Il ddl 1865 («Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L7, L17, L21 e L23»), attualmente in attesa di esame da parte della Commissione Lavori pubblici del Senato, è oggetto di roventi polemiche provenienti soprattutto dal mondo dellarchitettura e dellingegneria. I rappresentanti dei rispettivi Consigli nazionali, nel corso di un incontro svoltosi il 24 febbraio a palazzo Madama a Roma, con la partecipazione dei presidenti dei Consigli nazionali dei geometri e dei periti industriali, hanno osservato che il provvedimento, non concertato, «stravolge le vigenti competenze professionali», proponendo «la costituzione di un tavolo fra le quattro categorie tecniche che si prefigga, in tempi rapidi, di affrontare in maniera organica e complessiva il tema delle competenze professionali nel settore della progettazione e delle prestazioni correlate, con lobiettivo di produrre un documento condiviso».
Larchitetto Simona Vicari, senatrice prima firmataria, ha promesso solo una sospensione delliter procedurale in attesa di valutare proposte migliorative. È quindi improbabile che si arrivi al ritiro del provvedimento, in quanto la stessa senatrice ha affermato, nella relazione preliminare al ddl, che i regolamenti professionali dei geometri e dei periti industriali risalgono al 1929, quando luso del cemento armato era uneccezione, per cui il concetto di «modesta costruzione» va necessariamente adeguato «ai nostri giorni in funzione del progresso tecnologico e dellevoluzione della tecnica costruttiva degli immobili» e dellintroduzione delle nuove lauree triennali.
Il ddl 1865 non è una novità. Unanaloga proposta è presentata già nel 1994, con firmatari di ogni schieramento, e poi reiterata, con leggere modifiche, in tutte le successive legislature. In particolare, il ddl 884 (atto Senato) del 1996 («Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dellurbanistica»), è molto simile a quello attuale nel testo approvato dal Senato (la caduta del governo non permette lesame da parte della Camera del testo approdato nel marzo 2001): prevedeva già limiti dimensionali strutturali analoghi a quelli ora fissati dal comma 1 dellarticolo 2 del ddl Vicari, ma non includeva né il limite di cubatura di cui alla lettera b) dello stesso articolo, né la possibilità di progettazione dei piani di recupero. Il testo Vicari non è dunque altro che una versione riveduta e corretta dei vecchi testi che giacciono in Parlamento da oltre un decennio (in particolare del 3176, atto Camera, del 2003).
Ma vediamo cosa prevedono in linea di massima le norme contestate. I geometri, i geometri laureati, i periti industriali specializzati in edilizia e i periti industriali laureati potranno occuparsi, nei settori delledilizia pubblica e privata, della progettazione architettonica e strutturale, della direzione lavori, del collaudo statico, delle ristrutturazioni e delle opere di recupero edilizio attinenti a edifici con non più di tre piani fuori terra in zona non sismica e due piani fuori terra in zona sismica, con il limite, per questi ultimi, dei complessi edilizi staticamente collegati di cubatura fuori terra superiore a 5.000 mc. Il calcolo statico è precluso per complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato. Potranno essere eseguiti la progettazione architettonica e il collaudo amministrativo in deroga ai suddetti limiti, anche a prescindere dalla sismicità, quando i calcoli statici delle opere strutturali saranno effettuati, su incarico del committente, da un altro tecnico abilitato. Come già previsto nei precedenti ddl, saranno eseguibili, su qualsiasi edificio, purchè non vincolato, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia «purché non comportino interventi statico-strutturali su complessi di strutture in cemento armato». Nelloriginaria stesura del 1994 e anche nel 2592 (atto Camera) del 2003, detti interventi erano consentiti purchè non comportassero «interventi sulle travi e pilastri di strutture intelaiate in cemento armato».
Anche lestensione delle competenze in materia di urbanistica per quanto riguarda la redazione dei piani di lottizzazione era già prevista, ma il testo Vicari, oltre a prevedere la vigenza del Prg (e non la sola approvazione), amplia la competenza dei geometri e dei periti ai piani di recupero. Senza limiti la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche, lestimo e lamministrazione di condomini. Non mutano le competenze di geometri e periti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, valutazione dimpatto ambientale, inquinamento acustico, rendimento energetico degli edifici. È infine previsto, per le figure professionali laureate, lobbligo, sine qua non ai fini del riconoscimento della competenza edilizia entro i limiti stabiliti dal ddl, della frequentazione di un corso di aggiornamento di 120 ore in materia di rendimento energetico nelledilizia. Analoghi eventi formativi dovranno essere frequentati dai geometri e dai periti industriali specializzati in edilizia e iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno 10 anni, ma per queste figure la competenza in edilizia riconosciuta è limitata agli ambiti definiti dal primo comma dellarticolo 2. Gli iscritti da meno di 10 anni possono acquisire le stesse competenze dei colleghi più anziani solo dopo aver frequentato anche un corso sulle costruzioni in zona sismica e un corso in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione dimpatto ambientale. Prevista, da ultimo, la retribuzione dei praticanti che, per sostenere lesame di abilitazione professionale, dovranno anche frequentare il corso sul rendimento energetico.
Come il lettore potrà rilevare, comparando gli oltre 15 provvedimenti che sono stati proposti dal 1994, il ddl 1865 non rappresenta, per il mondo delle professioni interessate, un «fulmine a ciel sereno», ma solo lennesimo incipit di un iter che non ha mai visto la sua conclusione. Certo è che la ripetitività dei ddl dimostra che, forse, il vero problema è non aver mai avviato un serio tavolo di concertazione.
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