Piano di sicurezza e progetto architettonico
Nei cantieri di lavori privati con più di unimpresa coinvolta e con lavori dimporto inferiore a 100.000 euro (e non soggetti a Permesso di costruire), non deve essere nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Tuttavia ciò non comporta che non debba essere redatto il piano di sicurezza, perché il dlgs 81/2008, allart. 90 comma 11, stabilisce che il piano deve essere redatto dal coordinatore per lesecuzione. Il problema nasce dal fatto che il coordinatore per lesecuzione viene nominato prima di appaltare i lavori, cioè dopo che il progetto dellintervento è stato completato. Così viene a cadere il principio della sicurezza secondo il quale il progetto delledificio deve essere elaborato contemporaneamente al piano di sicurezza perché è in quella fase che molti problemi di tutela dellincolumità dei lavoratori possono essere risolti.
Per risolvere il problema, il ministero del Lavoro ha diffuso la circolare n. 30 del 29 ottobre 2009 sostenendo che in tali casi il coordinatore per lesecuzione debba essere nominato prima di quanto stabilisce il decreto 81/2008, cioè al momento dellaffidamento dellincarico di progettazione delledificio. Però, dato che una circolare non può modificare una legge, il parere del ministero non ha valore dispositivo. Il fatto nuovo è che la circolare è stata di fatto convalidata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE (V sezione, 7.10.2010) che, facendo riferimento alla Direttiva UE 57 del 1992, ha ribadito che il Piano di sicurezza deve essere redatto contemporaneamente alla stesura del progetto delledificio. Conseguentemente, nei cantieri in questione il coordinatore per lesecuzione deve essere nominato contemporaneamente alla nomina del progettista delledificio. Il ministero ha fatto sapere che lart. 90 del dlgs 81/2008 sarà modificato di conseguenza. Con loccasione, ricordo ai colleghi che – ai fini della nomina dei due coordinatori o del solo coordinatore per lesecuzione – la condizione è che nel cantiere operi più di unimpresa. Dato che nei cantieri piccoli, di manutenzione ordinaria e straordinaria, normalmente limpresa è affiancata da artigiani, occorre tenere presente che, se il lavoratore autonomo porta con sé un collaboratore da lui dipendente, allora viene parificato a unimpresa, sotto il profilo della sicurezza. Pertanto un lavoratore autonomo con dipendente e unimpresa (ovvero due lavoratori autonomi con dipendenti) vengono considerati due imprese e pertanto il cantiere richiede la nomina del o dei coordinatori.
Cantieri: le responsabilità del coordinatore
La sentenza della IV sezione penale della Corte di Cassazione n. 18149 del 13 maggio 2010 ridimensiona la responsabilità del coordinatore per lesecuzione. In precedenza, la Cassazione penale, con una serie di sentenze concordanti (17631/2009, 38002/2008, 24010/2004, 39869/2004) ne aveva stabilito la responsabilità in quanto garante della sicurezza dei lavoratori nel cantiere. Si tratta di una posizione di garanzia che si affianca, in modo autonomo e indipendente, a quella del datore di lavoro e del committente. La conseguenza che ne avevo tratto è che la presenza del coordinatore sul cantiere dovesse essere assicurata in maniera significativa, anche se non continua.
Invece nella sentenza n. 18149, la Cassazione, pur concludendo con il rigetto del ricorso del coordinatore contro la sentenza di condanna, svolge una serie di considerazioni generali sulla responsabilità del coordinatore precisando che la sua funzione di vigilanza è «alta» e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate e segnalazione al committente di dette irregolarità. Solo in caso dimminente e grave pericolo direttamente riscontrato gli è consentito di sospendere immediatamente i lavori. Quindi il coordinatore ha solo un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e non è obbligato a effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.
Il caso in questione riguardava un lavoratore che era caduto nel vuoto. La Corte ha rilevato come il rischio di caduta implicasse luso delle cinture di sicurezza. Ma lobbligo di vigilanza da parte del coordinatore comportava solo il controllo sullesistenza in cantiere delle cinture di sicurezza e sulla previsione della loro utilizzazione in quella lavorazione. E non sul fatto che il singolo lavoratore se ne servisse realmente in quella specifica situazione. Solo qualora linfortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali sarà dunque configurabile anche la responsabilità del coordinatore; la conseguenza, a mio avviso, è che non è richiesta la sua continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo.