È del 1941 lemanazione della legge speciale n. 633 che codifica e regola il diritto dautore e, pur con modifiche e integrazioni, è a tuttoggi lo strumento vigente. Tra le opere soggette a tutela, analiticamente indicate allarticolo 2, vi sono «i disegni e le opere dellarchitettura», in relazione alle quali larticolo 20 precisa che lautore non può opporsi alle modifiche che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione ovvero da apportare allopera già realizzata. Il tutto fatto salvo il diritto di rivendicare la paternità dellopera e di opporsi a qualsivoglia modifica che possa arrecare pregiudizio allonore e alla reputazione. La norma vigente non opera alcuna distinzione fra opera realizzata e opera progettata e/o in corso di realizzazione, né individua conseguentemente a quale livello del processo progettuale scatti il diritto dautore. E ancora non chiarisce i contenuti della «necessità» che renderebbe ammissibili le «modifiche». Chi stabilisce se una modifica è necessaria o lesiva? Oggi è il tribunale la sede di valutazione e il giudice a emettere un giudizio. Si ha dunque una delega totale allorganismo giudiziario (eventualmente coadiuvato da un consulente tecnico), senza alcun tipo dinterfaccia con una sede intermedia di valutazione tecnica.
Nella sfera della committenza privata, la problematica sconfina poi pesantemente nella normativa deontologica: infinite sono le casistiche di appropriazione di progetto altrui, di affidamento ad altro professionista di un lavoro in itinere e situazioni simili. È di tutta evidenza il fatto che qui gli Ordini professionali hanno un ruolo primario fondamentale, anche se in tema di diritto dautore scontano a volte la non approfondita conoscenza della materia.
Tra laltro, si noti che le norme della legge sul diritto dautore si applicano non solo agli architetti ma anche a qualsiasi altro progettista (ingegnere, geometra o perito edile) e si prestano quindi perfettamente a prevenire i frequenti abusi di una categoria a scapito di una delle altre. In altri termini, la normativa sul diritto dautore può essere la base per sancire regole di comportamento omogenee e uniformi per chi opera nel campo del progetto architettonico. Sullargomento abbiamo posto alcune domande a Camillo Romandini, magistrato che da anni segue la materia.
Che cosa deve fare il progettista per vedere tutelato il proprio diritto dautore?
Il diritto dautore investe le più disparate categorie di opere dellingegno e, naturalmente, anche quelle di architettura e ingegneria. Perché lopera possa trovare tutela nellambito della legge 633 del 22 aprile 1941, è necessario che presenti quella caratteristica della «creatività» che, seppur minima e per quanto non debba coincidere necessariamente con il concetto di creazione, originalità e novità assoluta, consenta tuttavia di fare riferimento alla personale e individuale espressione dellautore. Quanto invece ai lavori dingegneria, essi sono tutelati, ma solo nel caso in cui il progetto presenti soluzioni originali di problemi tecnici. In ogni caso, e tornando alla problematica della tutela del diritto dautore dellopera architettonica, al progettista è attribuita dalla legge la possibilità di richiedere e ottenere dalla competente autorità pubblica il riconoscimento del carattere artistico ai sensi dellarticolo 15 del regolamento di attuazione del regio decreto 1369 del 1942, con tutte le conseguenze che in suo favore derivano ai sensi dellarticolo 20 della legge. Detta norma attribuisce al richiedente, oltre ai diritti esclusivi di utilizzazione economica dellopera (o del progetto), di rivendicazione della sua paternità e di opposizione a qualsiasi deformazione, mutilazione e a ogni atto a danno della stessa che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione, anche quello di approntare lo studio e lattuazione delle modifiche che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione anche allopera già realizzata.
Una volta che lopera è stata realizzata, è possibile modificarla senza chiedere lassenso del progettista? E se il progettista lo nega, che cosa rischia leventuale trasgressore?
Lautore dellopera architettonica a cui è stato riconosciuto il particolare carattere artistico potrà ottenere la tutela predisposta dalla legge citata anche una volta che lopera sia stata realizzata. In particolare, se da un lato è necessario contemperare il diritto dautore dellopera intellettuale con quello del committente, il progettista di unopera di architettura non può legittimamente opporsi a una variazione necessaria del progetto per ricondurre, ad esempio, la spesa nei limiti preventivati o per risolvere questioni relative al bene stesso, ma potrà far valere il proprio diritto di affrontare lo studio e lattuazione delle relative modificazioni. È evidente che, in caso di violazione, il trasgressore potrà vedersi costretto a risarcire allautore non solo i danni patrimoniali ma anche quelli non patrimoniali, derivanti appunto dalla lesione al diritto allintegrità dellopera e al vantaggio che ne sarebbe derivato al progettista dal successivo studio e dallattuazione delle modifiche da apportare; senza poi considerare la risarcibilità del danno morale derivante dalleventuale sussistenza di una fattispecie di reato, come nel caso di deturpamento di unopera a cui sia stato appunto riconosciuto il carattere artistico.
