Approda alla Camera il Disegno di Legge delega al Governo per riformare le norme in materia di edilizia e di costruzioni. Un’operazione necessaria ma che rischia di risolversi in provvedimenti che dimenticano completamente la cultura del progetto. E così l’architettura scompare. Un commento ampio che è anche un invito alla mobilitazione
Anche un Codice, come un uomo, si può descrivere con precisione da ciò che non contiene. La bollinatura – il visto della Ragioneria Generale dello Stato che autorizza l’iter parlamentare certificando la copertura finanziaria a saldo zero – non misura la qualità di un testo ma il suo costo.
Con quel timbro, il Disegno di Legge recante delega al Governo per l’adozione del Codice dell’edilizia e delle costruzioni ha avviato il proprio iter istituzionale, alla Camera, nella Commissione Ambiente. Dodici mesi dalla promulgazione, entro i quali l’Esecutivo scriverà quello vero entro il perimetro definito.
Una selva (normativa) oscura
Lo spirito del riordino è legittimo, anzi urgente. La legge 1150/1942, la legge 10/1977 e il Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 sono gli strati principali di una sedimentazione durata 80 anni di correzioni, deroghe e integrazioni: un’oscura selva normativa nella quale la diritta via si è smarrita tra commi e successiva giurisprudenza. In quelle fratte nascono interminabili contenziosi – amministrativi, penali, civili – che costano, paralizzano i cantieri e intasano i tribunali.
Un Codice che riordini davvero avrebbe un valore pratico enorme e l’intenzione dichiarata merita di essere riconosciuta. Il problema è l’esecuzione. E, più a monte, la visione.
Trentacinquemila caratteri, 7 articoli. La parola “progettista” compare una volta sola. In una lista in cui ogni attore è definito dai suoi peculiari adempimenti nell’iter procedurale, nessuno lo è per la qualità del proprio apporto. Non compare “autore”. Non compare “qualità architettonica”. Non compare “cultura del progetto”.
La stessa parola “progetto” appare in senso amministrativo: allegato alla pratica edilizia, non atto intellettuale che informa lo spazio.
Questa non è la postura di un governo o di una stagione politica: è la costante destagionalizzata del legislatore edilizio, aggravata dalla tendenza bipartisan. La continuità non è casuale: è una cultura condivisa che pensa all’edilizia – non all’Architettura – come processo amministrativo di trasformazione del territorio. In questa visione, la qualità del risultato è un effetto atteso della correttezza procedurale, non una variabile autonoma che richiede un soggetto qualificato a presidiarla.
Il progettista non è assente per dimenticanza: è una comparsa sul set, non l’Autore del progetto. Il DdL non è ostile alla professione, è indifferente ad essa. E l’indifferenza, a scala normativa, è più pericolosa dell’ostilità: non offre un punto di attrito su cui fare leva.
Confronti e timori
Il legislatore francese scrive dal 1977 che la qualità architettonica è intérêt public (Loi n° 77-2, Art. 1), non parametro tecnico, non obiettivo energetico: bene pubblico. In Francia quella frase è vincolante. In Italia non esiste, se non nell’onirico repertorio di un Fracchia, perdente per vocazione, nella galleria di Paolo Villaggio.
Ma il confronto europeo non si esaurisce qui. Paesi Bassi, Capodanno 2024: l’Omgevingswet entra in vigore unificando 26 normative preesistenti in un solo atto: un’unica domanda, un’unica istruttoria, una decisione in tempi certi. L’Omgevingsloket, il portale digitale unificato, non è un’aggiunta tecnologica: è la prova che la semplificazione è stata pensata fino in fondo, non solo enunciata.
Germania: il sistema edilizio tedesco si regge sul Baugesetzbuch per la pianificazione urbana e sulle 16 Landesbauordnungen regionali, derivate da un modello comune – la Musterbauordnung – che la Conferenza dei Ministri aggiorna periodicamente. La Musterbauordnung, nella sua versione corrente, è contenuta in 83 pagine: la struttura è federale ma il linguaggio è calibrato per essere applicabile, e i tribunali amministrativi tedeschi hanno una giurisprudenza sull’edilizia prevedibile proprio perché la norma è scritta per esserlo.
Non è un sistema senza tensioni – il dibattito politico ha coniato il termine Bau-Turbo per designare i pacchetti di semplificazione accelerata adottati negli ultimi anni, introducendo deroghe significative alla pianificazione per spingere la costruzione residenziale – ma è un sistema in cui le deroghe vengono nominate come tali, non occultate in una sequenza di razionalizzazioni.
Le vie del Signore sono infinite: l’articolo 4, comma 1, del DdL consta in un rosario di cui i grani sono le lettere dalla a) alla o): ciascuna contenente criteri formulati in termini sufficientemente generali da lasciare aperto qualunque spiraglio per razionalizzare e chiarire i ruoli, revisionare, riordinare e semplificare. Verbi che si ripetono riempiendo lo spazio senza definirlo. Nelle pieghe di quella scrittura possono infilarsi ecumeniche eccezioni.
Una delega così ampia non può che ospitare misteri dolorosi. Non è una previsione catastrofica: è la storia della legislazione italiana degli ultimi 50 anni letta in filigrana.
Quelle tre omissioni
Prima che fosse desueto, l’atto di dolore prevedeva il pentimento per pensieri, parole, opere e omissioni. Il DdL ne omette tre, che per chi architetta non sono lemmi accessori.
