LEmilia è per molti aspetti influenzata dalla recente esperienza aquilana. Il primo segnale è stata la volontà della Regione Emilia-Romagna di gestire lemergenza autonomamente, rifiutando inizialmente il supporto del dipartimento di Protezione civile nazionale. Un rifiuto dettato, da un lato, da una solida e positiva tradizione di gestione condivisa del territorio, dallaltro dal timore di ripercorrere un cammino segnato da errori e dubbi. Con laggravamento dei danni seguiti alla scossa del 29 maggio, però, cè stata una maggiore apertura e il 4 giugno è stata istituita a Bologna la DiComa.C (Direzione di comando e controllo), una struttura che rappresenta una sorta di quartier generale del dipartimento. Un secondo elemento che influenza la gestione dellemergenza in questi giorni e che deriva indirettamente dallesperienza aquilana (e non solo), è la pubblicazione del Dlg 59 «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile» del 15 maggio 2012 (casualmente pochi giorni prima del terremoto). Tra le novità del decreto, la definizione di un limite massimo di 100 giorni degli stati di «emergenza» (quelli in cui la gestione è affidata alla Protezione civile). Tale limite deriva dalla volontà di non dilatare oltre misura gli stati di emergenza, limitandoli alla gestione dei primi interventi di assistenza alla popolazione e messa in sicurezza degli edifici, per poi affidare agli enti territoriali le politiche di ricostruzione edilizia e riorganizzazione delle attività produttive.
Sicuramente la gestione della ricostruzione, e la riorganizzazione delle attività produttive in particolare, sarà segnata da unordinanza del dipartimento di Protezione civile che farà discutere (n.0002, 2 giugno 2012), nella quale si precisa che: «Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate», nei comuni indicati (segue elenco esteso), il titolare dellattività produttiva deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata «a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti» e depositarla presso il Comune. In pratica, si dice che tutti gli edifici in cui si svolgono attività produttive (i famosi capannoni) sono considerati momentaneamente inagibili e potranno avere lagibilità solo in seguito a una verifica sismica effettuata secondo la norma vigente. Per capirne la portata, si consideri che di solito lagibilità di un edificio viene rilasciata semplicemente in seguito a un sopralluogo di tecnici abilitati, che sulla base di unindagine visiva giudicano la sicurezza della costruzione. Il principio che sottende la norma è sicuramente positivo, ma riesce difficile immaginare come sia applicabile. Infatti, una verifica sismica secondo le normative vigenti richiede parecchio tempo, un tempo sicuramente non compatibile con la ripresa rapida delle attività produttive.
(Visited 58 times, 1 visits today)
Articoli recenti
- Max Bill, la bellezza concreta del colore 19 Aprile 2026
- Speciale Giornata mondiale dell’acqua 2026 15 Aprile 2026
- Nuovi, celebrati, già demoliti. La strana parabola dei parcheggi di Christian Kerez 14 Aprile 2026
- Quo vadis architetto? Antoni Gaudí, visioni tra passato e futuro 14 Aprile 2026
- Mario Carrieri (1932-2026) 14 Aprile 2026
- Il concorso per il Corso. Vicenza e l’ex Cinema, futuro hub culturale 11 Aprile 2026
- Ritratti di città. Jakarta, capitale (la più grande) che affonda 11 Aprile 2026
- Vivere sul confine. Dove una linea divide le case, e una biblioteca unica 8 Aprile 2026
- Lella e Massimo Vignelli, la chiarezza di traiettorie trasversali 8 Aprile 2026
- DDL sul Codice edilizia, i rischi nelle osservazioni dell’INU 8 Aprile 2026
- Torino, un Piano di regole, ma soprattutto di governo 7 Aprile 2026
- Libri (esigenti e provocatori) per capire l’Italia 6 Aprile 2026
- Maxxi, laboratorio urbano in continuo adattamento 5 Aprile 2026
- Progetti e conflitti: a Bologna il caso MUBA. Ma non è il solo 1 Aprile 2026
Tag
abitare
alejandro aravena
allestimenti
anniversari
arte contemporanea
biennale venezia 2016
bologna
Chiese
cina
compatibilità ambientale
concorsi
congressi
coronavirus
Dalle Aziende
fiere
firenze
fotografia
francia
germania
infrastrutture
INU
lettere al Giornale
libri
Milano
mostre
musei
napoli
paesaggio
parigi
Pianificazione
premi
recupero
reporting from the front
restauro
rigenerazione urbana
ritratti di città
Ri_visitati
roma
sicilia
spazio pubblico
territorio fragile
torino
triennale milano
università
venezia
«Il Giornale dell’Architettura» è un marchio registrato e concesso in licenza da Società Editrice Allemandi a r.l. all’associazione culturale The Architectural Post; ilgiornaledellarchitettura.com è un Domain Name registrato e concesso in licenza da Società Editrice Allemandi a r.l. a The Architectural Post, editore della testata digitale, derivata e di proprietà di «Il Giornale dell’Architettura» fondato nell’anno 2002 dalla casa editrice Umberto Allemandi & C. S.p.A., oggi Società Editrice Allemandi a r.l.
CONTATTI SOCIAL:
© 2026 Giornale dell'Architettura •
© 2026 TheArchitecturalPost - Privacy - Informativa Cookies - Developed by Studioata




















