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Codice della proprietà industiale: l’aggiornamento e un convegno

Il 2 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010 che aggiorna e riorganizza il Codice della Proprietà industriale (dl 10 febbraio 2005 n. 10), intervenendo tanto sulle norme di carattere sostanziale, quanto su quelle di carattere processuale. In particolare è stato riformulato l’articolo 239, riguardante la protezione del diritto d’autore sulle opere dell’industrial design.
La questione è di estremo interesse: basti riflettere sugli indubbi vantaggi che la tutela autoristica dei disegni e dei modelli presenta rispetto a quella brevettuale.
La protezione autoristica, infatti, è caratterizzata dall’assenza di costi di registrazione, dalla natura transnazionale (che non richiede adempimenti burocratici in ogni paese), nonché da una durata sensibilmente superiore. La tutela autoristica delle opere di industrial design è stata riconosciuta dal legislatore comunitario a partire dal 1998 ed è stata recepita in Italia nel 2001. Tuttavia il percorso di trasposizione nell’ordinamento interno è stato estremamente tortuoso. Dopo avere visto il susseguirsi di cinque norme transitorie, una procedura d’infrazione dell’Unione Europea per l’Italia e due rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia, la vicenda sembra ora giunta a un epilogo. Le precedenti versioni delle norme transitorie erano state criticate in quanto prevedevano delle esenzioni tali da vanificare la tutela accordata ai titolari dei diritti sulle opere dell’industrial design. Basti pensare che alcune versioni arrivavano a creare dei veri e propri monopoli occulti per tutti quei soggetti che avessero iniziato la produzione e/o la commercializzazione delle opere di design prima del 19 aprile 2001.
Il nuovo Decreto pone fine a quella serie di vicende legislative e giudiziarie durate nove anni e – oltre a confermare il riconoscimento del diritto d’autore sulle opere dell’industrial design – risolve il nodo critico che aveva caratterizzato le precedenti versioni. La norma, infatti, eliminando quei profili di censura che ne avevano accompagnato le precedenti versioni, stabilisce un «sell off period» di cinque anni per tutti quei soggetti che avevano prodotto o commercializzato opere coperte dal diritto d’autore nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore nell’ordinamento della tutela autoristica sull’industrial design). Il nuovo articolo 239 fissa al 19 aprile 2006 il termine finale dell’esenzione, precisando che la stessa deve intendersi quantitativamente limitata ai volumi prodotti fino al 2001.
La previsione di limiti temporali e quantitativi dell’esenzione è nata sotto la pressione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nel quadro delle controversie instaurate a difesa dei diritti d’autore su celebri opere di design come la Panton Chair di Verner Panton (di titolarità del gruppo Vitra) e la lampada Arco di Achille Castiglioni (di titolarità del gruppo Flos). La norma recepisce le indicazioni dell’Avvocato generale Yves Bot (rese nella causa Flos contro Semeraro), soprattutto rispetto alla congruità di un termine quinquennale per lo smaltimento delle scorte. La previsione di un termine di cinque anni costituisce, infatti, quell’agognato contemperamento tra gli interessi dei titolari dei diritti ad avere un monopolio sulla riproduzione delle opere del design e l’opposto interesse dei soggetti che producevano o commercializzavano tali opere prima del 2001 e che – in difetto di un periodo di esenzione – sarebbero stati considerati contraffattori da un giorno all’altro.
Il nuovo articolo 239 ha ricevuto accese critiche da parte delle aziende che, negli ultimi anni, hanno concentrato la propria produzione sulla copia delle opere di classic design. In realtà la nuova disciplina potrebbe sortire effetti positivi per l’intero sistema. Le aziende italiane, senza poter più fare affidamento su modelli di sicuro successo, saranno costrette a investire su nuovi designer incentivando i talenti emergenti.

Il convegno «La tutela penale e civile nei marchi e nei brevetti. Gli aspetti critici per le imprese dal made in Italy ai prodotti agroalimentari», è organizzato dallo studio Trevisan&Cuonzo avvocati e da Studio Legale Bana.
Circolo del Giardino, via San Paolo 10, Milano, 19 novembre, 9.30 – 18.00

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Last modified: 13 Luglio 2015