Tre bandi recenti, una posizione culturale ancora troppo ambigua e una competenza professionale omessa. Mentre i temi della progettazione paesaggistica si impongono globalmente, l’Italia arranca tra incoerenze e paradossi. Le osservazioni di Annalisa Metta, presidente di IASLA
Nella primavera del 2026, in Italia, si svolgono tre diversi concorsi pubblici di progettazione che in apparenza hanno ben poco in comune. Sono procedure diverse, indette e gestite da amministrazioni ed enti differenti. Diversi sono i luoghi, dalla Puglia alla Sardegna, passando per la Toscana, e i temi di progetto. Ad accomunarli è la medesima omissione del paesaggista.
Condizioni diverse, analoghe omissioni
A marzo, il concorso bandito dall’Agenzia del Demanio per la riconfigurazione del compendio Caserma Perotti, a Firenze, tra i criteri premiali, attribuisce un punteggio aggiuntivo al professionista responsabile della pianificazione urbanistica e della progettazione del paesaggio il quale, oltre all’iscrizione all’Ordine nella sezione A, possieda un titolo di attinente specializzazione post-laurea. La misura, pur legittimamente volta a valorizzare percorsi di formazione avanzata, sembra presupporre che il percorso ordinario di accesso alla professione di paesaggista (laurea magistrale LM-3 ed esame di stato) non sia di per sé sufficiente a qualificarne la competenza, mentre lo è per qualificare quella di un architetto o di un ingegnere, ai quali il titolo formativo ulteriore non è richiesto.
A maggio, per il concorso internazionale di progettazione del Parco costiero delle Marine di Lecce, bandito dal Comune del capoluogo del Salento, si è composta una commissione giudicatrice priva di una figura con competenze specifiche nel progetto di paesaggio, nonostante questo fosse il tema cardinale della trasformazione richiesta. Infatti, qui l’oggetto del concorso è la progettazione di un parco, all’interno di un complesso sistema di relazioni ambientali e insediative, eppure si è ritenuto che per la valutazione dei progetti candidati non fosse necessaria la competenza del paesaggista.
Un mese dopo, il concorso di progettazione per la riqualificazione di una scuola e dei suoi spazi aperti nel comune di Elmas, nell’area metropolitana di Cagliari, richiede proposte per un edificio, un giardino pubblico e altre aree esterne, oltre a un sistema di mobilità dolce, con una parte consistente dell’investimento destinata a opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale. Il disciplinare prevede che il gruppo di progettazione comprenda un “progettista con competenze in paesaggio e con titolo dottore agronomo o dottore forestale iscrizione nella sezione A”. Alla richiesta di chiarimento presentata da un concorrente, la stazione appaltante risponde che un paesaggista, laureato in Architettura del Paesaggio (LM-3) e iscritto al relativo settore dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, non può ricoprire quel ruolo, ossia quello, per l’appunto, di “progettista con competenze in paesaggio”.
Paradosso giuridico e culturale
Dunque, in un caso il paesaggista è escluso dalla valutazione, negli altri è escluso dalla progettazione, in concorsi in cui il progetto degli spazi aperti è un tema cruciale. Se tre indizi fanno una prova, può allora essere utile considerare questi episodi come occasione per riflettere su un problema generale e sistemico.
Il DPR 328/2001, che ha riformulato l’articolazione ordinistica riconoscendo la specificità del paesaggista accanto a quelle dell’architetto, del pianificatore e del conservatore, ha infatti preso atto che in tutto il mondo occidentale esiste una disciplina autonoma – l’architettura del paesaggio – e l’ha introdotta finalmente anche nell’ordinamento italiano. Da allora sono trascorsi 25 anni, eppure molte amministrazioni sembrano non essersene accorte.
Nel mentre, il progetto di paesaggio è diventato uno dei principali campi di trasformazione delle città e dei territori, anche in Italia. Il cambiamento climatico, la gestione delle acque, la biodiversità, la salute urbana, la rigenerazione ecologica, la Nature Restoration Regulation, la Convenzione Europea del Paesaggio: tutte queste condizioni riconoscono nel progetto di paesaggio uno strumento essenziale per affrontare le grandi sfide contemporanee.
