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Tariffe minime addio

Approvato rapidamente dopo il «Salva-Italia» (cfr. il numero scorso) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 sulle liberalizzazioni è attivo e in attesa della conversione in legge, obbligatoria entro sessanta giorni pena la decadenza.
La liberalizzazione delle attività economiche in generale è trattata nell’articolo 1 e molti sono i punti d’interesse per professionisti, imprese e per il mondo tecnico in generale. Tra questi, l’articolo 10 estende ai liberi professionisti la possibilità, già offerta alle piccole e medie imprese, di partecipare al patrimonio dei Confidi per migliorare l’accesso al credito. Agevolazioni da parte dei comuni alle imprese costruttrici proprietarie di fabbricati da vendere sono stabilite invece dall’articolo 56, mentre l’articolo 58 semplifica le procedure per il Piano nazionale di edilizia abitativa. Nel quadro della normativa europea, infine, l’articolo 69 semplifica la dichiarazione preventiva da presentare nel caso di spostamento del prestatore di servizi.
Le questioni e i problemi delle professioni intellettuali protette, e degli architetti, sono analizzate specificamente nell’articolo 9, che contiene norme da applicare subito, nelle more della riforma delle professioni che dovrà essere approvata entro il 13 agosto.
Abrogazione delle tariffe
Il primo comma stabilisce che «sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico». Com’è noto, nel campo della committenza privata, la libera pattuizione tra professionista e cliente è stata da sempre preferita alla mera applicazione della tariffa. Per i lavori pubblici invece, dopo l’abolizione, nel 2006, dell’inderogabilità dei minimi di tariffa, questa è stata utilizzata solo per consentire alla stazione appaltante di fissare l’importo della parcella da mettere a base della gara al ribasso.
Per supplire alla mancanza di tariffa, il comma 2 stabilisce che, nel caso di vertenza giudiziaria, il compenso del professionista sarà stabilito dal giudice sulla base di parametri definiti dal ministero che non possono essere utilizzati nei contratti tra professionista e cliente. Saranno definiti anche parametri ministeriali per stabilire oneri e contributi per le Casse di previdenza. È da sperare che tali parametri possano essere utilizzabili anche ai fini di stabilire l’importo di parcella da porre a base d’asta.
Compensi pattuiti con il cliente
Come stabilito dal comma 3, il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al conferimento dell’incarico. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico e deve indicare i dati della sua polizza assicurativa. La misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e deve essere resa nota anticipatamente e in forma scritta se richiesto dal committente; deve indicare, per le singole prestazioni, le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza a quanto disposto costituisce illecito disciplinare del professionista. Sarebbe logico che la pattuizione fosse scritta, ma ciò non è esplicitato. Anzi il testo stabilisce che la misura del compenso deve essere scritta solo se richiesto dal cliente. La confusione è tale da rendere difficile il controllo deontologico affidato dall’articolo 9 agli Ordini provinciali.
Assicurazione obbligatoria
Lo stesso comma 3 impone una polizza assicurativa a carico del professionista per il singolo lavoro. Tale obbligo c’è da anni, ma solo per gli incarichi di opere pubbliche. La polizza professionale, a garanzia del cliente, è un requisito essenziale per chi esercita una professione. Tuttavia potrebbe risultare eccessivamente  gravosa per i numerosissimi architetti che svolgono saltuariamente piccoli incarichi (come lavori di manutenzione, coordinamento sicurezza) perché giovani o inoccupati o perché svolgono anche un’altra attività, come nel caso dei docenti. Occorrerebbe che le società di assicurazione, su sollecitazione di Ordini o del Cnappc, propongano anche polizze a costo proporzionato all’importo dei lavori di entità minima.
Tirocinio
I commi 5 e 6 stabiliscono la durata del tirocinio in non oltre 18 mesi. Per i primi 6 mesi può essere svolto durante il corso di laurea, triennale o magistrale, in presenza di una convenzione tra Cnappc e ministero dell’Università. Viene eliminata la remunerazione del tirocinante prevista nella legge 148/2011 (articolo 3.5.c). A parere di chi scrive è invece necessario che il tirocinante venga compensato, anche se in misura ridotta visto che parte del tempo di lavoro è dedicato all’apprendimento. Comunque occorre considerare che la norma regola il tirocinio ma non lo impone alle professioni che non lo prevedono, come gli architetti e gli ingegneri.

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Last modified: 10 Luglio 2015