La detrazione Irpef del 50% è valida per le spese sostenute fino al 31 dicembre, per un tetto di spesa elevato a 16.000 euro e in caso di ristrutturazione
Due sono i segnali positivi che, in un periodo di grave contrazione economica e di progressivo indebitamento dello Stato, meritano una particolare riflessione: la continuità delle iniziative di agevolazione e la conservazione dei tetti di incentivazione da parte dei governi che si sono alternati negli ultimi anni. In alcuni casi tali iniziative sembrano addirittura moltiplicarsi, al punto che navigare e comprendere il quadro dei crediti d’imposta nella Legge di bilancio 2021 inizia ad essere piuttosto complesso, anche per i super esperti di rimborsi e detrazioni. Nel nostro piccolo, proviamo a tradurre sinteticamente le linee guida dell’Agenzia delle Entrate per aiutare i progettisti, in particolare coloro che sono legati alla progettazione e allestimento di interni, a farsi portavoce di strumenti come il Bonus mobili ed elettrodomestici in grado di ridurre la spesa sostenuta dai committenti.
Detrazioni, elettrodomestici e ristrutturazioni
Partiamo dal presupposto, non sempre di immediata comprensione, che le detrazioni non sono aiuti o sconti immediati sulla spesa sostenuta, ma riduzioni del carico fiscale in orizzonte temporale pluriennale. Gli obiettivi governativi sono molteplici: incentivare i consumi, tracciare le transazioni, diluire nel tempo le detrazioni al fine di non far collassare le casse dello Stato.
Seconda premessa essenziale è che l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici riguarda i beni destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Per usufruire dell’agevolazione è necessario, quindi, che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto ad altrettanti benefici. L’importo massimo di spesa va riferito, infatti, a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione. Aspetto non secondario, e quasi sempre al centro di molte FAQ, è che l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
Immaginiamo di avere avviato un intervento di ristrutturazione edilizia a partire dall’1 gennaio 2020. Se nel corso del 2021 acquisteremo mobili ed elettrodomestici, avremo diritto a una detrazione Irpef del 50% da ripartire in dieci quote annuali di pari importo e da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.
I beni agevolabili
Chiudiamo, infine, con l’elenco dei beni agevolabili. Come giustamente riportano le linee guida dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco è da considerarsi a titolo esemplificativo.
MOBILI NUOVI: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
GRANDI ELETTRODOMESTICI NUOVI: prodotti di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
È importante ricordare, infine, che nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).
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agevolazioni , interni
Last modified: 1 Marzo 2021