Parallelamente, anche la formazione universitaria e l’ordinamento professionale hanno conosciuto una profonda evoluzione, in virtù della quale il progetto del paesaggio da tempo non è più una certa sensibilità o predisposizione, né una specializzazione occasionale o amatoriale dell’architetto o dell’agronomo, ma una competenza specifica, acquisita attraverso corsi di laurea magistrale dedicati (LM-3) che, completati dall’esame di Stato, abilitano all’esercizio della professione di paesaggista, compresa nella sezione A dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
In Italia, la specificità del paesaggista è dunque il risultato di una evoluzione culturale, da tempo recepita, sancita e regolata da precise strutture legislative. Proprio per questo va evidenziato che assistiamo a un paradosso, tanto culturale quanto giuridico. Mentre il paesaggio conquista una centralità sempre maggiore nelle politiche pubbliche, nella consapevolezza collettiva e nelle norme dello Stato, il paesaggista continua a occupare una posizione marginale nelle procedure attraverso cui quelle politiche e quelle norme vengono tradotte in progetto. Come si è visto, talvolta non compare nelle commissioni giudicatrici, non viene riconosciuto come il professionista specialista nel progettare il paesaggio, la sua formazione magistrale sembra richiedere ulteriori certificazioni per essere considerata pienamente qualificante.
Non si tratta di mettere in discussione le competenze di altre professioni. Il progetto di paesaggio – ossia il progetto delle relazioni tra suolo, acqua, vegetazione, usi sociali, ecologie, infrastrutture, clima, forme dello spazio – è infatti costitutivamente interdisciplinare e vi concorrono molte figure, ciascuna con il proprio sapere.
Il ruolo del paesaggista è esattamente quello di orientare e coordinare questa pluralità, proprio come un architetto governa la coralità di competenze necessarie alla progettazione di edifici complessi. Il paesaggio è il luogo nel quale si incontrano ecologia, spazio pubblico, biodiversità, trasformazioni climatiche, mobilità, patrimonio, qualità spaziale e sociale, memoria, valori espressivi e simbolici, e per questo è sempre più presente nei bandi di concorso con cui oggi le amministrazioni chiedono ai progettisti di affrontare problemi sempre più complessi. Per progettarlo non basta sommare competenze specialistiche, occorre costruire relazioni tra diversi saperi e occorre affidare il ruolo di tessitura relazionale a chi è appositamente formato per questo: il paesaggista.
Riconoscimento e identità
Sollevare il problema del mancato riconoscimento di questo ruolo non è un interesse di parte, ma una rivendicazione della qualità della progettazione pubblica, essenziale per garantire alla collettività progetti migliori e più adeguati alle trasformazioni del nostro tempo. Il punto è infatti salvaguardare il diritto dei paesaggisti a esercitare la propria professione, ottemperando alle leggi del nostro Paese, ed è, ancor più, tutelare il diritto della collettività ad avere progetti di paesaggio all’altezza delle sfide contemporanee.
L’omissione ingiustificata del paesaggista è il sintomo del ritardo con cui spesso le procedure amministrative recepiscono l’evoluzione della cultura del progetto e, di conseguenza, talvolta la rallentano e ostacolano. In un momento in cui la formazione universitaria offre percorsi dedicati a questa professione, il sistema ordinistico riconosce l’architettura del paesaggio come competenza professionale specifica, le politiche europee e le leggi dello stato italiano attribuiscono al paesaggio un ruolo strategico, è indispensabile che anche i bandi di gara, i concorsi e le commissioni giudicatrici riflettano questa condizione, per garantire che le procedure siano coerenti con il quadro normativo e con l’evoluzione delle discipline del progetto.
Forse, si può partire da pochi principi semplici: riconoscere tutte le competenze previste dall’ordinamento, evitando esclusioni non motivate; comporre giurie interdisciplinari, quando il progetto riguarda paesaggi, ecosistemi, spazi aperti; costruire i requisiti di partecipazione in funzione delle effettive e riconosciute competenze richieste dal progetto; considerare il paesaggio come disciplina progettuale autonoma e integrata, non come una sommatoria di componenti separate; adeguare le procedure alla cultura contemporanea del progetto di paesaggio, ormai centrale nelle politiche europee e nelle trasformazioni territoriali.
Il tema, in fondo, è la capacità delle istituzioni di riconoscere le competenze che esse stesse hanno contribuito a definire e formare e, soprattutto, di costruire condizioni nelle quali il progetto dello spazio aperto possa esprimere tutta la ricchezza delle professionalità che oggi lo rendono possibile. Il paesaggista chiede di essere riconosciuto, certamente, ma è soprattutto il paesaggio contemporaneo italiano che chiede di essere progettato con competenze adeguate.
Immagine di copertina: le aree esterne della ex Caserma Perotti di Firenze, oggetto di un bando dell’Agenzia del Demanio (dal sito dell’Agenzia del Demanio)



















