Con una recente sentenza, il Tribunale di Bologna ha ribadito il principio, già affermato dalla Corte di cassazione, secondo il quale non è reato utilizzare software senza licenza sui pc dello studio, assolvendo così un architetto in possesso di copie «pirata». La decisione ricalca unimportante pronuncia della Cassazione (n. 49385/2009) che assolse un geometra dal reato di cui allart. 171 bis della legge 633/41, che punisce: «a) chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore; b) chi, per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae». Fermo il fine di trarre profitto, la condotta si distingue tra la duplicazione abusiva del programma e la sua importazione, distribuzione, vendita, concessione in locazione o detenzione. La mera detenzione rileva solo se è a scopo commerciale o imprenditoriale, mentre la seconda ipotesi non rileva la duplicazione abusiva.
Fatta questa importante premessa, la Corte osserva che lunica ipotesi di reato era lutilizzo a scopo imprenditoriale. Il Tribunale, nel condannare il geometra, aveva ritenuto che luso dei programmi nellattività libero professionale, pur non configurando scopo commerciale, non era equiparabile a un uso privato perché va qualificata come attività dimpresa, sia pure non gestita in forma societaria. Per la Suprema Corte, invece, «è erroneo equiparare lutilizzo in unattività libero professionale a unattività imprenditoriale solo perché il primo utilizzo non potrebbe essere equiparato a quello meramente privato», in quanto «questo assunto si fonda su un presupposto che non corrisponde alla realtà, ossia che il legislatore abbia stabilito che esistono solo tre categorie di utilizzi: commerciale, imprenditoriale e meramente privato, con la conseguenza che tutti gli utilizzi non meramente privati debbano essere fatti rientrare in una delle altre due categorie. La realtà invece è che il legislatore, tra gli innumerevoli utilizzi possibili, ne ha individuati due (commerciale e imprenditoriale) che ha ritenuto meritevoli di sanzione penale. A tutti quelli che non rientrano in queste categorie la sanzione penale non sarà applicabile. Per quanto possa dilatarsi il significato della parola imprenditoriale in essa non potrà mai rientrare anche lattività di un libero professionista che non sia esercitata nellambito di unattività organizzata nella forma dimpresa». Non si possono confondere, per la Cassazione, lattività imprenditoriale e quella libero professionale che sono distinte e disciplinate in modo diverso. «Imprenditoriale» è anche lesercizio di unattività di produzione di meri servizi, laddove esercitata «industrialmente» (articolo 2195, comma 1, n. 1 del Codice civile). E «tale contrapposizione non viene meno neppure quando lattività professionale intellettuale è esercitata con laiuto di ausiliari o in forma collaborativa associata (articolo 2232 del Codice civile)». La Corte precisa anche che questa conclusione non contrasta con la sentenza dell8 maggio 2008, n. 25104, in quanto non era stata affrontata la questione dellequiparabilità della detenzione e utilizzo dei programmi in unattività libero professionale allutilizzo a scopo imprenditoriale. Da ultimo, i giudici affrontano la detenzione di programmi privi del contrassegno Siae, precisando che non è efficace per i privati (se duplicati abusivamente da terzi) lobbligo della sua apposizione in quanto la mancanza del contrassegno è richiamata solo nellipotesi b) e non a). «Del resto», afferma la Corte, «non potrebbe sicuramente pervenirsi a uneventuale applicazione della norma penale ai programmi abusivamente duplicati attraverso uninterpretazione estensiva della disposizione, essendo evidente che il significato dellespressione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae non può essere dilatato fino a fargli comprendere anche i programmi abusivamente duplicati». È dunque lecito detenere software «pirata» e utilizzarli sui pc dello studio professionale ma a condizione che si riesca a dimostrare di non aver effettuato direttamente la duplicazione abusiva del programma. E non è corretto, giuridicamente, affiliare il professionista allimprenditore, come il legislatore sta tentando di fare negli ultimi anni «perché lo chiede lEuropa». Nulla di più errato.
(Visited 535 times, 1 visits today)
Articoli recenti
- Servono più concorsi. Ma anche regole nella scelta delle giurie 14 Gennaio 2026
- Piccole scuole crescono 13 Gennaio 2026
- Capolavori e spazi angusti, riapre la Pinacoteca di Ancona 11 Gennaio 2026
- Abitare nella crisi: prove per una svolta necessaria 7 Gennaio 2026
- Ezio Micelli: la casa oggi, infrastruttura da innovare 7 Gennaio 2026
- Fondazione Querini Stampalia, immersioni nell’effimero 6 Gennaio 2026
- Parigi e Giancarlo De Carlo: un ritorno che apre lo spazio 6 Gennaio 2026
- Fiori e metabolismi: l’architettura portoghese in tre mostre 31 Dicembre 2025
- Emilio Ambasz, prosa che si fa poesia, verde 29 Dicembre 2025
- Allestimenti e dintorni: racconti sul saper fare 29 Dicembre 2025
- Memorie della Milano delle fabbriche 28 Dicembre 2025
- Ignazio Gardella, la lezione alessandrina 23 Dicembre 2025
- Rigenerare Le Ciminiere: architettura, comunità e futuro culturale di Catania 23 Dicembre 2025
- I territori che vogliamo: tra geografia e beni comuni 23 Dicembre 2025
Tag
abitare
alejandro aravena
allestimenti
anniversari
arte contemporanea
biennale venezia 2016
bologna
Chiese
cina
compatibilità ambientale
concorsi
congressi
coronavirus
Dalle Aziende
fiere
firenze
fotografia
francia
germania
infrastrutture
INU
lettere al Giornale
libri
Milano
mostre
musei
napoli
paesaggio
parigi
Pianificazione
premi
recupero
reporting from the front
restauro
rigenerazione urbana
ritratti di città
Ri_visitati
roma
sicilia
spazio pubblico
territorio fragile
torino
triennale milano
università
venezia
«Il Giornale dell’Architettura» è un marchio registrato e concesso in licenza da Società Editrice Allemandi a r.l. all’associazione culturale The Architectural Post; ilgiornaledellarchitettura.com è un Domain Name registrato e concesso in licenza da Società Editrice Allemandi a r.l. a The Architectural Post, editore della testata digitale, derivata e di proprietà di «Il Giornale dell’Architettura» fondato nell’anno 2002 dalla casa editrice Umberto Allemandi & C. S.p.A., oggi Società Editrice Allemandi a r.l.
CONTATTI SOCIAL:
© 2026 Giornale dell'Architettura •
© 2026 TheArchitecturalPost - Privacy - Informativa Cookies - Developed by Studioata






















