Con una recente sentenza, il Tribunale di Bologna ha ribadito il principio, già affermato dalla Corte di cassazione, secondo il quale non è reato utilizzare software senza licenza sui pc dello studio, assolvendo così un architetto in possesso di copie «pirata». La decisione ricalca unimportante pronuncia della Cassazione (n. 49385/2009) che assolse un geometra dal reato di cui allart. 171 bis della legge 633/41, che punisce: «a) chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore; b) chi, per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae». Fermo il fine di trarre profitto, la condotta si distingue tra la duplicazione abusiva del programma e la sua importazione, distribuzione, vendita, concessione in locazione o detenzione. La mera detenzione rileva solo se è a scopo commerciale o imprenditoriale, mentre la seconda ipotesi non rileva la duplicazione abusiva.
Fatta questa importante premessa, la Corte osserva che lunica ipotesi di reato era lutilizzo a scopo imprenditoriale. Il Tribunale, nel condannare il geometra, aveva ritenuto che luso dei programmi nellattività libero professionale, pur non configurando scopo commerciale, non era equiparabile a un uso privato perché va qualificata come attività dimpresa, sia pure non gestita in forma societaria. Per la Suprema Corte, invece, «è erroneo equiparare lutilizzo in unattività libero professionale a unattività imprenditoriale solo perché il primo utilizzo non potrebbe essere equiparato a quello meramente privato», in quanto «questo assunto si fonda su un presupposto che non corrisponde alla realtà, ossia che il legislatore abbia stabilito che esistono solo tre categorie di utilizzi: commerciale, imprenditoriale e meramente privato, con la conseguenza che tutti gli utilizzi non meramente privati debbano essere fatti rientrare in una delle altre due categorie. La realtà invece è che il legislatore, tra gli innumerevoli utilizzi possibili, ne ha individuati due (commerciale e imprenditoriale) che ha ritenuto meritevoli di sanzione penale. A tutti quelli che non rientrano in queste categorie la sanzione penale non sarà applicabile. Per quanto possa dilatarsi il significato della parola imprenditoriale in essa non potrà mai rientrare anche lattività di un libero professionista che non sia esercitata nellambito di unattività organizzata nella forma dimpresa». Non si possono confondere, per la Cassazione, lattività imprenditoriale e quella libero professionale che sono distinte e disciplinate in modo diverso. «Imprenditoriale» è anche lesercizio di unattività di produzione di meri servizi, laddove esercitata «industrialmente» (articolo 2195, comma 1, n. 1 del Codice civile). E «tale contrapposizione non viene meno neppure quando lattività professionale intellettuale è esercitata con laiuto di ausiliari o in forma collaborativa associata (articolo 2232 del Codice civile)». La Corte precisa anche che questa conclusione non contrasta con la sentenza dell8 maggio 2008, n. 25104, in quanto non era stata affrontata la questione dellequiparabilità della detenzione e utilizzo dei programmi in unattività libero professionale allutilizzo a scopo imprenditoriale. Da ultimo, i giudici affrontano la detenzione di programmi privi del contrassegno Siae, precisando che non è efficace per i privati (se duplicati abusivamente da terzi) lobbligo della sua apposizione in quanto la mancanza del contrassegno è richiamata solo nellipotesi b) e non a). «Del resto», afferma la Corte, «non potrebbe sicuramente pervenirsi a uneventuale applicazione della norma penale ai programmi abusivamente duplicati attraverso uninterpretazione estensiva della disposizione, essendo evidente che il significato dellespressione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae non può essere dilatato fino a fargli comprendere anche i programmi abusivamente duplicati». È dunque lecito detenere software «pirata» e utilizzarli sui pc dello studio professionale ma a condizione che si riesca a dimostrare di non aver effettuato direttamente la duplicazione abusiva del programma. E non è corretto, giuridicamente, affiliare il professionista allimprenditore, come il legislatore sta tentando di fare negli ultimi anni «perché lo chiede lEuropa». Nulla di più errato.
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