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Dalle gare al concorso – dai progettisti al progetto

Il 4 dicembre scorso si è svolto a Roma un seminario sulla normativa vigente per l’assegnazione degli incarichi di progettazione di opere pubbliche. Dal dibattito, a cui hanno partecipato gli ordini di Ancona, Arezzo,Ascoli Piceno, Asti, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Cosenza, Cuneo, Fermo, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina. Lucca, Matera,  Messina, Modena, Oristano, Parma, Pisa, Pistoia, Potenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Siena, Siracusa, Teramo, Torino, Trapani, Varese, è scaturito un documento finale che pubblichiamo qui di seguito.
Vogliamo sottoporre alle amministrazioni pubbliche locali di riferimento una proposta comune che consenta di ricorrere sempre al confronto concorrenziale tra proposte progettuali per le opere pubbliche di particolare rilevanza architettonica.
La qualità delle trasformazioni del territorio è un fattore importante per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Lo è ancor più quando il promotore delle trasformazioni è un soggetto pubblico che ha il compito di offrire esempi emblematici di riferimento anche per i soggetti privati.
Siamo convinti che, per perseguire una reale qualità degli interventi di trasformazione del territorio, il progetto sia elemento centrale e determinante. Un buon progetto è la condizione di base per realizzare un buon edificio, o uno spazio aperto, o una riqualificazione ecc; un buon progetto consente di ottenere risultati sul piano economico, sociale, funzionale, estetico. Siamo altrettanto convinti che la metodologia più vantaggiosa per affidare un incarico di progettazione di un’opera pubblica sia il concorso di architettura, sia cioè la scelta tra progetti e non tra progettisti. L’esperienza di tutti i più importanti paesi europei lo testimonia.
Il confronto fra alternative di progetto è un formidabile strumento della collettività per perseguire la qualità e non è un’istanza corporativa.
Scegliere il progettista solo sulla base del suo fatturato, o delle opere già progettate, o del numero medio annuo del personale impiegato non è, secondo noi, un criterio valido. Ancor meno valido è il meccanismo del ribasso sugli onorari o sui tempi di progettazione.
Purtroppo la normativa italiana, e in particolare il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, non stabilisce con chiarezza quando è sicuramente necessario ricorrere a un concorso di idee o di progettazione.
L’articolo 91 (comma 5) del DLgs 163/2006, infatti, afferma che «quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee».
Ma quali sono i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico? Cosa significa esattamente valutare in via prioritaria? I margini di discrezionalità delle amministrazioni pubbliche, in tal modo, restato quanto mai ampi. Non è un caso, infatti, che registriamo quotidianamente moltissimi casi di amministrazioni che, nelle procedure di incarichi di progettazione per asili, scuole, piazze, giardini, strutture sanitarie, edilizia residenziale pubblica ecc, ricorrono alla procedura della gara e non al concorso.
Da tutte queste considerazioni nasce la nostra proposta:
–  l’istituzione di un tavolo di confronto tra Regione, Provincia, Comune e Ordini professionali provinciali per la definizione chiara di un elenco di categorie di opere che sono sicuramente da ritenere di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, tecnologico (ad esempio: edilizia residenziale pubblica, edilizia scolastica e universitaria, edilizia sanitaria, spazi pubblici, edifici per lo spettacolo, biblioteche, musei, ecc)
–  l’assunzione di un impegno formale da parte della amministrazioni locali a ricorrere sempre al concorso di idee o di progettazione per le opere di propria competenza inserite nell’elenco e a rendere certo l’affidamento dell’incarico, per le successive fasi di progettazione, al vincitore del concorso;
–  la definizione di regole comuni e condivise per lo svolgimento dei concorsi (bandi, composizione e metodologia di lavoro delle giurie, definizione dei premi, degli elaborati da richiedere. ecc);
–  l’inserimento, nella programmazione triennale delle opere pubbliche, della provvista economica necessaria per la realizzazione di opere la cui progettazione sarà affidata tramite concorso.
Crediamo che un tale impegno rappresenterebbe una segnale importante per i cittadini, per i progettisti, per le imprese, nella direzione di un cambiamento decisivo in favore della qualità architettonica e ambientale dei nostri territori.

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Last modified: 17 Luglio 2015