La qualità come criterio? Tra gli obiettivi della delega compaiono rigenerazione urbana, efficientamento energetico, sicurezza antisismica, contenimento del consumo di suolo, accessibilità. La qualità del costruito come valore in sé non è nominata. La sua assenza non è una dimenticanza: è una scelta.
Il concorso di progettazione come strumento ordinario? Non pervenuto. In un testo che ridisegna titoli abilitativi, regimi amministrativi e responsabilità nel processo costruttivo, il modo in cui si seleziona chi progetta lo spazio pubblico non trova posto tra i criteri direttivi. L’articolo 47 del Decreto Legislativo 36/2023 prevede formalmente che la stazione appaltante sia obbligata ad affidare al vincitore l’incarico di progettazione. La stazione appaltante esegue: è la politica che sceglie se procedere, e il diritto amministrativo offre quanto basta per non farlo. Il diavolo, come sempre, si annida nei dettagli. Il professionista che ha vinto è vincolato dalla propria proposta; l’amministrazione si arrocca nell’autotutela. Il “Forse che sì, forse che no” che Gabriele D’Annunzio sottrasse dal soffitto della Sala dei Falconi di Mantova per farne titolo di romanzo, descrive con precisione non intenzionale lo struggimento da spoliazione di margherite che i progettisti italiani conoscono bene. In Francia, in Germania, nei Paesi Bassi, l’impegno è vincolante per entrambi gli attori, e la giuria è nota all’atto dell’indizione. Un professionista ha il diritto di sapere chi lo giudicherà, prima di decidere se competere.
La figura del progettista come presidio culturale? Le leggi Bottai del 1939 – la 1089 sulla tutela delle cose d’interesse artistico e storico e la 1497 sulla protezione delle bellezze naturali – riconoscevano che il patrimonio costruito come bene pubblico richiedeva tutela attiva. Superate dal Decreto Legislativo 42/2004 e formalmente abrogate dal Decreto Legge 200/2008, quelle leggi hanno trasfuso il proprio spirito nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, esattamente la norma con cui questo DdL è tenuto a coordinarsi (articolo 4, comma 1, lettera o), numero 7). Nel 1939 il legislatore italiano riconosceva che il patrimonio costruito è interesse pubblico. Per ritrovare la qualità architettonica nel Codice probabilmente dovremmo chiedere una mano a “Chi l’ha visto”.
L’innominato
L’articolo 4, comma 1, lettera f) occupa più spazio di qualsiasi altro criterio direttivo. Il testo evita la parola condono accuratamente: usa sanatoria, regolarizzazione, difformità sanabili, procedure semplificate. La sostanza è riconoscibile. Il DdL cita i tre provvedimenti normativi che lo precedono — Legge 47/1985, Legge 724/1994, Legge 326/2003 — per dichiarare l’intenzione di chiuderli con termini certi.
Li cita perché ne ammette implicitamente il fallimento: migliaia di pratiche ancora aperte, 40 anni dopo. I termini certi introducono in questa sequenza una velocità che mal si addice a decenni di letargo che dovrebbero essere recuperati in pochi mesi.
Il problema strutturale non è la sanatoria in sé: è la reiterazione. Ogni nuovo strumento di regolarizzazione indebolisce retroattivamente il valore precettivo delle interdizioni che avrebbe dovuto prevenire e che ora regolarizza. Il costruito abusivo in Italia ha imparato questa grammatica in fretta. La norma arriva, l’abuso attende.
Carta bianca
L’articolo 5 descrive il procedimento. I pareri parlamentari devono essere espressi entro 45 giorni; decorso il termine, il decreto “può essere comunque adottato“. Se il Parlamento indica disposizioni non conformi ai criteri direttivi, il Governo che non intende conformarsi trasmette il testo con le proprie osservazioni; le Commissioni hanno 10 giorni per rispondere; trascorsi i quali, il decreto “può essere comunque emanato”.
Il Parlamento è consultato, non delibera. Su una materia che tocca ogni cantiere, ogni compravendita, ogni intervento di trasformazione del paese, il Codice definitivo lo scrive il Governo, in 12 mesi, con il Parlamento ridotto a notaio. Chi sottoscriverebbe un contratto con quella clausola?
Professione, non professione
La partecipazione alla costruzione del recinto normativo vale – e vale molto – se supera la difesa della professione: la categoria che tutela sé stessa, mossa riconoscibile e già scontata nel dibattito. Il traguardo è la Professione, con la P maiuscola: il presidio della qualità del costruito, l’unica garanzia che nessuna norma tecnica, per quanto ben scritta, può sostituire.
La Francia lo scrive nella legge dal 1977. L’Italia no. Dodici mesi di lavoro governativo produrranno un testo capitale impossibile da prevedere e controllare realmente. Possiamo augurarci che sia scritto con le parole che tutti avremo avuto la pazienza di inserire nel dibattito prima che la finestra si chiuda.
Predicare ai convertiti è inutile. Non è vero: è la forma più precisa di solidarietà intellettuale. Nominare ciò che si sa già, insieme, perché il silenzio collettivo non venga scambiato per consenso. Le rappresentanze di categoria hanno avviato le consultazioni sul testo, invitando gli iscritti a formulare osservazioni. È un gesto apprezzabile, più raro di quanto si creda. Approfittiamone (nell’attesa che tutto cambi perché nulla cambi).




















