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Written by: Professione e Formazione

In arrivo il quarto Conto energia

È stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale del 28 marzo, il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sull’incentivazione delle fonti rinnovabili. Si tratta di un testo importante perché è il recepimento della Direttiva europea 2009/98/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, su cui a sua volta si basa la strategia di riduzione dei gas serra, risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (cosiddetta del «20-20-20») entro il 2020.
Il decreto stabilisce che la quota di energia da fonti rinnovabili, determinata sul consumo finale lordo di energia, per l’Italia dovrà ammontare al 17% nel 2020.
Pur essendo un testo dedicato a tutte le forme di energia rinnovabile, in tutti i settori, il decreto contiene alcuni importanti aspetti relativi agli edi­fici.
Si fa prima di tutto chiarezza sui valori minimi delle quote di produzione di energia termica, frigorifera ed elettrica da fonte rinnovabile (art. 11), stabilendo che per gli edifici nuovi e ristrutturati siano rispettati congiuntamente la copertura da fonte rinnovabile del 50% dei consumi per acqua calda sanitaria e del 20% della somma dei consumi per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento (il 20% viene poi portato al 35% e al 50% rispettivamente dal 1° gennaio 2014 e dal 1° gennaio 2017). Tali valori limite sono dimezzati per gli immobili ricadenti in fascia urbanistica A, ma potranno essere innalzati da leggi regionali.
Un tale obbligo, poiché risulta espressamente indicato che non può essere assolto tramite impianti che producano esclusivamente energia elettrica (leggi impianti fotovoltaici) poi convertita nelle varie forme, ha il significato di rendere obbligatoria l’installazione di impianti solari termici, come da tempo auspicato da Assolterm che vede ora riconosciuto da tale decreto il ruolo fondamentale delle «rinnovabili termiche» nell’assolvimento degli obiettivi al 2020.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a rinnovabili è stato ridefinito il tetto minimo di potenza da installare, che si determina come un ottantesimo (poi rimodulato in un sessantacinquesimo e un cinquantesimo rispettivamente dal 2014 e dal 2017) della «superficie in pianta dell’edificio a livello del terreno». Si fa osservare che il limite del 20% e il limite della potenza elettrica valgono per richieste di concessione del titolo edilizio presentate a partire dal 31 maggio 2012.
Il decreto contiene anche due modifiche al 192 del 19 agosto 2005 sulla certificazione energetica, una delle quali prevede che dal 1° gennaio 2012 gli annunci immobiliari riportino obbligatoriamente (e finalmente!) la classe energetica dell’edificio.
Coerentemente con la Direttiva 2009/98, entrano nella legislazione italiana, tra le rinnovabili, anche l’energia aerotermica, idrotermica e geotermica, definite come l’energia immagazzinata sotto forma di calore rispettivamente nell’aria, nelle acque superficiali e sotto la crosta terrestre, e viene definita la quantità di energia aerotermica/idrotermica/geotermica che una pompa di calore sottrae all’ambiente esterno.
A meno di un anno dall’emanazione del Terzo Conto Energia (con il decreto 6 agosto 2010), si attende ora il decreto attuativo per la definizione di un Quarto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici, che apporterà modifiche ai meccanismi incentivanti.

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Last modified: 10 Luglio 2015