Visit Sponsor

Written by: Inchieste

Tutela del diritto d’autore

È del 1941 l’emanazione della legge speciale n. 633 che codifica e regola il diritto d’autore e, pur con modifiche e integrazioni, è a tutt’oggi lo strumento vigente. Tra le opere soggette a tutela, analiticamente indicate all’articolo 2, vi sono «i disegni e le opere dell’architettura», in relazione alle quali l’articolo 20 precisa che l’autore non può opporsi alle modifiche che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione ovvero da apportare all’opera già realizzata. Il tutto fatto salvo il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsivoglia modifica che possa arrecare pregiudizio all’onore e alla reputazione. La norma vigente non opera alcuna distinzione fra opera realizzata e opera progettata e/o in corso di realizzazione, né individua conseguentemente a quale livello del processo progettuale scatti il diritto d’autore. E ancora non chiarisce i contenuti della «necessità» che renderebbe ammissibili le «modifiche». Chi stabilisce se una modifica è necessaria o lesiva? Oggi è il tribunale la sede di valutazione e il giudice a emettere un giudizio. Si ha dunque una delega totale all’organismo giudiziario (eventualmente coadiuvato da un consulente tecnico), senza alcun tipo d’interfaccia con una sede intermedia di valutazione tecnica.
Nella sfera della committenza privata, la problematica sconfina poi pesantemente nella normativa deontologica: infinite sono le casistiche di appropriazione di progetto altrui, di affidamento ad altro professionista di un lavoro in itinere e situazioni simili. È di tutta evidenza il fatto che qui gli Ordini professionali hanno un ruolo primario fondamentale, anche se in tema di diritto d’autore scontano a volte la non approfondita conoscenza della materia.
Tra l’altro, si noti che le norme della legge sul diritto d’autore si applicano non solo agli architetti ma anche a qualsiasi altro progettista (ingegnere, geometra o perito edile) e si prestano quindi perfettamente a prevenire i frequenti abusi di una categoria a scapito di una delle altre. In altri termini, la normativa sul diritto d’autore può essere la base per sancire regole di comportamento omogenee e uniformi per chi opera nel campo del progetto architettonico. Sull’argomento abbiamo posto alcune domande a Camillo Romandini, magistrato che da anni segue la materia.


Che cosa deve fare il progettista per vedere tutelato il proprio diritto d’autore?

Il diritto d’autore investe le più disparate categorie di opere dell’ingegno e, naturalmente, anche quelle di architettura e ingegneria. Perché l’opera possa trovare tutela nell’ambito della legge 633 del 22 aprile 1941, è necessario che presenti quella caratteristica della «creatività» che, seppur minima e per quanto non debba coincidere necessariamente con il concetto di creazione, originalità e novità assoluta, consenta tuttavia di fare riferimento alla personale e individuale espressione dell’autore. Quanto invece ai lavori d’ingegneria, essi sono tutelati, ma solo nel caso in cui il progetto presenti soluzioni originali di problemi tecnici. In ogni caso, e tornando alla problematica della tutela del diritto d’autore dell’opera architettonica, al progettista è attribuita dalla legge la possibilità di richiedere e ottenere dalla competente autorità pubblica il riconoscimento del carattere artistico ai sensi dell’articolo 15 del regolamento di attuazione del regio decreto 1369 del 1942, con tutte le conseguenze che in suo favore derivano ai sensi dell’articolo 20 della legge. Detta norma attribuisce al richiedente, oltre ai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera (o del progetto), di rivendicazione della sua paternità e di opposizione a qualsiasi deformazione, mutilazione e a ogni atto a danno della stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione, anche quello di approntare lo studio e l’attuazione delle modifiche che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione anche all’opera già realizzata.

Una volta che l’opera è stata realizzata, è possibile modificarla senza chiedere l’assenso del progettista? E se il progettista lo nega, che cosa rischia l’eventuale trasgressore?
L’autore dell’opera architettonica a cui è stato riconosciuto il particolare carattere artistico potrà ottenere la tutela predisposta dalla legge citata anche una volta che l’opera sia stata realizzata. In particolare, se da un lato è necessario contemperare il diritto d’autore dell’opera intellettuale con quello del committente, il progettista di un’opera di architettura non può legittimamente opporsi a una variazione necessaria del progetto per ricondurre, ad esempio, la spesa nei limiti preventivati o per risolvere questioni relative al bene stesso, ma potrà far valere il proprio diritto di affrontare lo studio e l’attuazione delle relative modificazioni. È evidente che, in caso di violazione, il trasgressore potrà vedersi costretto a risarcire all’autore non solo i danni patrimoniali ma anche quelli non patrimoniali, derivanti appunto dalla lesione al diritto all’integrità dell’opera e al vantaggio che ne sarebbe derivato al progettista dal successivo studio e dall’attuazione delle modifiche da apportare; senza poi considerare la risarcibilità del danno morale derivante dall’eventuale sussistenza di una fattispecie di reato, come nel caso di deturpamento di un’opera a cui sia stato appunto riconosciuto il carattere artistico.

