale e per servizi il 143 riduce i compensi in modo leggero, mentre la riduzione è più forte per le infrastrutture e la viabilità.
RIMBORSO DELLE SPESE E DEGLI ONERI ACCESSORI. È stabilito in maniera forfettaria: per opere di importo fino a 1milione di euro è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a 25 milioni è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in base allinterpolazione lineare. Il decreto 4 aprile 2001 prevedeva 30% per incarichi fino a 26.000 euro (50 milioni di lire) e 15% per lavori da 58.131.000 euro in su (100 miliardi di lire). Con interpolazione lineare nellintervallo delle due soglie. In sostanza, labrogato decreto 4 aprile 2001 comportava percentuali più remunerative per i professionisti perché per lavori minori, fino a 26.000 euro, prevedeva il 30% contro il 25% del decreto 143. Mentre per lavori superiori a 58.131.000 euro prevedeva una percentuale fissa del 15%, contro il 10% stabilito dal 143. LE VACAZIONI. Per le prestazioni non precisate e non applicabili per analogia (ex compenso a vacazione) si fa riferimento al costo dellora di lavoro: a) professionista incaricato da 50,00 a 75,00 /ora b) aiuto iscritto allalbo da 37,00 a 50,00 /ora c) aiuto di concetto da 30,00 a 37,00 /ora Loscillazione tra i due valori consente di tenere conto dellimpegno del professionista e dellimportanza della prestazione. Le vacazioni non erano previste dal decreto 4 aprile 2001 e la norma che le regolava prima dellabolizione del sistema tariffario era il decreto 147/1997. Il raffronto con questultimo mostra che i valori minori dei nuovi importi sono piuttosto bassi, specialmente se si considera che sono importi stabiliti ben 17 anni fa. Infatti i compensi erano per il professionista incaricato lire 110.000, pari a 57 /ora, per laiuto iscritto allalbo 38 /ora e per laiuto di concetto 28 /ora.
In conclusione, laspetto positivo è che il decreto mette ordine nel campo degli appalti pubblici per i servizi di architettura e di ingegneria. Negli ultimi tempi un notevole numero di gare è stato bandito con importi a base di gara eccessivamente bassi ed elaborati con criteri diversi tra le varie amministrazioni. Ora occorre che gli Ordini svolgano unazione pressante e continua di vigilanza nei confronti delle stazioni appaltanti affinché il decreto sia correttamente applicato. Il Cnappc e il Cni, ai fini di facilitare unapplicazione del decreto 143/2013 senza errori, hanno assunto liniziativa di elaborare un software, a disposizione di tutti gli iscritti allOrdine, che sarà distribuito alle stazioni appaltanti.
Purtroppo il decreto nulla innova in merito alla questione degli eccessivi ribassi presentati dai partecipanti alle gare, contro i quali esistono solo deboli modi di tutela al di là del ricorso alla procedura dellofferta anomala.