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Ritornando sul Milleproroghe

La legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio, manca di quella chiarezza e facilità di comprensione che sarebbe necessaria perché possa essere applicata sia dai normali cittadini che dai tecnici: segnalo in particolare che l’art. 2 è costituito di ben 84 commi privi di titolo. Preliminarmente mi sembra opportuno dare conto, con soddisfazione, di due norme finalizzate a condonare abusi edilizi che sono state cancellate durante l’iter parlamentare: un condono edilizio, per abusi commessi nelle aree di tutela paesaggistica in tutto il territorio nazionale, che è stato respinto per inammissibilità; la sospensione della demolizione di edifici abusivi in Campania, approvata dal Senato ma cassata dopo la censura del Presidente della Repubblica.
Tra i molti provvedimenti approvati:
Oneri di urbanizzazione. Anche per il 2011 e il 2012 i comuni possono utilizzare fino al 75% delle entrate da permessi di costruire per il finanziamento delle spese ordinarie correnti. La norma contraddice il principio per cui i proventi dei permessi edilizi devono essere investiti in opere di urbanizzazione e infrastrutture per la città (art. 2 comma 41).
Esami di abilitazione all’esercizio della professione. L’art.1 comma 1 proroga al 31 marzo 2011 la norma della legge 170/2003 art. 3 che, fino al 2006, ha consentito ai laureati del vecchio ordinamento di sostenere la prova d’esame secondo le precedenti norme. In sostanza, sono esentati dalla prova scritta sul dimensionamento delle strutture, prova istituita con dpr 328/2001. Dopo il 2006 altre proroghe sono state decretate fino al 2010. Francamente mi sembra inaccettabile che il nuovo ordinamento dopo 10 anni non sia ancora entrato completamente a regime e che ancora vi siano laureati in Architettura che vengono abilitati senza la prova scritta di dimensionamento strutturale. Questa sembra l’ultima proroga ma, ai sensi dei commi 2 e 2bis dello stesso art. 1, è prevista la possibilità che vengano emanati altri decreti di proroga.
Sicurezza antisismica. L’ art. 1 comma 1 proroga al 31 marzo 2011 la scadenza del 31 ottobre 2010 fissata dall’art. 20 comma 5 della legge 31/2008 che così recita: «5. Le verifiche tecniche di cui all’articolo 2, comma 3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2».
Terzo mandato per i consiglieri degli ordini. La norma (cfr. «Il Giornale dell’Architettura» n. 93, aprile 2011) ha sollevato le proteste di 23 Ordini, tra cui Torino e Roma, con un documento del 3 marzo. La norma è ormai in vigore ma, visto che il Presidente della Repubblica in una nota di accompagno alla legge da lui firmata ha sottolineato che il provvedimento contiene disposizioni «in ordine alle quali potranno essere successivamente adottati gli opportuni correttivi», i 23 potrebbero, coerentemente, assumere l’iniziativa di chiedere la cancellazione della norma con una successiva legge.

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Last modified: 10 Luglio 2015