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Scritto da: Città e Territorio

Ricostruzioni lampo, arrivano i primi fondi

Quello che ha colpito l’Emilia Romagna e una piccola parte della Lombardia, in particolare il Mantovano, e del Veneto, può essere definito il «terremoto dei capannoni» poiché con le scosse del 20, del 29 maggio e del 3 giugno scorsi circa il 25% di questi edifici sono crollati o hanno subito lesioni più o meno gravi. La seconda emergenza post sisma riguarda il patrimonio edilizio scolastico: entro fine settembre 16.000 studenti dovranno tornare a scuola in edifici in sicurezza, in nuove sedi o in container provvisori. La Regione Emilia Romagna ha approntato un bando europeo suddiviso in 70 gare per affrontare la fase transitoria in attesa di ripristini e ricostruzioni: tramite questi mini bandi saranno acquistate strutture provvisorie «leggere», il cui costo è di 14 milioni. Inoltre l’ente regionale, attraverso tre ordinanze del commissario Vasco Errani (presidente della Regione), ha pubblicato il bando di gara europeo per la progettazione e realizzazione di strutture provvisorie e per interventi di sistemazione edilizia: si dovranno costruire 28 edifici alternativi alle scuole gravemente danneggiate (circa 600 aule), con un finanziamento generale di 56,42 milioni. Le imprese che si sono aggiudicate i lavori hanno avuto solo 7-15 giorni di tempo per presentare il progetto esecutivo: i cantieri inizieranno intorno a ferragosto e saranno conclusi nell’arco di uno o due mesi, a seconda dell’intervento previsto. Una corsa contro il tempo senza molti precedenti. Infine il terzo capitolo della ricostruzione, le abitazioni civili. Finora, all’11 luglio, le verifiche dei tecnici nei comuni colpiti sono state circa 23.000 e il 36% del patrimonio rientra in «classe E», quella dei problemi strutturali. Nella ripartizione dei fondi il decreto emergenziale del governo prevede che i contributi possano coprire sino all’80% delle spese sostenute da privati e imprese. Inoltre la Regione sta perfezionando accordi con le associazioni dei proprietari immobiliari per l’utilizzo delle migliaia di appartamenti sfitti.
Al momento in cui questo Giornale va in stampa il governo ottiene la fiducia sul decreto 74/2012 per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite: in tre anni sono previsti per ora 2,5 miliardi di euro, di cui il 95% andrà all’Emilia Romagna e il resto a Lombardia (4%) e Veneto (1%). Altre fonti di entrata saranno il Fondo di solidarietà della Ue, il decreto sulla Spending review (due miliardi in tutto) e il monte riduzione di finanziamento ai partiti (165 milioni di euro per 2012 e 2013). La Regione sta anche definendo le modalità per l’utilizzo di 50 milioni di euro stanziati per sostenere la ricerca delle aziende colpite dal sisma (previste dal dl 74) e l’impiego di 10 milioni di euro all’interno dei Fondi Por-Fesr. A ciò si aggiungono 80 milioni dell’Inail per rafforzare e coniugare sicurezza del lavoro e sicurezza sismica. Ancora non basta perché i danni accertati assommano a circa 4 miliardi di euro: «Non basta», spiega Errani, «e deve anche giungere una proroga sui pagamenti delle imposte, oltre a una serie di interventi a favore delle imprese e deroghe al patto di stabilità per gli interventi diretti degli enti locali».
Agibilità sismica dei capannoni
Dopo il terremoto in Emilia, in cinque giorni sono stati emanati un’ordinanza della Protezione civile e un dl per regolare la certificazione di agibilità sismica dei capannoni. L’ordinanza del 2 giugno risponde all’esigenza di favorire una rapida ripresa delle attività produttive nei capannoni apparentemente illesi o che hanno subito danni non rilevanti. Stabilisce che il titolare dell’attività, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del dlgs 81/2008, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, e depositarla al Comune competente. A quel punto, l’attività può immediatamente riprendere.
Il dl 74 del 7 giugno, all’articolo 3 comma 7, affronta lo stesso tema, indicando anche le norme di sicurezza da considerare nella certificazione, che sono quelle del capitolo 8, costruzioni esistenti, delle Norme tecniche delle costruzioni. Al comma 8 stabilisce che, nelle more dell’esecuzione della suddetta verifica, in via provvisoria il certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato qualora non si riscontrino le seguenti carenze strutturali o eventuali altre individuate dal tecnico incaricato, o dopo che le stesse siano state adeguatamente risolte: mancanza di collegamenti tra strutture verticali e orizzontali e tra questi ultimi; presenza di tamponature prefabbricate non adeguatamente ancorate alle strutture principali; presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel collasso, coinvolgere la struttura principale.
Sia l’Ordinanza che il dl stabiliscono che la certificazione va rilasciata da un «professionista abilitato». La genericità dell’espressione non facilita certo la scelta. Architetto, ingegnere, agronomo, architetto iunior, ingegnere iunior, geometra? Non c’è dubbio che architetti e ingegneri sono i soli competenti per legge anche per i collaudi delle strutture. E in questo caso la certificazione ha valore simile a un collaudo. Ma, dopo il dpr 328/2001, dire «ingegnere» non basta, perchè l’albo distingue gli ingegneri civili-ambientali, che hanno competenza per le strutture edilizie, da quelli industriali e dell’informazione, che invece non ce l’hanno. Inoltre, vista la delicatezza della certificazione, gli stessi architetti e gli ingegneri civili-ambientali non possono accettare un incarico simile senza avere svolto concrete esperienze sul campo. E ciò sia per le responsabilità penali connesse alla certificazione, sia per il rispetto della deontologia della professione.
Parlando di competenze professionali, è recente la sentenza del Tar Lazio (sezione di Latina) «depositata in segreteria il 30 maggio» che conferma l’orientamento della «giurisprudenza assolutamente pacifica e consolidata» (Consiglio di Stato 3006/2006) secondo la quale il geometra non può progettare costruzioni con struttura in cemento armato, anche qualora l’edificio sia «modesto» e anche qualora il progetto delle strutture sia di un architetto o un ingegnere.

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Last modified: 9 Luglio 2015