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Written by: Inchieste

Alcune sentenze dalle aule di giustizia

La Legge n. 633 del 1941, con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 68 del 9 aprile 2003 (che ha aggiornato il corpus legislativo rendendolo più compatibile anche con le moderne tecnologie), disciplina la materia del diritto d’autore. Tra le opere soggette a tutela vi sono anche i «disegni e le opere dell’architettura». Ecco alcune delle principali pronunce giurisprudenziali.
La Suprema Corte ha chiarito che «il diritto d’autore, a differenza del diritto delle invenzioni, caratterizza in senso marcatamente soggettivo la creatività, la quale, nell’ambito di tali opere dell’ingegno, non è costituita necessariamente dall’idea di per sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività» (Cass. civile, sez. I, 11 agosto 2004, n. 15496).
Al contrario, è stato osservato che «il committente di un progetto di ingegneria può introdurvi varianti anche senza il consenso dell’autore, in quanto i progetti di ingegneria, sforniti come sono, di per sé, di carattere creativo, non possono mai, neppure quando costituiscono soluzione originale di problemi tecnici, essere oggetto del cosiddetto diritto morale di autore» (Pretura di Genova, 11 aprile 1987). È però vero che «la libera appropriabilità di un progetto di ingegneria che non contenga soluzioni originali di problemi tecnici (e che, quindi, non possa godere di protezione in base alle disposizioni della legge sul diritto di autore) può dar luogo, in favore dell’autore del progetto, ad azione per arricchimento senza giusta causa purché sussistano i presupposti per l’accoglimento di tale azione residuale» (Tribunale di Catania, 29 marzo 1995). «Non configura», invece «violazione del diritto d’autore nè atto di concorrenza sleale nè illecito aquiliano l’appropriarsi, anche soltanto a fini pubblicitari, della paternità di un altrui progetto di opera di ingegneria che non comporti soluzioni originali di problemi tecnici». (Tribunale di Catania, 29 marzo 1995).
In ogni caso, per la Corte di Appello di Bologna (sentenza del 23 aprile 1979) «un progetto architettonico, una volta trasferito alla disponibilità del committente, può essere modificato, purché ciò avvenga in modo da non nuocere all’onore (professionale, ossia alla personalità intellettuale e culturale) o alla reputazione dell’autore. Se, invece, durante l’attuazione del progetto, si delinea la necessità della modifica, questa può avvenire senza la limitazione anzidetta, ossia anche in modo pregiudizievole per la reputazione del professionista». La Corte precisa che «La necessità della modifica, la cui valutazione spetta al giudice di merito, può essere costituita, oltre che da ragioni tecniche o normative (ad esempio, carenza di sicurezza o contrarietà con il piano regolatore), anche da una inesatta previsione, nel progetto, dei costi di realizzazione dell’opera».
Se, invece, il progetto di un’opera pubblica fornito da un professionista senza valido conferimento dell’incarico è stato utilizzato per chiedere il finanziamento dell’opera progettata, «l’ente è tenuto a indennizzare l’autore dell’elaborato nei limiti del vantaggio conseguito attraverso l’utilizzazione concretamente fatta del progetto, e resta irrilevante il fatto che il finanziamento non sia stato accordato e l’opera pubblicata non sia stata realizzata». (Cassazione civile, sez. I, 22 marzo 2007, n. 6993)
Il Consiglio di Stato (sez. V, 10 gennaio 2005, n. 34) ha infine rilevato che «le norme in materia di proprietà intellettuale non impediscono l’accesso agli elaborati progettuali contenuti nel fascicolo del procedimento; tali elaborati, d’altra parte, risultano protetti mediante la tutela apprestata dall’ordinamento, in sede civile e penale, per il diritto di autore».

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Last modified: 17 Luglio 2015