Nel caso di vizi dellopera derivanti da una carente progettazione, anche lappaltatore può essere chiamato a risponderne, in concorso e in solido con il progettista. Questo è quanto ha stabilito il Tribunale di Piacenza con la sentenza 23.02.2010 n. 108, che riprende il più recente orientamento giurisprudenziale. In particolare, lappaltatore può essere ritenuto responsabile anche dei difetti di progettazione dellopera in due principali ipotesi: quando si sia accorto degli errori commessi dal progettista e non li abbia tempestivamente denunciati al committente; nel caso in cui, pur non essendosi accorto degli errori, lo avrebbe potuto fare con luso della normale diligenza e delle normali cognizioni tecniche. Infatti, anche in presenza di un progetto redatto da un professionista esterno, rimane sempre per lappaltatore un margine di autonomia che gli impone di attenersi alle regole dellarte e di assicurare al committente un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause che oggettivamente possono inficiare la riuscita della realizzazione dellopera. Rientra pertanto tra gli obblighi di diligenza dellappaltatore (senza necessità di una specifica pattuizione) esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, posto che dalla corretta progettazione – oltre che dallesecuzione dellopera – dipende il risultato promesso, e che lobbligazione dellappaltatore è di risultato e non solamente di mezzi. Lappaltatore sarà quindi esente da responsabilità solo qualora dimostri che gli errori non potevano essere conosciuti da lui anche con la dovuta diligenza; oppure nel caso in cui, pur avendo prospettato e denunciato gli errori al committente, questi abbia ugualmente imposto, direttamente o tramite il direttore dei lavori, lesecuzione del progetto ribadendo le istruzioni. In questo caso, lappaltatore agisce solo quale «nudus minister», essendo privato di ogni autonomia valutativa (a rischio del committente) con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato.
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