Il 18 giugno è stato finalmente approvato in via definitiva il nuovo Regolamento sugli appalti pubblici, un compendio di 350 articoli e svariati allegati racchiuso in un unico testo contenente disposizioni regolamentari su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La prima versione fu quella del luglio 2007 predisposta dallallora ministro Antonio Di Pietro, ma subì poi una brusca frenata dallintervento della Corte dei Conti, che sollevò diversi rilievi. Il nuovo Regolamento è stato anche adeguato al parere formulato dal Consiglio di Stato e ad alcune norme emanate nel frattempo a modifica del Codice dei contratti.
La prima valutazione evidenzia lo sforzo di mettere a disposizione dellutenza, e in particolare delle stazioni appaltanti e di tutti gli operatori del settore dei contratti pubblici, un importante e il più possibile puntuale strumento di supporto per operare con trasparenza nelle varie fasi dellappalto, dalla progettazione al collaudo. Si tratta di uno sforzo certamente pregevole, ma solo una più attenta lettura e una prima attuazione potranno consentire di verificare la funzionalità del nuovo Regolamento che, possibilmente, dovrà in futuro essere rivisto e corretto. Certo è che lattenzione si è concentrata soprattutto su due momenti essenziali dei lavori pubblici: la «progettazione» e la «qualificazione».
Quanto alla «progettazione», ci si è posti dinanzi alla necessità di temperare la grossa problematica degli eccessivi ribassi per limitare il più possibile le difficoltà che spesso le imprese appaltatrici incontravano nel portare a compimento i lavori secondo la migliore regola dellarte, dovendo fare i conti con gli aggravi di spesa derivanti anche dalla gestione del personale e dagli ingenti contributi previdenziali da versarsi per i dipendenti. Ciò ha portato molto spesso anche allimprovvisa sospensione dei lavori da parte delle imprese che, avendo effettuato grossi ribassi, non sono poi state in grado di rispettarli. Si è cercato inoltre di limitare al massimo anche il ricorso a varianti «di comodo» che hanno comportato un successivo aumento a dismisura dei costi. Per tentare di risolvere questo problema, si è prevista una nuova formula di aggiudicazione, in particolare attraverso un maggiore controllo sul sistema delle Soa (Società organismo di attestazione; società private che abilitano i costruttori) con la previsione dingenti sanzioni sia sotto il profilo pecuniario che interdittivo.
Per la «qualificazione delle imprese» sono stati introdotti altri criteri di classificazione che dovrebbero permettere di verificare la loro effettiva attendibilità e affidabilità sia in termini di capacità nella corretta esecuzione delle opere (rapportate allorganizzazione di mezzi e di uomini) che di capacità economica.
In modo semplificato, le principali novità del nuovo testo possono essere così raggruppate:
– norme sulla validazione dei progetti, affidabile anche con gara a soggetti esterni ma con preferenza per le stazioni appaltanti che diano le garanzie di serietà professionali sia in termini di capacità organizzativa che economica
– possibilità dinserimento di una soglia per i ribassi per le gare di progettazione con una nuova formulazione per limitare al massimo le offerte anomale
– riduzione del 50% dei requisiti previsti per la partecipazione alle gare di progettazione
– stralcio, allo stato, dellallegato A1 relativo alla progettazione ed esecuzione di opere superspecialistiche
– previsione dellobbligatorietà, soprattutto per gli appalti integrati, della qualificazione Soa per la progettazione e la costruzione (con tutte le sanzioni economiche e interdittive per le Soa che dovessero rendere false attestazioni).
Le perplessità sono per il momento limitate. Meritano al riguardo di essere segnalate quelle di Confundustria Finco, tuttavia con riferimento solo allestrapolazione dal testo dellallegato A1, con ciò mostrando la preoccupazione che il ritardo nella revisione del predetto allegato possa seriamente mettere in pericolo la qualità dellopera pubblica, la sicurezza del cantiere, favorire le infiltrazioni malavitose e compromettere la spesa. Altrettanto è a dirsi per i timori avanzati da alcuni sindacati che hanno evidenziato la carenza del testo sotto il triplice profilo del «subappalto a catena» del «massimo ribasso» e della «responsabilità in solido dellappaltante», con il conseguente permanente rischio dello sfruttamento della manodopera e della modesta qualità dellopera. Tuttavia, come detto, appare prematura ogni critica che potrà essere evidentemente più costruttiva solo alla prima applicazione delle norme. Forse laugurio potrà essere quello che eventuali correttivi non debbano subire ancora una volta i consistenti ritardi che caratterizzano purtroppo le decisioni politiche.
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