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Written by: Professione e Formazione

Beni culturali: ci vuole un architetto

Gli architetti hanno competenza esclusiva per operare su edifici artistici vincolati. Pochi tuttavia sanno che tale competenza vale anche per gli edifici artistici non vincolati. Tanto è stabilito dall’articolo 52 del rd 2537 del 1925. Già nel 2006 il Consiglio di stato (sezione VI, sentenza 5239) aveva riconosciuto che la progettazione di opere di rilevante carattere artistico e d’interesse storico-artistico, siano o meno vincolate, spetta esclusivamente all’architetto, salvo la parte tecnica (presumibilmente struttura portante e impianti tecnologici) che spetta sia all’architetto che all’ingegnere. E che la limitazione vale anche per gli ingegneri civili degli stati dell’Unione europea. Respingendo il ricorso dell’Ordine degli ingegneri di Verona (contro il provvedimento con il quale la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona aveva stabilito di non esaminare i progetti di restauro di immobili di interesse artistico e storico se non sottoscritti da un architetto), la sentenza del Tar Lazio del 17 ottobre (n. 7997) ha confermato quanto sopra, ma ha in più precisato che, se l’incarico professionale riguarda «la parte tecnica» e viene affidato a un ingegnere, occorre comunque affiancare un architetto.
Il Tar riprende, condividendola, la sentenza del Consiglio di stato (decisione n. 2303 della sezione VI del 30 aprile 2002), che ha chiarito che la nozione di «opere di edilizia civile che presentano rilevante interesse artistico» si riferisce sia alle nuove opere che agli interventi sull’esistente effettuati su immobili non assoggettati a vincolo storico artistico. Questo principio, a quanto mi risulta, non è stato mai applicato dagli Ordini, nonostante lo avesse individuato una circolare del Cnappc dell’inizio degli anni novanta. La competenza esclusiva dell’architetto si può applicare, ad esempio, alla progettazione ex novo di edifici pubblici che, in quanto chiamati a svolgere un grande ruolo urbano in rappresentanza degli interessi collettivi o come landmark della città, costituiscono certamente opere dirette a raggiungere livelli di qualità artistica. La mancata applicazione della norma deriva anche dal fatto che per gli edifici artistici non vincolati occorre formulare per ciascun caso un giudizio discrezionale, mentre gli edifici vincolati sono chiaramente individuabili. Anche se la sentenza non ha trattato l’argomento, occorre ricordare che tutti gli edifici pubblici che hanno superato i 70 anni sono vincolati anche se non compresi negli elenchi. La Soprintendenza può dichiarare che l’edificio non è vincolato.
La direzione lavori: può essere considerata «parte tecnica»e, non potendo essere cofirmata, di fatto può essere svolta solo da un architetto. L’ingegnere potrebbe essere affiancato solo come collaboratore o consulente (possibile nei lavori pubblici per i quali esiste, in subordine al direttore dei lavori, la figura del direttore operativo).
Provvedimenti conseguenti alla sentenza: quando si rileva il caso, occorre segnalarlo all’Ordine degli architetti, alla Soprintendenza e al Comune.

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Last modified: 10 Luglio 2015