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Gli Ordini per ora resistono, rischia Inarcassa

La legge 214 del 22 dicembre 2011 (conversione del dl n. 201 del 6 dicembre pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre), detta «salva Italia» o Manovra Monti, è un provvedimento di grande impatto economico e sociale che si rivolge in modo specifico anche alle libere professioni e, tra queste, alla professione di architetto. Ecco i dettagli per quello che ci riguarda.
Gare pubbliche per gli incarichi
L’articolo 12 della legge n. 180 dell’11 novembre 2011, che aveva stabilito che gli incarichi di progettazione si affidassero senza una gara pubblica fino a 193.000 euro, è stato in vita per soli dodici giorni: dal 6 dicembre, l’articolo 44.5 del decreto «salva Italia» l’ha infatti cancellato e la legge di conversione ha confermato la cancellazione. È stata quindi reintrodotta la gara pubblica per l’affidamento degli incarichi oltre 100.000 euro. Con questa scelta il Governo Monti sottopone alla piena concorrenza tra progettisti gli incarichi professionali tra 100.000 e 193.000 euro e reintroduce una delle poche liberalizzazioni riguardanti le professioni che abbia resistito agli attacchi dei parlamentari. Forse perché è stata inclusa tra gli interventi sui lavori pubblici e non nell’articolo 33 (riforma delle professioni), né nel 34 (liberalizzazioni).
Pur condividendo la scelta, rimangono le critiche (cfr. «Il Giornale dell’Architettura», nn. 91 e 95) ai requisiti imposti dal Codice degli appalti per l’ammissione alle gare (soprattutto relativi ai fatturati: 3-5 volte l’importo in gara negli ultimi 5 anni, 2-4 volte negli ultimi 10 anni per incarichi analoghi). Requisiti che escludono di fatto dalle gare la grande maggioranza degli architetti e favoriscono gli studi più strutturati (vedi la lettera pubblicata a fianco).
Codice degli appalti
Con gli articoli dal 41 al 45 s’intende promuovere lo sviluppo infrastrutturale modificando alcuni articoli del Codice, in relazione alla finanza di progetto e all’attrazione di capitali privati. Viene istituita l’anagrafe delle opere pubbliche incompiute. Viene chiarito che le opere di urbanizzazione devono essere eseguite dal titolare del permesso di costruire e non devono essere messe a gara d’appalto.
L’articolo 44, al comma 2, ha abrogato il comma 3 bis dell’articolo 81 del dlgs 163/2006, che era stato inserito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011, secondo cui l’offerta migliore doveva essere considerata al netto del costo del personale, sia negli appalti di lavori che di servizi. Pertanto non è più richiesta la verifica del costo del lavoro. Tuttavia occorre tenere conto che l’amministrazione appaltante deve verificare che l’importo dell’offerta sia adeguato al costo del lavoro. Inoltre nella verifica dell’anomalia dell’offerta non sono ammesse giustificazioni in contrasto con i trattamenti salariali minimi.
Stazione unica appaltante per piccoli comuni
Il comma 4 dell’articolo 23 stabilisce l’obbligo per i comuni con meno di 5.000 abitanti d’indire appalti pubblici di lavori e servizi tramite la stazione unica appaltante (norma sollecitata più volte all’Autorità per i lavori pubblici, cfr. «Il Giornale dell’Architettura», n. 91) e, ai sensi del comma 5, si applicherà alle gare bandite dal 31 maggio 2012. La procedura, dal bando fino all’aggiudicazione finale, spetterà alla stazione unica, mentre il Comune resterà responsabile delle fase precedente (programmazione e progettazione con i relativi capitolati) e delle successive alla gara. Il funzionamento della stazione unica è regolato da un dpcm del 30 giugno 2011, che finora non ha trovato applicazione perché i comuni non erano obbligati a servirsene.
Ristrutturazione edilizia
L’articolo 4 tratta di agevolazioni fiscali per la ristrutturazione di edifici residenziali, per l’efficientamento energetico e per le calamità naturali. Il comma 1 inserisce l’articolo 16 bis nel Testo unico delle imposte dirette (dpr 917/1986) rendendo definitiva la detrazione fiscale del 36% delle spese fino a 48.000 euro per unità immobiliare, relative a interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali e singole unità immobiliari, anche rurali, di:
– ricostruzione o ripristino d’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, con dichiarazione dello stato di emergenza
– realizzazione di posti auto pertinenziali
– eliminazione delle barriere architettoniche con ascensori e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata
– prevenzione del rischio di atti illeciti da parte di terzi
– cablatura e contenimento dell’inquinamento acustico
– risparmio energetico, impiego di fonti rinnovabili, caldaie, anche in assenza di opere edilizie: si applicherà alle spese effettuate dall’1 marzo 2013
– opere antisismiche per interi edifici. Nei centri storici, interventi sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari
– bonifica dall’amianto e opere volte a evitare gli infortuni domestici
Le spese per progettazione e direzione lavori sono inseribili tra quelle soggette ad agevolazione fiscale (comma 2), come anche il caso d’interventi di restauro e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati, eseguiti da imprese (comma 3). La detrazione spetta all’acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità, entro l’importo massimo di 48.000 euro.
La detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico viene prorogata fino al 31 dicembre 2012 (comma 4), mentre dall’1 marzo 2013 si applicherà la detrazione del 36%.
Riforma delle professioni e degli Ordini
L’articolo 33 modifica l’articolo 10 della legge n. 183 del 12 novembre 2011: chiarisce che al 13 agosto 2012, se non sarà stato emanato il dpr di riforma delle professioni, le norme in contrasto con i principi della riforma delle professioni saranno abrogate. Il testo iniziale del dl prevedeva addirittura l’eliminazione degli Ordini. Come per i taxi e per le farmacie, anche in questo caso la volontà del Governo di liberalizzare è stata contrastata con successo dal Parlamento. Gli Ordini ringraziano, in particolare quelli degli agenti di cambio (circa 30-40 iscritti in tutta Italia), degli attuari (circa 800 iscritti) e degli spedizionieri doganali.
Il comma successivo stabilisce che la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a 18 mesi. Rammento ai colleghi che la legge n. 148 del 14 settembre 2011 (articolo 3) stabilisce i criteri per lo svolgimento del tirocinio ma non obbliga tutte le professioni a istituirlo. E il tirocinio obbligatorio non esiste, attualmente, nelle professioni di architetto e ingegnere.
Le pensioni di architetti e ingegneri
Entro il 30 giugno 2012 (il dl aveva fissato il 31 marzo, ma il Parlamento ha fatto slittare il termine di tre mesi), Inarcassa deve dimostrare una sostenibilità degli attuali trattamenti pensionistici per una durata di 50 anni (articolo 24, comma 24). L’operazione cui Inarcassa è chiamata è molto difficile, anche perché la norma non consente la messa in conto del valore dei patrimoni, immobiliari e non, che appartengono alla Cassa. La probabile conseguenza può essere un ulteriore aumento dei contributi degli iscritti, che già sono in graduale crescita, e/o una riduzione dei trattamenti pensionistici, insoddisfacenti già oggi.

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Last modified: 10 Luglio 2015