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Pier Giorgio GiannelliWritten by: Professione e Formazione

Codice degli appalti vs concorsi, una convivenza difficile

Codice degli appalti vs concorsi, una convivenza difficile

Se non verrà modificato, il nuovo testo pone fine a una stagione irripetibile, minando la crescita dei progettisti e la qualità dell’architettura

 

Se non verrà opportunamente emendato, cosa alquanto difficile, il nuovo Codice degli appalti costituisce una forte regressione rispetto a tutte le “conquiste” che il sistema ordinistico degli architetti pensava di aver consolidato nel cuore e nella testa del legislatore rispetto ai concorsi di progettazione.

Speravamo infatti che quanto messo in campo dal governo negli ultimi due anni con il fondo per i concorsi di progettazione e il mega concorso per le 212 scuole (a tutt’oggi il più grande investimento in qualità dell’architettura fatto nel mondo occidentale) fosse il segnale che finalmente fosse caduto il muro di gomma sul quale per anni si erano infrante le richieste finalizzate a mettere al centro del processo di trasformazione del paese la qualità del progetto. Così purtroppo non è stato.

 

Concorsi, un anno e mezzo irripetibile

L’ultimo anno e mezzo è stato forse irripetibile per la quantità dei concorsi banditi – diverse centinaia – che hanno spaziato praticamente in tutte le tipologie e in tutti gli importi: un’abbondanza che con il nuovo dispositivo sarà inevitabilmente compromessa, a prescindere da quante competizioni verranno bandite. Spieghiamo il perché.

Le loro caratteristiche, perfettamente compatibili con il dettato normativo vigente, sono state messe a punto dalla rete degli Ordini degli Architetti con l’importante contributo del CNAPPC e sono diventate la parte viva dei Disciplinari di concorso:

  • due gradi di cui il primo leggero e poco impegnativo, e un secondo al quale accede un numero ristretto di concorrenti, compensati da un rimborso spese adeguato all’impegno richiesto: consente un investimento sostenibile per gli studi sia in primo che in secondo grado, favorendone la partecipazione
  • definizione del livello di progettazione: è stato ritenuto un inutile aggravio dei costi per i concorrenti di secondo grado il dover sviluppare un progetto di fattibilità tecnica economica da DPR 207/2010. Pertanto è solo il vincitore che svilupperà il progetto, in un congruo arco di tempo, raggiungendo il livello richiesto
  • requisiti a valle della procedura: è una caratteristica fondamentale per poter far emergere i talenti, giovani e meno giovani, attivando una sorta di ascensore professionale. Per poter partecipare è richiesto di essere in grado di contrarre con la pubblica amministrazione; in caso di vittoria, qualora il vincitore non possegga i requisiti speciali previsti dal bando, potrà attivare l’avvalimento di un soggetto terzo, oppure costituire un raggruppamento temporaneo, non perdendo la titolarità del progetto
  • affidamento degli ulteriori livelli di progettazione e della direzione lavori: se vogliamo far crescere professionalmente i talenti, bisogna dare loro l’opportunità di misurarsi con tutto il processo di costruzione; oltretutto, ciò consente una sostanziale semplificazione, perché si conferiscono gli incarichi con un unico provvedimento amministrativo.

I benefici di questi concorsi sono andati finora a vantaggio di un’azione sistemica, atta a far crescere professionalmente gli studi e farli diventare sempre più multidisciplinari, aumentando gli scambi con gli altri attori della filiera della progettazione, per non parlare dei benefici derivati da una qualità elevata dell’architettura per le comunità locali.

 

I concorsi liquidati in un unico articolo di 4 commi

Il nuovo testo, comprensivo degli allegati, liquida la questione concorsi in un unico articolo, il 46, di soli 4 commi in cui si effettua una significativa retromarcia rispetto al recente passato: concorsi di norma in grado unico, con livello pari a un progetto di fattibilità tecnica economica, due fasi solo con adeguata motivazione (comma 2), nessun accenno ai requisiti se non il loro possesso (comma 3).

Qualora il testo sia approvato in questa forma, per uno studio piccolo o medio sarà ben difficile partecipare in quanto, per presentare un progetto di fattibilità tecnica economica come quello che si prefigura dalla soppressione del livello definitivo, saranno necessari cospicui investimenti in termini umani ed economici che in pochi saranno disposti a fare; per non parlare del possesso dei requisiti che di fatto taglia fuori dal mercato dei lavori pubblici larghe fasce di professionisti. Questo è un danno per la società, non uno sgarbo ai professionisti.

Un esempio di ciò che si può prefigurare in futuro lo ha fornito la Regione Sardegna, che ha interpretato il DL 50/2016 in modo molto restrittivo. Nei concorsi, tutti in unico grado, richiedeva la presentazione del progetto completo di fattibilità tecnica economica. Risultato: pochissimi partecipanti, talvolta solo due.

In questo modo ci si priva della possibilità di poter scegliere, tra tanti, il miglior progetto per quel luogo, per quella comunità. Ci si priva della possibilità di far crescere chi merita, della ricerca progettuale che si fa nei concorsi, si smette di credere in una società moderna e aperta che dà pari opportunità.

 

Il testo va migliorato, anche se il tempo scade

Confidiamo che si possa in qualche nodo migliorare il testo accogliendo gli emendamenti all’articolo 46 fatti dalla Rete delle professioni tecniche su forte impulso del CNAPPC, ma temiamo che il tempo sia ormai scaduto. A questo proposito abbiamo rilevato che vi è stata una forte compressione nell’ascolto degli stakeholder e nelle possibilità di fornire emendamenti da parte dei parlamentari dell’VIII Commissione dei due rami del Parlamento; non proprio un bel segnale.

Questa non dev’essere una battaglia degli architetti ma dei cittadini, i maggiori fruitori delle opere di architettura, degli amministratori locali, per migliorare la qualità dei loro territori, e dei parlamentari, per il bene del paese.

Immagine di copertina: SANAA, nuovo Campus Bocconi a Milano, 2019 (© Pier Giorgio Giannelli)

 

LEGGI ANCHE IL COMMENTO DI ALESSANDRO CIMENTI: «APPALTI: UN CODICE SENZA QUALITA’, FIGLIO DELLA FRETTA»

Autore

  • Pier Giorgio Giannelli

    Si è laureato presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza” nel 1985 con una tesi sui concorsi di architettura. Nel 1988 fonda lo studio Associato Housing di Roma; nel 1991 si trasferisce a Bologna dove apre un proprio studio di progettazione, con all'attivo numerose realizzazioni in ambito pubblico e privato. Dal 2011 al 2021 è presidente dell’Ordine degli Architetti di Bologna, dove fonda la prima piattaforma telematica per i concorsi: www.concorsiarchibo.eu. Nel biennio 2014-2016 è membro del tavolo di lavoro dei LL.PP. del CNAPPC; dal 2016 al 2020 membro del gruppo operativo Concorsi del CNAPPC; dal 2021 è membro della Commissione del CNAPPC sui lavori pubblici e concorsi

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Last modified: 28 Marzo 2023