Visit Sponsor

Written by: Professione e Formazione

Nasce AISTARCH, l’Associazione degli storici di architettura

Cari amici e gentili colleghi,
la storia dell’architettura sta attraversando una fase di debolezza nelle Facoltà di Architettura e di Ingegneria. I docenti di qualsiasi disciplina (dall’antisismica alla tecnologia) assumono disinvoltamente supplenze di Storia dell’Architettura. Quasi senza eccezioni questi nostri colleghi, spesso eccellenti nel loro specifico campo di studi, mortificano una disciplina complessa e problematica, frutto di una tradizione agguerrita e dialettica, riducendola alla banalità aneddotica e al vuoto esercizio dei “mi piace” “non mi piace”. L’ignoranza dei metodi fondamentali d’indagine e confronto, del rigore critico, della famigliarità con le fonti e con le loro diverse interpretazioni di queste supplenze improprie priva gli studenti, futuri professionisti del progetto, dell’autentica dimensione della storia e della conoscenza profonda del nostro patrimonio edilizio e urbano. E’ urgente che tutti noi che studiamo e insegniamo con passione la storia dell’architettura e della città, uniamo le forze per premere sul MIUR, sul CUN e sull’ANVUR affinché si ristabiliscano le prerogative disciplinari e si sostengano gli studi, l’insegnamento e la divulgazione della storia dell’architettura, sui quali si fonda la coscienza identitaria collettiva del nostro bellissimo Paese. AISTARCH (Associazione degli Storici di Architettura) nasce per perseguire questi obiettivi. Per riuscire ha bisogno del sostegno di tutti gli storici dell’architettura e della città, italiani e stranieri, dipendenti del Ministero della Pubblica istruzione, liberi ricercatori, attivi nelle soprintendenze, nel CNR, nelle riviste, nei musei e così via.
Superiamo le divergenze ideologiche e accademiche e uniamo i nostri sforzi per sostenere e rafforzare la nostra magnifica disciplina.
Claudia Conforti

STATUTO
Art.1 Denominazione e forma giuridica
E’ costituita L’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STORIA DELL’ARCHITETTURA”, in sigla “AISTARCH” con sede in Roma preso l’Accademia di San Luca, Piazza dell’Accademia di San Luca n. 77, 00187 Roma.
Il Consiglio Direttivo può deliberare lo spostamento della sede in altro indirizzo, purché nel territorio del Comune di Roma.
La Associazione è apartitica ed apolitica e non ha scopo di lucro.

Art.2
La Associazione AISTARCH senza scopo di lucro, persegue i seguenti fini:
a) Sviluppare e promuovere l’attività di ricerca della storia dell’architettura;
b) Sviluppare e promuovere la conoscenza della disciplina e il suo insegnamento, indagandone le componenti e le differenti metodologie, a tutti i livelli ed in tutti i tipi di formazione.
c) promuovere l’adozione sistematica di indagini storiche preliminari su edifici e siti a probabile o solo possibile rischio sismico e/o di crollo in funzione del consolidamento e del restauro;
d) promuovere ogni attività utile ed opportuna al fine di divulgare sia nel grande pubblico sia fra le nuove generazioni di progettisti nel campo architettonico della città e del paesaggio, la necessità del supporto di studi specialistici di storia dell’architettura.

La associazione AISTARCH attua i predetti scopi organizzando, promuovendo e patrocinando convegni, seminari di studio, commissioni e gruppi di ricerca, concorsi e borse di studio, pubblicazioni, autonomamente ed in collaborazione con Enti, Istituzioni e Società scientifiche ed altre Associazioni Culturali, italiane ed estere.
Ai soli fini accessori e strumentali l’Associazione potrà provvedere alla pubblicazione e diffusione, anche a favore di terzi, e a titolo retributivo, di tutto quanto effettuato dalla Associazione, quale pubblicazione degli Atti dei Convegni, testi redatti dagli Associati i fini di pubblicazione e/o diffusione e di qualsiasi altro testo ritenuto utile dal Consiglio Direttivo per la diffusione.
Gli utili derivanti dalle attività strumentali non potranno mai essere distribuiti agli associati, salvo il rispetto della corresponsione dei diritti di autore spettanti ai singoli autori, ove da loro richiesti.

