Il Tar Veneto (con la sentenza n. 48 del 25 gennaio 2012) ha affermato che la presenza dei pannelli fotovoltaici non può costituire un degrado per lambiente circostante, quali che siano le modalità di installazione e le loro dimensioni. Lincidenza del loro impatto va valutata, con «ragionevolezza ed esperienza», considerando leffettiva situazione ambientale del territorio e lomogeneità dellopera rispetto ad analoghi e pregressi interventi.
Nel caso di specie, i ricorrenti, proprietari di una villetta monofamiliare in area residenziale, densa di altre costruzioni simili ma soggetta a vincolo paesaggistico (posto nel 1965) per la presenza del castello di Collalto (a Susegana, in provincia di Treviso), volendo installare dei pannelli fotovoltaici integrati con il tetto dellabitazione (uniformando lintera superficie a falda con i pannelli ed eliminando la porzione a coppo), avevano avuto un parere negativo dalla Soprintendenza perché lintervento sarebbe stato incompatibile con i valori paesaggistici tutelati.
Per il Tar, invece, «affermare che un simile intervento possa alterare il panorama della zona non pare ragionevolmente sostenibile», sia perché «il castello di Collalto, ragione e perno del vincolo, si trova a chilometri di distanza», sia perché «la presenza dei pannelli fotovoltaici appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione, e formanti corpo con esso, è insignificante in un siffatto contesto, tanto più considerata lampia ed acquisita presenza sul territorio regionale di impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, tali da essere ormai divenuti un elemento architettonico sostanzialmente insignificante». I giudici veneti, dunque, ritengono lopera legittima perché «nello specifico contesto, quei pannelli non aggravano un ipotetico preesistente degrado, ma invece […] si pongono come un intervento che non altera il contesto perché, in concreto, non lo trasforma». È quindi la specificità del contesto territoriale che va presa come parametro di riferimento e non il vincolo paesaggistico astrattamente considerato, in quanto i pannelli fotovoltaici sui tetti, ancor più se integrati con la copertura, non alterando il contesto non rappresentano un elemento architettonico in grado di trasformare un territorio circostante al punto da rappresentarne causa di degrado.
Il tema è stato di recente affrontato anche dal Tar Lombardia (sentenza n. 58 del 16 gennaio), il quale ha affermato che gli impianti non vanno autorizzati in via indiscriminata, ma «attraverso una corretta e completa istruttoria che ne analizzi le caratteristiche e verifichi se esse siano o no compatibili con il sito prescelto, sotto il profilo della trasformazione che comportano, nonché dell’impatto visivo» devono essere autorizzati o denegati caso per caso. Il principio basilare è, quindi, sempre quello della valutazione in concreto e non quello del diniego aprioristico avulso dal contesto territoriale per il quale si invoca la tutela.
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