I proprietari possono autorizzare la divulgazione e la pubblicazione di foto ed elaborati tecnici senza chiedere l’assenso del progettista? E se il progettista lo nega, che cosa rischia l’eventuale trasgressore?
Il professionista è titolare, come già sopra detto, del diritto morale di essere riconosciuto autore del disegno e dell’opera e del diritto esclusivo di utilizzo dell’opera. Può quindi opporsi alla riproduzione e pubblicazione non autorizzate, pur avendo la facoltà di cedere tali prerogative. Il committente, in verità, acquisisce esclusivamente il diritto di procedere alla realizzazione dell’opera avvalendosi naturalmente del progetto predisposto dall’autore progettista. In ogni caso, nel pieno rispetto del principio di tutela del progettista, va allo stesso riconosciuto il diritto a un compenso oltre a quello esclusivo di riproduzione dei suoi disegni. Nei confronti anche dei terzi che dovessero eseguire il progetto a scopo di lucro, in assenza dell’espressa autorizzazione dell’autore, questi potrebbe vedersi riconosciuta la possibilità di pretendere e ottenere un equo compenso, ma solo quando il professionista abbia impresso sul piano o disegno la dichiarazione di riservarsi il diritto al compenso e a seguito del deposito del piano o del disegno presso l’Ufficio della proprietà scientifica. S’impone, a questo punto, anche l’esigenza di fornire alcuni chiarimenti sulle modalità di quantificazione del risarcimento. Occorre distinguere, al riguardo, due profili: uno attinente al risarcimento del danno patrimoniale e l’altro a quello non patrimoniale. Quanto al primo, evidentemente, sarà onere del progettista fornire i parametri, possibilmente per tabulas, per la più esatta quantificazione del danno derivante dalla mancata utilizzabilità in esclusiva del progetto. Interessante è l’orientamento maggioritario che fa ricorso al criterio del mancato guadagno derivante dall’utilizzabilità in esclusiva del progetto rapportata alla perdita di clientela e di lavoro in termini di perdita di chances. Più complessa appare invece l’individuazione dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale che, peraltro, può essere anche rilevante perché collegato all’integrità dell’opera o alla divulgazione di un’opera d’arte deformata o alla perdita della reputazione dell’autore. È chiaro che, evidentemente, non si potrà che fare ricorso ai criteri equitativi con l’ausilio di un esperto che potrebbe, nei limiti del possibile, dare una valutazione della rilevanza architettonica dell’opera. Altro profilo di grande importanza è quello concernente la tutela in via d’urgenza del diritto riconosciuto all’autore del progetto architettonico, che talora assume maggiore rilievo rispetto a quella conseguente al merito di una delle azioni sopra indicate. Il problema si evidenzia soprattutto in considerazione delle lungaggini processuali del nostro ordinamento, per cui diventa maggiormente efficace proprio una tutela «anticipatoria», che consiste, in sostanza, nel richiedere all’autorità giudiziaria l’emissione di un provvedimento inibitorio con cui si ordini a colui che pone in essere il comportamento illegittimo a discapito del titolare del diritto tutelabile, d’interrompere le condotte lesive, con la conseguenza che, in caso di violazione dell’ordine del giudice, ne deriveranno conseguenze anche ben più gravi di carattere penale.

Sul diritto d’autore esiste una differenza tra opera pubblica e opera privata?
Non si rinviene nella legislazione attuale alcuna differenza in ordine alla tutela che viene riconosciuta dalla legge 633 del 1941 al progettista.

Che regime esiste rispetto alla circolazione d’immagini e informazioni sul progetto e sull’opera via web?
È evidente che con le maggiori possibilità di sistemi informatici e di comunicazione, oggi è ancora più sentita la necessità di predisporre una maggiore tutela dell’opera dell’ingegno e, dunque, anche dei progetti architettonici. Proprio in tale ottica, è stata introdotta la legge n. 248 del 1990 per combattere meglio anche la contraffazione e la pirateria via internet. Ciò che tuttavia deve rimarcarsi è quanto già detto sopra, che solo il titolare dell’opera ha la possibilità di utilizzarla economicamente (anche con i prodotti veloci dell’informatica e della comunicazione) o è legittimato a consentirne l’utilizzo previo consenso espresso. Dalla mancanza del consenso, al titolare non resterà che fare ricorso alle forme di tutela sopra individuate, sia in via d’inibitoria che di merito.

Autore

About Author

(Visited 606 times, 1 visits today)
Share
Last modified: 17 Luglio 2015