Art.3
I soci della Associazione si distinguono in:
1) soci fondatori;
2) soci ordinari;
3) soci sostenitori;
4) soci aderenti;
5) soci onorari.
Sono soci fondatori coloro che hanno promosso la nascita della Associazione e ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
Soci ordinari possono essere, quando ne facciano richiesta accettata dal Consiglio Direttivo, i docenti universitari e i ricercatori di ruolo del settore disciplinare ICAR 18.
L’iscrizione avviene con semplice domanda per i docenti e ricercatori universitari di ruolo del SSD ICAR 18.
Tutti i soci ordinari devono essere in servizio presso i rispettivi Atenei e decadono al momento della cessazione di servizio, anche quando rivestano cariche all’interno della Associazione.
Divengono automaticamente soci onorari i soci ordinari che cessano il loro servizio presso le Istituzioni ove operano.
Soci sostenitori sono Istituzioni scientifiche, Società, Enti pubblici o privati, Istituzioni ed Associazioni culturali e professionali e soggetti privati che, condividendo i fini statutari della Associazione, ne desiderino condividere lo spirito e le finalità. Le Istituzioni scientifiche, Società, Enti pubblici o privati, Istituzioni ed Associazioni culturali e professionali partecipano alle Assemblee a mezzo di persona delegata dall’ente cui appartengono.
Soci aderenti possono essere Laureati, Dottorandi, Specializzandi, Studiosi indipendenti del settore, Funzionari delle Soprintendenze o di enti e istituzioni preposte alla tutela, alla valorizzazione o alla ricerca sui beni architettonici e ambientali. L’iscrizione avviene su domanda, corredata da documentazione, e su parere favorevole del Consiglio Direttivo espresso con le formalità di cui al successivo art. 9.
Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo SOCI ONORARI, a titolo gratuito e senza diritto di voto, professori in quiescenza, esponenti del mondoculturale, italiani e stranieri, che si siano particolarmente distinti nello studio e nella ricerca in merito alla storia dell’Architettura e/o nella sua influenza relativamente alla storia e alle funzioni dell’architettura nelle attuali applicazioni, o nel sostegno della Storia dell’Architettura.

Art.4
Doveri e diritti dei soci
Ciascun socio si impegna, con la richiesta di ammissione, a una partecipazione costante e a collaborare per il miglior raggiungimento dei fini della Associazione.
Ogni socio (ad eccezione dei soci onorari) ha il dovere di versare alla Associazione la quota di iscrizione o di partecipazione determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Ciascun socio, altresì, ha diritto a una informazione costante sulle attività che la Associazione attua o propone.

Art.5
La qualità di socio si perde per morte, recesso, decadenza od esclusione.
In caso di morte la qualità di associato non si trasmette agli eredi.
L’associato può recedere dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
La decadenza viene pronunciata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità prolungata per un triennio.
L’esclusione viene pronunciata dal Consiglio Direttivo per attività contrastanti i fini sociali, infrazioni deontologiche, per comprovati reati, o quando l’associato procuri discredito e danni alla Associazione o ai suoi beni.
L’esclusione viene decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
In ogni caso di perdita della qualità di socio, le quote versate non possono essere rimborsate neanche agli eredi del socio defunto.

Art.6
Organi Sociali
Gli organo sociali sono i seguenti:
– il Presidente ed il Vice Presidente
– il Segretario
– il Consiglio Direttivo
– l’Assemblea degli Associati
– il Consiglio dei Revisori (ove nominato)
– il Consiglio dei Probiviri (ove nominato)
– il tesoriere(ove nominato)

Tutte le cariche sociali durano in carica un triennio e sono riconfermabili per un solo ulteriore mandato.

Su iniziativa del Consiglio Direttivo possono essere istituite Commissioni di lavoro, anche permanenti, per approfondire questioni ritenute importanti e significative per lo sviluppo della disciplina.

Art.7
L’Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, e quindi i soci fondatori e i soci ordinari, mentre possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, i soci onorari, sostenitori e aderenti, i quali possono intervenire per esprimere il loro parere in merito ai punti all’ordine del giorno o presentare proposte.
L’Assemblea dei soci si riunisce istituzionalmente e comunque ogni anno su convocazione del Presidente, sia nella Sede sociale sia altrove, sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea è convocata nei modi di legge o per via telematica di cui sia possibile accertare la ricezione, mediante avviso spedito a ciascun socio almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Essa può essere convocata in forma ordinaria e/o straordinaria in qualsiasi periodo dal Presidente anche su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci con diritto di voto.
Per l’Assemblea, ogni socio può delegare il proprio voto ad un socio avente diritto di voto. Ogni socio avente diritto di voto non può ricevere più di tre deleghe. Le norme per il funzionamento della Società e dell’Assemblea saranno fissate dal Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dell’Assemblea, purché redatto nel rispetto delle norme di legge non derogabili.

