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Written by: Forum

Sentenze: architetti iunior ammessi in zona sismica

La definizione delle competenze dell’architetto iunior si «arricchisce» di un ulteriore elemento d’incertezza. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 9 febbraio, ha stabilito che non vi è impedimento assoluto per uno iunior a progettare in zona sismica. Il campo di attività, definito maldestramente dal dpr 328/2001 in «progettazione di edifici semplici, con l’uso di metodologie standardizzate», vale anche se l’edificio da progettare è in zona sismica. Però ciò comporta che l’amministrazione che controlla il progetto deve tenere conto anche del fatto che progettare un edifico in zona 4, a basso rischio sismico, è più «semplice» che progettare un edificio in zona ad alto rischio (per inciso, per i geometri la sentenza conferma, invece, la preclusione assoluta a progettare edifici in zona sismica).
La sentenza supera il parere 24 luglio 2009 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che l’architetto e l’ingegnere iunior non avessero alcuna competenza nelle zone sismiche perché la sismicità di un’area impone sempre una progettazione complessa.
La vertenza riguardava un ingegnere iunior che aveva progettato una casa rurale di 4.100 mc in area sismica. L’amministrazione aveva negato il permesso di costruire per incompetenza del progettista che, sostenuto dal Sindacato ingegneri e architetti iunior, ha fatto un ricorso respinto dal Tribunale con il motivo che le costruzioni in zona sismica dovrebbero sempre reputarsi di speciale difficoltà.
Contro la sentenza del Tribunale è stato fatto ricorso al Consiglio di Stato che ha deciso, conclusivamente, che il diniego al progetto dell’ingegnere iunior «deve essere annullato per difetto di motivazione con onere dell’amministrazione di ripronunciarsi sul progetto».
In sostanza, sulla base della sentenza, l’amministrazione non può negare l’approvazione del progetto con il motivo che è situato in zona sismica ma, per stabilire se l’opera è di competenza dell’architetto iunior, deve fare una valutazione caso per caso, che tenga conto in concreto dell’opera prevista, delle metodologie di calcolo utilizzate, e che potrà essere tanto più rigida e «preclusiva», allorché l’area sia classificata con un maggiore rischio sismico. Valutazione che rappresenta una complicazione per l’amministrazione e che contraddice l’esigenza di semplificare e snellire le procedure di controllo. L’unica soluzione sarebbe una chiarificazione delle competenze degli iunior: stabilire ad esempio la competenza in zona 4 e la non competenza nelle altre zone. Cosa che si può fare solo mediante una modifica del dpr 328/2001.

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Last modified: 9 Luglio 2015