Due i punti cruciali: la protezione temporanea dei disegni e modelli nelle fiere e le invenzioni dei ricercatori rispetto alle strutture in cui operano
Nel corso del Consiglio dei ministri del 6 aprile scorso è stato approvato il testo del disegno di legge di revisione del Codice della proprietà industriale. Il disegno, collegato alla Legge di bilancio 2022, è una delle riforme legate all’attuazione del PNRR e seguirà comunque l’esame parlamentare che concorrerà ad apportare eventuali ulteriori aggiustamenti. Abbiamo provato in queste poche note ad anticipare alcune delle principali modifiche che, direttamente o indirettamente, potrebbero influenzare procedure ed elementi di tutela nel mondo del design.
Protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere
È stata proposta l’introduzione dell’articolo 34-bis CPI relativo alla protezione temporanea dei disegni e modelli nelle fiere. La norma mutua il principio dell’articolo 18 CPI per la protezione provvisoria dei marchi di impresa e consente al richiedente di rivendicare la cosiddetta “priorità di esposizione” per tutti quei disegni o modelli che siano stati divulgati in un’esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta. Tale esposizione deve essere indicata in uno specifico decreto del Ministero dello sviluppo economico: ad esempio, per il 2021 sono stati emessi decreti per l’applicazione dell’articolo 18 CPI per le principali esposizioni presso le fiere di Milano e Verona. La protezione temporanea permette al richiedente di depositare una nuova domanda di registrazione di disegno/modello in Italia a tutela di tali disegni o modelli, rivendicando come data di priorità quella di esposizione durante l’evento riconosciuto, permettendo quindi di retrodatare quella per la valutazione dello stato dell’arte relativo alla registrazione.
Invenzioni dei ricercatori delle università ed enti pubblici di ricerca
È stata proposta la revisione dell’articolo 65 CPI relativo alle invenzioni dei ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca. La nuova norma prevede che le invenzioni eseguite nell’ambito del rapporto di lavoro o di ricerca spettino alla struttura, salvo il riconoscimento del ricercatore quale inventore. L’inventore ha l’onere d’informare la struttura di appartenenza in merito all’invenzione da tutelare, e la struttura ha 6 mesi per confermare l’interesse all’inventore. In caso d’interesse, la struttura procederà al deposito del titolo brevettuale, sostenendo i relativi costi, e l’inventore avrà diritto ad almeno il 50% degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico dell’invenzione, dedotti i costi sostenuti dalla struttura. Viene demandato alle strutture l’onere di dotarsi di un regolamento interno che disciplini gli aspetti specifici per l’applicazione della suddetta norma.
Considerazioni
Il primo punto contribuisce, indubbiamente, a risolvere una serie di dubbi sui rischi derivanti dalla prima esposizione in ambito fieristico, con particolare riferimento alle imprese o ai designer che presentano prototipi (quindi dall’aspetto o di una sua parte ancora suscettibili di modifiche in termini di caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali e/o del suo ornamento), a coloro che non desiderano precludersi la visibilità fieristica ma che non hanno completato per tempo la registrazione, a coloro che desiderano testare l’indice d’interesse e gradimento sul prodotto/collezione prima d’imbarcarsi in registrazioni multiple e relativi adempimenti di rinnovo negli anni successivi.
Ma le criticità fieristiche sono anche contemplate nell’articolo 20 della bozza, quando si fa riferimento all’eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere. In questo caso si fa esplicito riferimento all’abrogazione del comma 3 dell’articolo 129 CPI, che prevede (salve le esigenze della giustizia penale) la non possibilità di sequestrare, ma soltanto di descrivere gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un’esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.
Per quanto riguarda il secondo punto, invece, essendo sempre più diffuso e determinante il contributo dei docenti e ricercatori con formazione in disegno industriale nei processi d’invenzione a livello di ricerca pubblica, si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione della proprietà intellettuale, laddove infatti viene eliminato il professor privilege in favore della struttura di appartenenza dell’inventore.
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legislazione , normativa
Last modified: 5 Maggio 2022