Il Regolamento della riforma delle professioni è esecutivo. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto, il dpr 137 del 7 agosto ha dato attuazione alle norme decise dalle leggi 148/2011 e 27/2012.
Ordini e Province
La notizia più importante è che è stato confermato, di fatto, il sistema degli Ordini professionali a iscrizione obbligatoria. Questo orientamento era già contenuto nella legge delega 148/2011, ma è stato implicitamente confermato nel Regolamento. Che ha ignorato la sia pur debole indicazione della legge 148 relativa a una possibile riduzione e a un accorpamento degli ordini di professioni simili. Comunque, una parziale riduzione del numero di ordini provinciali potrebbe derivare dalla soppressione-accorpamento di una parte delle province, come previsto dalla legge 134 del 7 agosto 2012, la «spending review». Alla cancellazione delle relative prefetture e di altri organi periferici dello Stato potrebbe seguire la eliminazione dei relativi ordini provinciali. È prevedibile che ci saranno resistenze. Vedremo.
Le novità
Il nuovo Regolamento non abroga lordinamento professionale di architetti e ingegneri del 1923 né il regolamento del 1925. Il nuovo dpr produce solo un riordino, limitandosi a sottrarre al consiglio dellOrdine il compito della disciplina e affidandolo a un consiglio nominato dal Tribunale, scegliendo tra una ristretta
rosa di nomi proposti dallOrdine stesso. Per quanto riguarda i professionisti, le innovazioni sono invece rilevanti: obbligo di tirocinio come condizione per lammissione allesame di abilitazione, obbligo di formazione continua, obbligo di assicurazione per i rischi di danni al cliente. Meno importante per gli architetti è la liberalizzazione della pubblicità professionale, che era già decollata con la legge 248/2006 («Bersani»). In merito viene ribadito che la misura del compenso può essere inserita nel messaggio pubblicitario.
Le norme sul tirocinio, sullaggiornamento e sullassicurazione saranno applicabili tra un anno.
Per gli architetti, il quadro dei cambiamenti è completato dallabrogazione della tariffa e dallobbligo di preventivo nellaccettare lincarico (già stabiliti dalle leggi 148 e 27).
Nulla invece è stato innovato in merito ai campi di attività, rimasti quelli stabiliti nel 1925 malaccortamente e incautamente confermati nel dpr 380/2001.
Obbligo di iscrizione allOrdine
La legge delega 148 (articolo 3) stabiliva labrogazione delle indebite restrizioni allaccesso e allesercizio delle professioni e delle attività economiche. Ciò avrebbe comportato la cancellazione degli Ordini che, però, sono però tenuti in vita dallo stesso articolo come eccezione al principio di libertà dimpresa. E anche il Regolamento (art. 1) dà per scontato lobbligo di iscrizione allOrdine.
Ma ora che la disciplina è demandata a un consiglio che non è quello dellOrdine, potrebbe non esserci più un valido motivo per obbligare gli architetti a iscriversi. Liscrizione obbligatoria verrebbe a costituire, in sostanza, unimmotivata restrizione alla libertà di esercizio. Anche perché lo stato (legge 1378/1956) ha già rilasciato lautorizzazione a esercitare la professione come esito dellesame di abilitazione (cfr. le opinioni espresse in «Il Giornale dellArchitettura», n. 101).
Rapporto tra cliente e architetto
In linea di principio sono importanti le parole dellart. 2 del dpr, riprese dalla legge 148: «laccesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sullautonomia e sullindipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista». Molto significative perché individuano una figura professionale che ha grandi responsabilità giuridiche, tecniche e culturali. Nel caso di un architetto, lindipendenza di giudizio significa anche il dovere di rispettare le norme che tutelano il pubblico interesse, come quelle sulla tutela dellambiente e sulla sicurezza sul lavoro. In questo campo larchitetto deve usare la sua indipendenza per scegliere sempre linteresse generale e opporsi alle richieste improprie o illegali del cliente, privato o pubblico. Anche a costo di rompere il rapporto fiduciario.
Ordini e Cnappc
Il dpr segna forti limitazioni allesistente autonomia degli Ordini rispetto al Consiglio nazionale. Viene istituito lalbo unico nazionale e il Cnappc ha il potere decisivo per le regole del tirocinio, della formazione permanente, dellassicurazione obbligatoria. Queste innovazioni devono essere accolte con favore, perchè facilitano un comportamento omogeneo nellattività degli oltre 100 Ordini e degli oltre 140.000 professionisti. Ma a condizione che il Consiglio nazionale sia adeguato a svolgere il ruolo di coordinamento.
