È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 27 del 24 marzo 2012 che, conversione del decreto liberalizzazioni ora nella sua forma definitiva e pienamente operativa, affronta molteplici aspetti che toccano la professione in modo più o meno diretto. Tra gli importanti: labrogazione della competenza della protezione civile sulla gestione dei grandi eventi (articolo 40 bis), limposizione del project financing come procedura prioritaria per gli interventi sulle carceri (43), listituzione del contratto di disponibilità con cui il privato può cedere a unamministrazione pubblica, a fronte di un corrispettivo, unopera destinata a un pubblico servizio (44), la modifica (ennesima) del Codice degli appalti nella parte relativa alla finanza di progetto (59 bis) e il fotovoltaico in zona agricola a cui non è consentito laccesso agli incentivi statali (65).
Ma più direttamente connessi allesercizio della professione sono i seguenti.
Tariffa professionale
Larticolo 9 abroga la tariffa, sancendo definitivamente la fine del privilegio per il quale i professionisti iscritti agli Albi sono esentati dalla concorrenza fra loro sul prezzo. È laccoglimento del principio europeo che tutela i consumatori e inquadra le professioni intellettuali tra i servizi considerando i professionisti come imprese, sia pure contraddistinte da alcune particolarità. Il passo decisivo in Italia si è compiuto con la «legge Bersani» secondo cui dal 2006 la tariffa ha cessato di rappresentare la quantificazione obbligatoria della parcella. Per gli architetti il fatto non ha prodotto gravi inconvenienti con i privati, grande maggioranza degli incarichi, perché con loro la tariffa è sempre stata poco applicata. Invece nelle gare pubbliche, al massimo ribasso, si sono verificati ribassi che, superiori al 50%, vanno al di là di una sana concorrenza. E che devono essere combattuti applicando il sistema dellofferta anomala o valutando limporto della prestazione in base al costo delle persone e delle attrezzature impiegate. La tariffa può essere rimpianta solo perché, dal 2006 a oggi, abolita linderogabilità dei minimi, ha comunque rappresentato un punto fermo per specificare i contenuti delle prestazioni e orientare la valutazione dei costi nelle trattative professionista-cliente. Meraviglia latteggiamento di molti architetti (non condiviso da molti Ordini e dal Cnappc) che per i privati accettano labrogazione dei minimi mentre per il pubblico chiedono il loro ritorno, sostenendo che la qualità diminuisce con il compenso. Ma non è vero che cresce con il corrispettivo, perché la maggioranza punta al guadagno e, in ogni caso, fa il minimo necessario per avere diritto alla parcella. E se fosse così, perché non chiederla anche per i privati?
I parametri sostitutivi
della tariffa
La tariffa può essere utilizzata per altri 120 giorni solo per stabilire i compensi nelle vertenze giudiziarie (articolo 1, comma 9). Entro lo stesso termine, il Governo emanerà un decreto per fissare parametri per i compensi da decidere da parte del giudice. In assenza di tariffa però, negli appalti pubblici la stazione appaltante non ha più riferimenti oggettivi per individuare se un incarico è sopra la soglia europea, e quindi soggetto alla procedura UE e, in tutti i casi, per stabilire gli importi a base di gara. Il problema potrebbe essere risolto se lemanando decreto autorizzerà le amministrazioni a fare riferimento ai sopra detti parametri fissati per i giudici sui compensi professionali. Un altro decreto definirà le contribuzioni per le casse professionali, salvaguardando anche il loro equilibrio finanziario di lungo periodo, anche se potrebbe comportare aumenti dei contributi e/o riduzioni agli importi delle pensioni.
Incarico
Viene stabilito (comma 4 dellarticolo 9) che il compenso è pattuito al conferimento dellincarico, deve essere adeguato allimportanza dellopera e va valutato indicando le voci di costo per le singole prestazioni comprensive di spese, oneri e contributi. Il professionista deve rendere nota al cliente la complessità dellincarico, e deve indicare gli estremi della propria polizza assicurativa. Con il preventivo di massima il cliente deve essere informato sulla misura del compenso. Mentre il decreto legge imponeva la forma scritta, il testo finale lascia allordinamento di ogni professione il compito di stabilire se la pattuizione debba essere scritta.
