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Written by: Professione e Formazione

Tanti criteri per il pubblico interesse


Il Consiglio di Stato, con l’importante sentenza 1741 del 23 marzo 2009, fornisce un completo panorama sulle procedure di project financing, chiarendo i poteri che la pubblica amministrazione ha nella loro valutazione, la valenza del piano economico e finanziario, la corretta articolazione della procedura di scelta del promotore e l’applicabilità delle prescrizioni contenute nei bandi di gara.
Per quanto concerne la discrezionalità dell’amministrazione e la valenza del piano economico e finanziario, il Supremo Giudice amministrativo ha messo in risalto, conformemente all’orientamento già consolidatosi negli anni, il principio per cui l’amministrazione, nella valutazione della rispondenza della proposta degli aspiranti promotori al pubblico interesse, eserciti una discrezionalità «in alto grado». Questo significa che la scelta del promotore è caratterizzata dalla massima ampiezza di discrezionalità e da incisive e sostanziali valutazioni di merito strettamente connesse a scelte interne dell’amministrazione che, sola, può valutare i vari aspetti tecnici ed economici delle proposte. In tale contesto, la validità del piano economico e finanziario del progetto costituisce certamente il presupposto dell’intera operazione di project financing ma, d’altro canto, anche l’apprezzamento di tale specifico aspetto della proposta deve essere operato nel quadro complessivo dell’individuazione della proposta ritenuta più conforme al pubblico interesse.
In sostanza, il piano economico e finanziario viene ad assumere una valenza essenziale, ma la sua valutazione e i criteri di preferenza di un piano rispetto a un altro sono solo uno dei parametri di valutazione complessivi che l’amministrazione deve prendere in esame per la rispondenza a pubblico interesse del singolo progetto presentato.
Assumono, al riguardo, rilevanza altrettanto fondamentale altri criteri, quali la fattibilità sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, la qualità progettuale rapportata al differente grado di approfondimento tra tutte le sue componenti e le modalità di gestione dell’opera. Quindi, tutti i suddetti parametri costituiscono oggetto di valutazione discrezionale della pubblica amministrazione e la scelta finale, se non affetta da irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà ed errori di fatto, non è certamente censurabile davanti al giudice amministrativo. Riguardo le prescrizioni dei bandi di gara, altro nodo affrontato dal Consiglio di Stato, il riferimento è stato alla rilevanza degli «autolimiti», che l’amministrazione aggiunge a quanto già contemplato dalla legge. La sentenza chiarisce che, qualora eventuali prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente siano contenute in atti destinati a regolare la procedura di project financing (quali ad esempio i bandi di gara), tali prescrizioni costituiscono per l’amministrazione vincoli autoimposti, ai quali non è consentito derogare.

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Last modified: 18 Luglio 2015