Esiste nel nostro paese un grande confusione sulle competenze professionali in materia di progettazione architettonica che si trascina da molti lustri. Una confusione che si registra non tanto e non solo sul piano normativo quanto sul piano della prassi corrente. Geometri e periti che firmano progetti per edifici tuttaltro che di modeste dimensioni, architetti e ingegneri junior in cerca di identità e via dicendo.
Questa situazione, oltretutto, crea una grande asimmetria rispetto agli altri paesi europei e alla realtà internazionale. In Europa lidentità dei soggetti autorizzati a redigere e firmare progetti di architettura è chiara e non soggetta a equivoci di sorta. In nessun paese dellUnione esistono figure di tecnici diplomati con competenze paragonabili a quelle che, di fatto, si attribuiscono geometri e periti nel nostro paese.
In Italia non è culturalmente accettato il concetto di apporto multidisciplinare alla complessità del processo progettuale. Una complessità che richiede ruoli e competenze diverse, ciascuna con un suo preciso ambito di applicazione, ma che deve essere sottoposta alla regia di un soggetto in grado di svolgere funzione di sintesi e di assumersi la responsabilità complessiva del progetto.
Da noi tutti i tecnici che gravitano intorno al mondo delledilizia pretendono di fare la stessa cosa. In tale quadro assume pertanto un grandissimo rilievo la recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 19292 del 7 settembre 2009) sul tema delle competenze professionali che è stata approfonditamente e meritoriamente esaminata dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Ciò che emerge con chiarezza dalla sentenza è proprio il principio della progettazione come prestazione unitaria – a prescindere dalle sue articolazioni in fasi e competenze distinte – che, come tale, può essere affidata solo a un architetto o a un ingegnere. Si fa così finalmente chiarezza sulla non legittimità della prassi – ahimè molto diffusa – secondo la quale, ad esempio, il titolare del progetto complessivo (pur se a livello di preliminare) risulta un geometra che a sua volta «affida» i calcoli strutturali o la progettazione esecutiva o il progetto impiantistico a un ingegnere o a un architetto. Tutto ciò, afferma la Cassazione, è tassativamente contrario alla normativa vigente.
Un tecnico diplomato (geometra o perito) può progettare e dirigere «in proprio» esclusivamente opere di modeste dimensioni, che non prevedono luso del cemento armato a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori nellambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per lincolumità pubblica. Per opere diverse da queste non può firmare alcunché, neanche il progetto di massima. La progettazione esecutiva, infatti, è direttamente connessa con la progettazione preliminare ed entrambe richiedono lo stesso livello di competenze professionali.
In nessun caso, pertanto, un ingegnere o un architetto possono svolgere, nel processo progettuale, un ruolo subordinato a un geometra o a un perito. Lo stesso principio vale tra architetti e ingegneri della sezione A e architetti e ingegneri della sezione B (senior e junior).
In sostanza, qualunque sia lapporto di competenze di diverso livello nelliter progettuale, è sempre il professionista in possesso del titolo accademico più elevato il solo a poter assumere il ruolo e la responsabilità del coordinamento e direzione dellattività progettuale.
Ritengo, quindi, giusto e doveroso manifestare il pieno sostegno del nostro ordine alliniziativa presa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri che ha voluto scrivere a tutte le pubbliche amministrazioni per sottolineare i contenuti della sentenza della Corte di Cassazione e per ricordare limpossibilità di affidare a geometri e periti:
– incarichi di progettazione – a qualsiasi livello di approfondimento – per edifici in cemento armato anche di modeste dimensioni (anche se geometri e periti dovessero poi ricorrere a ingegneri e architetti per la firma dei calcoli strutturali);
– incarichi di Responsabile Unico di Procedimento
– incarichi in commissioni di collaudo, anche se si tratta di dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Con laugurio che questa volta si riesca veramente a fare chiarezza.
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