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Scia, semplificazione-complicazione

Dopo le leggi «Salva Italia» e liberalizzazioni (cfr. «Il Giornale dell’Architettura» nn. 102, 103, 105), è ora arrivata la volta della legge per la semplificazione, n. 35 del 4 aprile, conversione del dl n. 5 del 9 febbraio e pubblicata sulla GU del 6 aprile. La legge semplifica una serie di adempimenti disparati, anche fra loro. Per l’ambiente, l’autorizzazione unica sarà rilasciata da un unico ente e disciplinata, entro sei mesi, da un dpcm che semplificherà anche gli adempimenti amministrativi. Le infrastrutture strategiche saranno autorizzate con un unico iter non più lungo di 180 giorni dai ministeri dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture, d’intesa con le Regioni.

Lavori pubblici
L’articolo 20 istituisce la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, contenente la documentazione relativa agli operatori economici (compresi i prestatori di servizi di architettura e ingegneria) che partecipano alle gare d’appalto. Dall’1 gennaio 2013 le stazioni appaltanti dovranno quindi verificare i requisiti dei partecipanti alle gare soltanto tramite la Banca dati e non potranno più chiedere documentazione ai concorrenti. Sono apportate inoltre ulteriori modifiche al Codice degli appalti, in merito alle sponsorizzazioni (al proposito, cfr. articolo nella pagina a fianco) viene inserito l’articolo 199 bis che stabilisce la procedura di selezione degli sponsor per i lavori sui beni culturali, e si varia l’articolo 26 per regolare le modalità della loro scelta.
Con lo stesso articolo 20 vengono regolate le certificazioni per i lavori svolti all’estero con nuovi modi, sostituendo l’articolo 84 del dpr 207/2010.
Per quanto riguarda gli immobili pubblici, il governo emanerà entro 60 giorni un decreto per accelerare le procedure di verifica dell’interesse culturale degli edifici da dismettere (articolo 34).
L’articolo 53 prevede un piano nazionale per l’ammodernamento dell’edilizia scolastica e per la riduzione dei consumi energetici. Sono promossi l’intervento dei fondi immobiliari e il project financing per la costruzione di nuove scuole.

Scia
L’articolo 2 modifica la norma sulla Scia, legge 241/1990 articolo 19.1, stabilendo che «ove espressamente previsto dalla normativa vigente» deve essere corredata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati: se la normativa vigente non lo prevede espressamente, le asseverazioni dei tecnici abilitati quindi non occorrono. Visto che gli «elaborati tecnici» sono allegati alle attestazioni e asseverazioni, si arriverebbe alla conclusione, assurda, che non occorre neanche il progetto. Ma in quali casi? Secondo il Testo unico, riferimento per i lavori edilizi, in caso di Permesso di costruire (Pdc) e Dia occorre presentare progetto e dichiarazione di un tecnico abilitato. Ma, incredibilmente, non cita la Scia. Dall’altra parte, una serie di altri provvedimenti prevedono «espressamente» la presentazione di un progetto per i lavori edilizi: le norme sulle strutture in cemento armato e acciaio, sulle costruzioni in zona sismica e sulle attività soggette a controllo antincendio stabiliscono infatti che chi intenda eseguire tali lavori debba presentare un progetto firmato da un tecnico abilitato, a prescindere dal titolo abilitativo necessario (Pdc, Scia, Cil o Dia) o che si tratti di lavori liberi. Quindi chi deve fare lavori su strutture in cemento armato deve presentare un progetto anche se fa uso della Scia. Ma non si tratta del progetto «architettonico». Sembra quindi che l’intento di semplificare abbia prodotto una complicazione. La Scia è nata per facilitare l’apertura di attività commerciali, ma è stata rozzamente applicata anche all’attività edilizia, senza che fosse contemplata nel Testo unico. Il ministero competente dovrebbe quindi fornire un’interpretazione della nuova norma che consenta ai Comuni, alle imprese e ai professionisti di continuare ad applicare la Scia in edilizia. Altrimenti non resta che modificare la legge.

Altre disposizioni
Controlli sulle imprese e Durc. Articolo 14, comma 3: per razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese, il Governo adotterà regolamenti volti a promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, nella tutela degli interessi pubblici. Nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, ai sensi del comma 6 bis, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva Durc. Analogamente dovranno acquisire la certificazione antimafia.
Retribuzioni negli appalti. L’articolo 21 stabilisce la responsabilità solidale fra committente-datore di lavoro e appaltatore o subappaltatore per il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori, incluso il trattamento di fine rapporto, e dei contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto. La responsabilità dura fino a due anni dalla fine dell’appalto.
Impianti. In base all’articolo 9 verrà emanato un decreto per il modello di dichiarazione unica di conformità, che sostituirà gli esistenti. La dichiarazione e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato. Resta fermo l’obbligo di comunicazione per il rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. Con l’articolo 34 viene stabilito che le imprese abilitate per gli impianti negli edifici possono operare, ai sensi del dm 37/2008, per tutte le tipologie di edifici oltre che per l’edilizia residenziale.
Lavori in zone di tutela paesaggistica. L’articolo 44 prevede l’emanazione di uno nuovo per modificare il Regolamento 139/2010, di attuazione dell’articolo 146.9 del Codice dei beni culturali. Il tutto per precisare la natura degli interventi di lieve entità e semplificare ulteriormente le procedure.

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Last modified: 8 Luglio 2015