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Written by: Professione e Formazione

Normativa: il parere dell’architetto

Piano di sicurezza e progetto architettonico
Nei cantieri di lavori privati con più di un’impresa coinvolta e con lavori d’importo inferiore a 100.000 euro (e non soggetti a Permesso di costruire), non deve essere nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Tuttavia ciò non comporta che non debba essere redatto il piano di sicurezza, perché il dlgs 81/2008, all’art. 90 comma 11, stabilisce che il piano deve essere redatto dal coordinatore per l’esecuzione. Il problema nasce dal fatto che il coordinatore per l’esecuzione viene nominato prima di appaltare i lavori, cioè dopo che il progetto dell’intervento è stato completato. Così viene a cadere il principio della sicurezza secondo il quale il progetto dell’edificio deve essere elaborato contemporaneamente al piano di sicurezza perché è in quella fase che molti problemi di tutela dell’incolumità dei lavoratori possono essere risolti.
Per risolvere il problema, il ministero del Lavoro ha diffuso la circolare n. 30 del 29 ottobre 2009 sostenendo che in tali casi il coordinatore per l’esecuzione debba essere nominato prima di quanto stabilisce il decreto 81/2008, cioè al momento dell’affidamento dell’incarico di progettazione dell’edificio. Però, dato che una circolare non può modificare una legge, il parere del ministero non ha valore dispositivo. Il fatto nuovo è che la circolare è stata di fatto convalidata dalla sentenza della Corte di Giustizia UE (V sezione, 7.10.2010) che, facendo riferimento alla Direttiva UE 57 del 1992, ha ribadito che il Piano di sicurezza deve essere redatto contemporaneamente alla stesura del progetto dell’edificio. Conseguentemente, nei cantieri in questione il coordinatore per l’esecuzione deve essere nominato contemporaneamente alla nomina del progettista dell’edificio. Il ministero ha fatto sapere che l’art. 90 del dlgs 81/2008 sarà modificato di conseguenza. Con l’occasione, ricordo ai colleghi che – ai fini della nomina dei due coordinatori o del solo coordinatore per l’esecuzione – la condizione è che nel cantiere operi più di un’impresa. Dato che nei cantieri piccoli, di manutenzione ordinaria e straordinaria, normalmente l’impresa è affiancata da artigiani, occorre tenere presente che, se il lavoratore autonomo porta con sé un collaboratore da lui dipendente, allora viene parificato a un’impresa, sotto il profilo della sicurezza. Pertanto un lavoratore autonomo con dipendente e un’impresa (ovvero due lavoratori autonomi con dipendenti) vengono considerati due imprese e pertanto il cantiere richiede la nomina del o dei coordinatori.

Cantieri: le responsabilità del coordinatore
La sentenza della IV sezione penale della Corte di Cassazione n. 18149 del 13 maggio 2010 ridimensiona la responsabilità del coordinatore per l’esecuzione. In precedenza, la Cassazione penale, con una serie di sentenze concordanti (17631/2009, 38002/2008, 24010/2004, 39869/2004) ne aveva stabilito la responsabilità in quanto garante della sicurezza dei lavoratori nel cantiere. Si tratta di una posizione di garanzia che si affianca, in modo autonomo e indipendente, a quella del datore di lavoro e del committente. La conseguenza che ne avevo tratto è che la presenza del coordinatore sul cantiere dovesse essere assicurata in maniera significativa, anche se non continua.
Invece nella sentenza n. 18149, la Cassazione, pur concludendo con il rigetto del ricorso del coordinatore contro la sentenza di condanna, svolge una serie di considerazioni generali sulla responsabilità del coordinatore precisando che la sua funzione di vigilanza è «alta» e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate e segnalazione al committente di dette irregolarità. Solo in caso d’imminente e grave pericolo direttamente riscontrato gli è consentito di sospendere immediatamente i lavori. Quindi il coordinatore ha solo un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e non è obbligato a effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.
Il caso in questione riguardava un lavoratore che era caduto nel vuoto. La Corte ha rilevato come il rischio di caduta implicasse l’uso delle cinture di sicurezza. Ma l’obbligo di vigilanza da parte del coordinatore comportava solo il controllo sull’esistenza in cantiere delle cinture di sicurezza e sulla previsione della loro utilizzazione in quella lavorazione. E non sul fatto che il singolo lavoratore se ne servisse realmente in quella specifica situazione. Solo qualora l’infortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali sarà dunque configurabile anche la responsabilità del coordinatore; la conseguenza, a mio avviso, è che non è richiesta la sua continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo.

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Last modified: 13 Luglio 2015