Visit Sponsor

Written by: Professione e Formazione

Alla fine, niente sponsor per piazza Giovanni XXIII ad Aosta

Alla fine, niente sponsor per piazza Giovanni XXIII ad Aosta

Con la sentenza n. 64, depositata il 20 giugno, il Tar della Valle d’Aosta ha annullato, su ricorso dei locali Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, la «Procedura di sponsorizzazione per l’acquisizione di un progetto per la sistemazione di piazza Giovanni XXIII e di via Monsignor De Sales» (cfr. «Il Giornale dell’architettura», n. 106).
La sponsorizzazione è un contratto atipico, cioè non espressamente disciplinato, a titolo oneroso, con il quale un’amministrazione pubblica (sponsee) offre a un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare sé medesimo e/o i propri prodotti in forme diverse entro appositi e predefiniti spazi pubblicitari, dietro liquidazione di un determinato corrispettivo e/o fornitura di determinate prestazioni o beni. Nel ricorso, ben argomentato, gli Ordini hanno evidenziato che l’articolo 26 del Codice degli appalti prevede che si possa ricorrere alla sponsorizzazione solo se, da un lato, le parti siano un’amministrazione o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un’amministrazione o un ente aggiudicatore; dall’altro, la prestazione deve riguardare interventi di restauro e manutenzione di beni mobili o superfici decorate di beni architettonici vincolati o un servizio di cui all’allegato II del Codice, come i servizi di architettura e ingegneria. Infine, il valore della prestazione richiesta deve superare i 40.000 euro, come previsto dal dl 5/2012 («decreto Semplificazioni»). Quando ricorrono dette condizioni, la scelta dello sponsor deve «essere effettuata secondo i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità richiamati anche dal successivo art. 27 del Codice e devono essere rispettate le disposizioni del Codice in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto».
La procedura di sponsorizzazione del Comune di Aosta è proposta da un ente pubblico a soggetti privati per l’affidamento di un servizio di architettura e ingegneria per un importo di oltre 147.000 euro. Quindi, si osserva nel ricorso, il contratto sarebbe soggetto alle prescrizioni degli articoli 26 e 27 e del dl 5/12, non rispettati dal Comune, il quale avrebbe violato anche l’articolo 26, comma 2 bis, che dispone che nel caso in cui il contratto di sponsorizzazione sia relativo a lavori, servizi o forniture aventi a oggetto beni culturali si debba applicare l’articolo 199 bis del Codice degli appalti introdotto dal dl 5/12. L’area oggetto d’intervento è tutelata dal Codice dei beni culturali in quanto compresa nel centro storico di Aosta, già vincolato ex art. 8 lr 56/1983, così come gli edifici circostanti e il sottosuolo (vincolo archeologico). In questo contesto, per i ricorrenti, il Comune avrebbe dovuto pubblicare il bando sul sito istituzionale dell’ente, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e sulla GU e, poiché il valore del contratto è superiore alla soglia comunitaria, anche sulla GU dell’Unione europea. Nel bando, inoltre, «doveva essere precisato se si intendesse acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento ovvero una sponsorizzazione tecnica e in tale caso dovevano essere indicati gli elementi e i criteri di valutazione dell’offerta» e «doveva essere fissato un termine non inferiore a sessanta giorni per far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione». Gli Ordini hanno anche rilevato che doveva essere richiesta la partecipazione al progetto di un ingegnere (per la progettazione degli impianti tecnologici) e di un architetto (per la presenza dei vincoli di tutela). Inoltre, poiché l’ente già ha un’idea progettuale, come emerge dalla delibera 203/2011, non si comprende perché venga richiesta allo sponsor anche la produzione di un proprio progetto né perché l’avviso non indichi «in modo preciso e dettagliato i criteri di valutazione dell’idea progettuale», «lasciando all’Amministrazione una totale discrezionalità e arbitrio nella scelta».
Le tesi degli Ordini sono state accolte e il Comune è stato anche condannato a pagare le spese legali, ma per sapere sotto quali profili è stata giudicata illegittima la condotta dell’ente si dovranno attendere le motivazioni. Deve comunque segnalarsi che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (prov. 20/12/2007 n. AS439) aveva raccomandato «alle competenti amministrazioni di adottare la maggior cura nella rigorosa definizione di prestazioni e controprestazioni del rapporto derivante dal contratto di sponsorizzazione, nella pubblicizzazione, nella maniera più ampia e diffusa, della possibilità di fare ricorso a tale rapporto con la pubblica amministrazione, della concreta stipula di un contratto e dei suoi relativi termini operativi, nell’evitare ogni possibile distorsione della concorrenza derivante dal ricorso a tale tipologia contrattuale, che di fatto può anche determinare un’eliminazione del confronto concorrenziale con altri operatori, esclusi dalla realizzazione e/o fornitura di opere o servizi in virtù della migliore offerta (in quanto gratuita) da parte di un soggetto concorrente». Il contratto può riguardare solo la progettazione o anche la fase esecutiva dell’opera, ma l’amministrazione non si può spogliare delle funzioni pubbliche non delegabili a terzi (studio di fattibilità dell’opera, approvazione del progetto con connessi aspetti urbanistici, direzione lavori e collaudo). L’Autorità, infine, alla luce delle conseguenze pregiudizievoli sullo sviluppo di un confronto di mercato per la realizzazione e/o fornitura di determinate opere e/o servizi, raccomanda, per ovvi motivi, di «valutare sempre con estrema attenzione e motivare specificamente l’opportunità di procedere alla costituzione di siffatti rapporti di sponsorizzazione, quantomeno nei casi in cui risultino interessate opere e/o servizi di entità economica non trascurabile».

Autore

About Author

(Visited 130 times, 1 visits today)
Share
Last modified: 20 Luglio 2015