Compiti dell’Assemblea sono:
– eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente, preferibilmente fra i professori di prima fascia;
– discutere le relazioni del Presidente e darne o meno approvazione;
– valutare e approvare i programmi di attività della Associazione
– su proposta del C.D. eleggere il Collegio dei revisori dei conti costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di verificare la regolarità dell’andamento amministrativo della Società;
– approvare i bilanci annuali consuntivi e, qualora predisposti, i bilanci preventivi;
– determinare le varie quote associative;

Le adunanze dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà dei soci più uno ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’assembla delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti di persona o per delega, salvo diverse maggioranze disposte dalla legge o dal presente statuto (artt. 14 e 15).
Art.9 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo; esso è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti dall’assemblea fra i soci fondatori e i soci ordinari e preferibilmente: uno fra i professori ordinari, uno fra i professori associati e uno fra i ricercatori, e in caso di Consiglio Direttivo composto da cinque membri, i restanti due fra i soci aventi diritto al voto in assemblea.
Il primo Consiglio Direttivo viene eletto in sede di atto costitutivo e dura in carica fino al 30 (trenta) novembre 2015 (duemilaquindici) e, oltre ai compiti propri previsti dal presente statuto, ha il compito di convocare una assemblea ordinaria dei soci entro il 30 novembre 2015 per la nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo e del Presidente.
In caso di richiesta di iscrizione di nuovi soci, i membri del Consiglio Direttivo possono esprimere il loro gradimento o rifiuto, adeguatamente argomentato, in forma scritta anche telematica (di cui sia comunque possibile accertare ed attestare la ricezione) una volta ricevuta la domanda e tutta la documentazione allegata.
Il Consiglio Direttivo predispone i documenti per l’approvazione dell’Assemblea.
Al Consiglio Direttivo, inoltre compete, tramite il Presidente coadiuvato dal Segretario di:
– eseguire i deliberati dell’Assemblea;
– promuovere e dirigere l’attività generale dell’Associazione;
– riscuotere le quote di iscrizione all’Associazione
– valutare le domande di iscrizione, con le modalità determinate al superiore art. 9;
– predisporre il bilancio consuntivo, e se del caso preventivo, dell’Associazione.

Art.8
Il Presidente è nominato dall’Assemblea.
Il Presidente ha la firma sociale, rappresenta la Società AISTARCH e ne è responsabile in ogni grado di giudizio.
Esso, coadiuvato dal Consiglio Direttivo e dal Segretario, svolge le seguenti funzioni:
1) rappresenta legalmente la Società AISTARCH di fronte ai terzi e in giudizio e coordina l’attività a livello nazionale e internazionale;
2) promuove attività di studio e di ricerca concernenti l’attuazione dei fini sociali;
3) indice e presiede le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
4) prepara ed illustra le relazioni sull’attività dell’Associazione;

Art.9
Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo e la sua nomina è ratificata dal Consiglio stesso, salvo che alla nomina non abbia provveduto l’Assembla.
Al Vice Presidente competono le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
La sottoscrizione del Vice Presidente, comprova di fronte ai terzi l’assenza o impedimento del Presidente.
In accordo con il Presidente può provvedere alla convocazione delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Art.10
Il Segretario è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo e la sua nomina è ratificata dal Consiglio stesso, salvo che alla nomina non abbia provveduto l’Assembla.
Collabora con il Presidente nel redigere e conservare i verbali delle adunanze e dei congressi; può sottoscrivere, insieme al Presidente, gli atti ufficiali della Società; esercita ogni funzione conferitagli dal Presidente, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Segretario può avere anche le funzioni di Amministratore-tesoriere e, per quanto sopra, cura gli atti amministrativi contabili, predispone i bilanci ed è responsabile del patrimonio dell’Associazione.
Qualora necessario, il tesoriere può essere nominato anche fra persone estranee al Consiglio, dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art.11
Patrimonio ed Entrate della Associazione
Il Patrimonio della Società si compone di tutti i beni mobili e immobili provenienti da acquisti, oppure da lasciti privati o da enti, con destinazione espressa al patrimonio.
I beni facenti parte del patrimonio dell’Associazione sono descritti in apposito inventario a cura del Segretario o del Tesoriere.
L’Associazione dispone inoltre delle seguenti entrate:
a) eventuali contributi dello Stato e delle Regioni o di altri enti pubblici o privati;
b) contribuzioni dei soci;
c) eventuali entrate derivanti dalla vendita dell’organo di stampa o del sito web e da altre iniziative editoriali;
d) oblazioni e donazioni di privati e di enti pubblici o privati non espressamente destinate al patrimonio;
e) ulteriori forme di finanziamento.

Art.12
In deroga a quanto previsto dal Codice Civile, lo Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci, con deliberazione assembleare assunta a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti in assemblea di persona o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13
Lo scioglimento della Associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio deve essere deliberata dall’assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata di tre quarti degli associati presenti di persona o per delega.

Art.14
In ogni ulteriore ipotesi si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia e ad eventuali leggi speciali.

Autore

About Author

(Visited 1.236 times, 1 visits today)
Share
Last modified: 25 Settembre 2015