E’ fallito lennesimo tentativo di modifica allart. 239 del Codice della proprietà industriale (Cpi). Per capirci parliamo della vicenda legislativa e giudiziaria che ha coinvolto (e coinvolge tuttora) i titolari dei diritti su capolavori del design come la «Panton Chair» di Verner Panton (di titolarità di Vitra) o la «Chaise longue» di Le Corbusier (di titolarità dellitaliana Cassina), da un lato, e lindustria della copia, dallaltro.
Lultimo capitolo in ordine di tempo di questa storia tutta italiana è stato scritto questestate con il Decreto sviluppo (dl 70/2011), con cui il Governo ha nuovamente provato a modificare la norma a favore dellindustria della copia. Ma partiamo dallinizio.
La norma transitoria
Nellaprile 2001, il legislatore italiano inseriva, tra le opere passibili di godere della protezione autoristica, le opere del disegno industriale che presentassero di per sé carattere creativo e valore artistico (art. 2 n. 10, legge 633/41). Quindi, ad esempio, la lampada «Arco» di Achille Castiglioni o la «Wire Chair» di Charles e Ray Eames. Tuttavia, il legislatore inseriva, a tutela delle aziende italiane che avevano intrapreso investimenti nel settore della copia di questi capolavori, una disciplina transitoria (prima con larticolo 25-bis del dlgs 95/2001 e poi con le varie versioni dellart. 239 Cpi), volta a esimere temporaneamente dalla responsabilità (per violazione del diritto dautore) coloro che, alla data dellintroduzione della tutela (19 aprile 2001), producevano e commercializzavano copie. Lo scopo era di permettere allindustria italiana della copia di ammortizzare i costi degli investimenti fatti e procedere gradualmente allesaurimento delle scorte.
Peccato che questa norma transitoria, il cui intento originario era certamente lodevole, ha già visto, in dieci anni, cinque versioni per una media di una riforma della materia ogni venti mesi. Per non parlare del fatto che una delle «riforme» in questione ha esposto lItalia a una procedura dinfrazione e che il marasma normativo ha spinto il Tribunale di Milano a una serie di rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia per uninterpretazione conforme al diritto comunitario della normativa interna.
Il confronto con il diritto comunitario
È proprio la decisione resa, il 27 gennaio, nella causa C-168/09 Flos contro Semeraro, allesito di una di queste procedure davanti alla Corte europea che ha dato origine allultimo tentativo di modifica del 239 Cpi. La decisione della Corte origina da un contenzioso intrapreso dalla Flos contro la Semeraro concernente limportazione dalla Cina di un modello di lampada denominato «Fluida», copia della «Arco» i cui diritti dautore fanno capo appunto a Flos, sebbene questa, come la maggior parte delle opere del design classico, non sia mai stata oggetto di registrazione come disegno o modello. Nellambito del giudizio di merito, il Tribunale di Milano ha rinviato alla Corte la questione se la normativa transitoria potesse considerarsi in linea con il diritto comunitario e in particolare con larticolo 17 della Direttiva 98/71 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli. La Corte ha precisato che la direttiva dispone unicamente riguardo alla protezione autoristica di disegni e modelli precedentemente registrati, ma non vieta che la protezione autoristica di quelli non registrati possa risultare da altre disposizioni. La Corte ha stabilito anche che è giusto riconoscere tutela agli investimenti fatti da terzi nellindustria della copia, ma dieci anni sono troppi, posto che occorre limitare la moratoria a quanto necessario per la cessazione progressiva dellattività nei limiti del preuso e allo smaltimento delle scorte.
Lindustria della copia ha salutato con favore la decisione di Lussemburgo proponendo uninterpretazione della stessa che limitasse ai soli disegni o modelli oggetto di previa registrazione la possibilità di beneficiare della tutela.
Lintervento del Tribunale di Milano
Non lha pensata allo stesso modo il Tribunale di Milano con lordinanza resa il 28 aprile allesito del procedimento cautelare promosso da Cassina contro High Tech. Secondo il Tribunale infatti una tale lettura della decisione della Corte di Giustizia sarebbe «oggettivamente incompatibile con la previsione contenuta nellart. 239 Cpi come da ultimo novellato, laddove si afferma chiaramente un principio opposto, ovvero che le opere di design industriale che non abbiano mai goduto in Italia della protezione come modello o disegno registrato sono comunque tutelate sotto il profilo del diritto dautore».
Fumata nera per la modifica del 239 Cpi
Chiusa quindi la strada giudiziaria, eccoci al 13 maggio e al tentativo di mettere nuovamente mano allarticolo 239 Cpi (con lart. 8 comma 10 del Decreto sviluppo) che, aggiungendo qualche parola alla norma, tentava di limitare la protezione autoristica ai soli disegni e modelli caduti in pubblico dominio a seguito della scadenza della registrazione, escludendo quindi quelli mai registrati. La norma ha suscitato dure reazioni da parte dellindustria del design dautore e, in sede di conversione, il Parlamento non ha confermato la riforma. Larticolo 239 rimane quindi nella sua versione precedente che limita lesenzione, oggettivamente, ai soli prodotti fabbricati e commercializzati prima del 2001; soggettivamente, solo a coloro che avevano intrapreso le attività di produzione e commercializzazione prima del 2001; dal punto di vista quantitativo, ai volumi realizzati prima del 2001 ponendo infine il termine della moratoria al 19 aprile 2006.
Quindi pericolo scampato per i titolari dei diritti costretti a subire da anni continue modifiche a una norma che avrebbe dovuto cessare i suoi effetti già da tempo. Non ci sarà da stupirsi se questo non sarà lultimo capitolo di questa vicenda, vista la discrasia tra i proclami della politica sulla necessità per la piccola e media impresa italiana di investire su prodotti nuovi e competitivi e la continua introduzione di «leggine» atte a favorire soggetti imprenditoriali come lindustria della copia.
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