Assicurazione
Non è chiaro se lobbligo sia già in essere o decorrerà dallentrata in vigore della legge di riforma della professione, attesa ad agosto. Lobbligo di assicurazione può essere insopportabile per i tanti architetti che svolgono prestazioni saltuarie e di modesto valore. Perciò occorrono iniziative degli Ordini per concordare tariffe relative a prestazioni singole di basso importo, come un collaudo o una piccola manutenzione.
Tirocinio
Non deve durare oltre 18 mesi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettario concordato dopo i primi sei mesi. Il periodo dei primi sei mesi può essere svolto in concomitanza con il corso di laurea, triennale o magistrale. Occorre ricordare che la legge 148/2011 stabilisce, allarticolo 3, i modi del tirocinio ma non esplicita se lobbligo riguarda tutte le professioni. Tenendo conto che per architetti e ingegneri adesso non cè obbligo, occorre valutare con prudenza se ci siano le condizioni per istituirlo.
Riduzione e accorpamento degli Ordini
Larticolo 9, al comma 7, stabilisce che gli Ordini dovranno essere riformati «secondo i principi della riduzione e dellaccorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari». La norma consente trasformazioni anche radicali del panorama ordinistico, anche se la formulazione fa capire che il legislatore è già stato intimorito da pressioni volte a mantenere lo stato esistente. In ogni caso, per gli architetti potrebbe non comportare cambiamenti. Infatti lOrdine, accorpando architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, architetti e pianificatori iunior, già risponde a questo criterio. Ulteriore accorpamento potrebbe essere lentrata degli ingegneri civili-edili.
Società tra professionisti
Larticolo 9bis modifica larticolo 10 della legge 138 del 12 novembre 2011 stabilendo che: le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre; il numero dei soci professionisti (nei confronti dei non professionisti) e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi; è obbligatoria la copertura assicurativa di responsabilità civile per i danni ai clienti; il socio professionista può opporre il segreto professionale agli altri per le prestazioni a lui affidate.
Opere darte per gli edifici pubblici
Con larticolo 47, la percentuale di spesa per le opere darte di abbellimento di nuovi edifici pubblici (istituito con legge 717/1949) viene mantenuta al 2% per importi tra 1 e 5 milioni, ma viene ridotta all1% per importi tra 5 e 20 milioni e allo 0,5 % oltre i 20 milioni. È esclusa per gli edifici industriali pubblici e per ledilizia residenziale pubblica e per tutti gli interventi per edifici di costo inferiore a 1 milione. La norma si applica ai bandi per opere darte non ancora pubblicati.
Eliminazione di progetto
preliminare e definitivo
Sintetizzando, larticolo 52 consente alle stazioni appaltanti di omettere lincarico del progetto preliminare e del definitivo, procedendo a progettare direttamente lesecutivo, purché lesecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il definitivo. Inoltre le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre un progetto a un livello di maggior dettaglio per ottenere anche le approvazioni proprie delle fasi omesse. La dichiarazione di pubblica utilità può essere disposta anche quando lautorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dellopera pubblica. La norma appare rozza e irrazionale. Consente, di fatto, laffidamento al progettista del solo progetto esecutivo col relativo compenso, senza considerare che, nella logica dellideazione dellarchitettura, lesecutivo non può essere elaborato senza avere prima prodotto il livello precedente. Né viene considerato il fatto che il progetto preliminare fa parte del processo di programmazione, essendo un elaborato necessario allapprovazione dellelenco annuale dei lavori più importanti. La norma è forse motivata da esigenze di semplificazione delle procedure, ma può essere applicata solo in caso di lavori di poca importanza e di poco impegno progettuale. Anche perché solo la gradualità delle 2 fasi di progettazione omesse consentirebbe di verificare in momenti successivi la risposta del progetto alle esigenze programmate.