La tutela disinvolta
Il presidente di DOCOMOMO Italia interviene sulla (estemporanea) proposta d’integrazione del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio
Tra le problematiche di carattere nazionale e internazionale di questi mesi, la proposta di alcuni deputati (n. 2504, comma 3 bis nell’art. 12 del decreto legislativo n. 42/2004) d’integrare il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio sembrerebbe argomento di dettaglio. Ma è nel dettaglio, come si suol dire, che spesso si riconosce il diavolo. Come talvolta accade, si pretende di trasformare in regola generale la soluzione di una presunta esigenza locale; ad esempio, quella che interessa le trasformazioni cui si vuol sottoporre lo stadio Franchi di Firenze, di Pier Luigi Nervi (nell’immagine di copertina, un dettaglio). Eppure, alcuni casi eclatanti dovrebbero ricordare che programmi non più attuati possono determinare la distruzione o l’abbandono di rilevanti opere dell’ingegno nazionale: si pensi al Velodromo olimpico a Roma, di Ligini, Ortensi e Ricci, fatto “implodere” nel 2008; oppure all’Ippodromo di Tor di Valle, di Lafuente, Rebecchini ed altri, che ha rischiato d’esser distrutto per far posto al nuovo stadio della Roma, non più realizzato.
Per il nuovo comma proposto, il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo dovrebbe indicare, per i soli impianti sportivi, “di quali elementi strutturali e architettonici sia strettamente necessaria la conservazione, consentendo per il resto la libera demolizione, trasformazione o ricostruzione“. Termini disinvoltamente introdotti in una legge che si occupa di tutela. Certo, si farebbe torto alla cultura dei proponenti ricordare quanto, in una legge, è importante la terminologia. La norma sarebbe applicabile anche agli impianti sportivi già sotto tutela che, per alcuni, non sarebbero “monumenti” perché non sono oggetto di visita.
Ma la proposta va oltre: lo stesso Mibact dovrebbe tener conto “di ulteriori interessi rispetto all’interesse artistico, storico-archeologico ed etnoantropologico“, che da sempre rientrano nelle sue assolute competenze. E qui restiamo con il fiato sospeso perché non si specifica quali sarebbero questi “ulteriori interessi”, che potrebbero anche contrastare con la tutela, in un’assurda confusione di competenze.
Questa sorta di deregulation distingue, inoltre, gli impianti sportivi da tutti gli altri beni immobili, aprendo la strada alla frammentazione di un patrimonio che, viceversa, dev’essere inteso in modo unitario. Soprattutto per la parte costituita dai beni di proprietà pubblica. Così, sarà in futuro possibile definire criteri differenti di (non) tutela per i teatri, per gli ospedali, per i musei, per i cinema, ecc.: tutte strutture soggette, come gli impianti sportivi, all’adeguamento alle normative di sicurezza, in continuo aggiornamento. La legge di tutela ne risulterebbe frantumata nella sua stessa natura, nei suoi precipui obiettivi e nel suo stesso oggetto. E invece, com’è ampiamente noto, le leggi devono rispondere a criteri unitari di essenzialità e di generalità.
Certamente, il Codice dei beni culturali e del paesaggio chiede di essere aggiornato, per molti motivi e sotto molti aspetti. Ma tale delicato processo non può essere condotto ritoccando qua e là questo o quell’articolo, sulla scorta di circostanze contingenti e soggette agli interessi del momento. Spesso i proponenti di modifiche legislative in materia di tutela sono inconsapevolmente condizionati dall’ignoranza dei criteri e della cultura con cui essa è stata finora esercitata, in particolare in Italia, che ne rappresenta uno dei Paesi di più lunga tradizione.



