I proprietari possono autorizzare la divulgazione e la pubblicazione di foto ed elaborati tecnici senza chiedere lassenso del progettista? E se il progettista lo nega, che cosa rischia leventuale trasgressore?
Il professionista è titolare, come già sopra detto, del diritto morale di essere riconosciuto autore del disegno e dellopera e del diritto esclusivo di utilizzo dellopera. Può quindi opporsi alla riproduzione e pubblicazione non autorizzate, pur avendo la facoltà di cedere tali prerogative. Il committente, in verità, acquisisce esclusivamente il diritto di procedere alla realizzazione dellopera avvalendosi naturalmente del progetto predisposto dallautore progettista. In ogni caso, nel pieno rispetto del principio di tutela del progettista, va allo stesso riconosciuto il diritto a un compenso oltre a quello esclusivo di riproduzione dei suoi disegni. Nei confronti anche dei terzi che dovessero eseguire il progetto a scopo di lucro, in assenza dellespressa autorizzazione dellautore, questi potrebbe vedersi riconosciuta la possibilità di pretendere e ottenere un equo compenso, ma solo quando il professionista abbia impresso sul piano o disegno la dichiarazione di riservarsi il diritto al compenso e a seguito del deposito del piano o del disegno presso lUfficio della proprietà scientifica. Simpone, a questo punto, anche lesigenza di fornire alcuni chiarimenti sulle modalità di quantificazione del risarcimento. Occorre distinguere, al riguardo, due profili: uno attinente al risarcimento del danno patrimoniale e laltro a quello non patrimoniale. Quanto al primo, evidentemente, sarà onere del progettista fornire i parametri, possibilmente per tabulas, per la più esatta quantificazione del danno derivante dalla mancata utilizzabilità in esclusiva del progetto. Interessante è lorientamento maggioritario che fa ricorso al criterio del mancato guadagno derivante dallutilizzabilità in esclusiva del progetto rapportata alla perdita di clientela e di lavoro in termini di perdita di chances. Più complessa appare invece lindividuazione dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale che, peraltro, può essere anche rilevante perché collegato allintegrità dellopera o alla divulgazione di unopera darte deformata o alla perdita della reputazione dellautore. È chiaro che, evidentemente, non si potrà che fare ricorso ai criteri equitativi con lausilio di un esperto che potrebbe, nei limiti del possibile, dare una valutazione della rilevanza architettonica dellopera. Altro profilo di grande importanza è quello concernente la tutela in via durgenza del diritto riconosciuto allautore del progetto architettonico, che talora assume maggiore rilievo rispetto a quella conseguente al merito di una delle azioni sopra indicate. Il problema si evidenzia soprattutto in considerazione delle lungaggini processuali del nostro ordinamento, per cui diventa maggiormente efficace proprio una tutela «anticipatoria», che consiste, in sostanza, nel richiedere allautorità giudiziaria lemissione di un provvedimento inibitorio con cui si ordini a colui che pone in essere il comportamento illegittimo a discapito del titolare del diritto tutelabile, dinterrompere le condotte lesive, con la conseguenza che, in caso di violazione dellordine del giudice, ne deriveranno conseguenze anche ben più gravi di carattere penale.
Sul diritto dautore esiste una differenza tra opera pubblica e opera privata?
Non si rinviene nella legislazione attuale alcuna differenza in ordine alla tutela che viene riconosciuta dalla legge 633 del 1941 al progettista.
Che regime esiste rispetto alla circolazione dimmagini e informazioni sul progetto e sullopera via web?
È evidente che con le maggiori possibilità di sistemi informatici e di comunicazione, oggi è ancora più sentita la necessità di predisporre una maggiore tutela dellopera dellingegno e, dunque, anche dei progetti architettonici. Proprio in tale ottica, è stata introdotta la legge n. 248 del 1990 per combattere meglio anche la contraffazione e la pirateria via internet. Ciò che tuttavia deve rimarcarsi è quanto già detto sopra, che solo il titolare dellopera ha la possibilità di utilizzarla economicamente (anche con i prodotti veloci dellinformatica e della comunicazione) o è legittimato a consentirne lutilizzo previo consenso espresso. Dalla mancanza del consenso, al titolare non resterà che fare ricorso alle forme di tutela sopra individuate, sia in via dinibitoria che di merito.