I procedimenti disciplinari
I membri dei Consigli di disciplina sono scelti dal tribunale su una rosa di nomi (il doppio del numero da nominare) fornita dal Consiglio dellOrdine, ma questo sistema non dà garanzia dindipendenza. In merito occorre considerare che presso molti Ordini degli architetti i consiglieri vengono eletti in base a liste informali, nonostante la legge stabilisca che lelezione è nominativa: spesso avviene che una lista venga eletta in blocco, per cui in Consiglio non sono rappresentati tutti gli iscritti. La soluzione alternativa sarebbe stata lelezione del Consiglio di disciplina da parte degli iscritti, contemporaneamente allelezione del Consiglio dellOrdine. Purtroppo anche lelezione del Cnappc, nonostante debba per legge essere nominativa, avviene di fatto come competizione tra liste informali. Tanto che lattuale Cnappc è composto di architetti tutti di una lista. Anche i ricorsi contro le sentenze degli Ordini saranno giudicati in secondo grado da membri del Cnappc, che rappresentano, di fatto, solo una parte degli Ordini.
Tirocinio
È obbligatorio se previsto dallordinamento della professione, e quella di architetto attualmente non lo contempla. È possibile inserirlo se il Cnappc lo propone, ma gli studi professionali in grado di ospitare tirocinanti sono insufficienti.
Sembra che il Cnappc, molto opportunamente, sia intenzionato a rinviare lavvio del tirocinio, preferendo prima rivedere i termini dellesame di abilitazione.
Assicurazione
Il Cnappc, con circolare del 26 aprile, ha ritenuto, impropriamente, che lassicurazione è obbligatoria dall1 gennaio. In realtà, oggi sappiamo dal dpr che lobbligo avrà inizio tra non meno di un anno. In merito sarebbe opportuno chiarire la casistica. Ad esempio, lobbligo non dovrebbe riguardare un professionista con attività ridotta, come la consulenza, che non può recare danni al cliente.
Aggiornamento
Non condivido il termine formazione, al quale sarebbe preferibile aggiornamento. Il campo di attività dellarchitetto è ampio e non è possibile che il professionista si possa aggiornare su tutto: edilizia, urbanistica, strutture, impianti, prevenzione incendi, consumi energetici, sicurezza sui cantieri e nelle aziende, progettazione, direzione lavori, contabilità, procedure dei lavori pubblici, collaudi. La scelta del campo in cui aggiornarsi dovrebbe spettare al professionista, fermo restando che non occorre aggiornarsi nel campo nel quale si è svolta attività costante e dimostrabile. In ogni caso la cosa più importante è che il cliente possa sapere in quali campi il professionista di sua fiducia si è aggiornato. Come? Consultando la scheda del professionista tenuta dallOrdine che in questo modo giustifica la sua funzione pubblica. In alternativa, rinunciando al ruolo dellOrdine, il cliente potrebbe chiedere direttamente al professionista di dimostrare il suo aggiornamento.
Un esodo dagli albi?
Legge 148/2011 e Regolamento mettono le basi, nel silenzio generale, per un rapido processo di esodo dagli Albi dei tanti architetti che fanno la professione stentando a trovare lavoro. I nuovi obblighi di tirocinio, di aggiornamento continuo e assicurazione imporranno forti costi aggiuntivi allattività. Il colpo finale verrà dallimminente aumento del contributo previdenziale annuale minimo Inarcassa a 3.000 euro (previsto a regime, vedi intervista a fianco). Contributo che grava esclusivamente su coloro che hanno poco lavoro, costituendo per gli altri solo un acconto sul saldo di fine anno. Si può immaginare che, visto il complesso di aumenti e nuovi oneri obbligatori, gli iscritti agli albi che svolgono poca attività saranno indotti a dimettersi. Inoltre certamente diminuirà la percentuale dei nuovi laureati e abilitati che si iscriveranno, il fenomeno è già in corso. Molti ritengono, e sarebbe positivo, che un minor numero di professionisti allineerà lItalia alle medie europee. Il problema è che questa ristrutturazione della professione viene imposta dallalto, senza un dibattito nella categoria.
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