Siena, Piano urbano della Natura, logo
Le linee guida del Pun tracciano strada e metodo per uno strumento innovativo. Ma l’applicazione dei principi europei si scontra con timori e ostacoli diffusi. A Siena un’esperienza pilota
Il Piano Urbano della Natura (Pun, o Urban Nature Plan, nella dizione comunitaria) è uno strumento strategico di scala comunale che assume la biodiversità come oggetto proprio della pianificazione. Non è, quindi, un piano del verde aggiornato nel lessico.
La differenza è di campo: mentre il piano del verde assume come materia la componente vegetale – il patrimonio arboreo, le aree a standard, la manutenzione – il Pun estende il perimetro alla fauna, agli altri organismi viventi e alle relazioni che questi intrattengono con i sistemi urbani, dalle acque ai suoli, dal costruito alle infrastrutture.
Il suo valore, si legge nelle linee guida, risiede nella capacità “di superare una visione frammentata degli interventi ambientali, proponendo una lettura sistemica del territorio”: attraverso la pianificazione, la biodiversità “viene riconosciuta come elemento strutturante delle scelte urbanistiche, infrastrutturali e sociali”.
La genesi europea
L’origine dello strumento è comunitaria e recente. La Strategia dell’Unione europea per la biodiversità al 2030 invitava le città con più di 20.000 abitanti a dotarsi di Urban Greening Plans; nel dicembre 2024 la Commissione ha pubblicato la guida metodologica, ribattezzandola Urban Nature Plan Guidance.
Il cambio di denominazione non è cosmetico: registra lo spostamento dell’oggetto dal rinverdimento alla natura urbana intesa come sistema ecologico funzionante.
Nel frattempo, era entrato in vigore, il 18 agosto 2024, il Regolamento (Ue) 2024/1991 sul ripristino della natura. L’articolo 8, dedicato al ripristino degli ecosistemi urbani, fissa per gli Stati membri una traiettoria precisa: nessuna perdita netta di spazi verdi urbani e di copertura arborea rispetto alla linea di base del 2024 entro il 31 dicembre 2030; tendenza crescente a partire dal gennaio 2031; incrementi della copertura arborea al 2040 e al 2050.
Le aree urbane che già superano determinate soglie di verde e di canopia possono essere escluse dall’obbligo di incremento, ma non da quello di non regressione.
Cogente o volontario: una domanda mal posta
È qui che si colloca l’equivoco più diffuso. Il regolamento è atto direttamente applicabile e vincolante, ma i suoi obblighi ricadono sullo Stato membro, non sul singolo Comune: l’adempimento passa per il piano nazionale di ripristino, che individua misure, soggetti attuatori e risorse.
Il Pun, in quanto strumento, resta invece nell’ordinamento italiano ciò che il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico definiva nel 2017 a proposito del piano del verde, e cioè “uno strumento volontario, integrativo della pianificazione urbanistica generale, volto a definire il profilo verde della città a partire dai suoi ecosistemi naturalistici fondamentali”. La conseguenza è che il Pun è oggi il modo più efficiente – non l’unico né un adempimento formale – con cui un’amministrazione locale può dimostrare di concorrere a obiettivi che lo Stato dovrà comunque rendicontare.
Lo sfondo normativo nazionale è già disponibile e in larga parte inutilizzato: la legge 10 del 14 gennaio 2013 con l’obbligo del bilancio arboreo di fine mandato; le linee guida ministeriali per la gestione del verde urbano del 2017; la Strategia nazionale del verde urbano del 2018, con i suoi tre obiettivi – biodiversità e servizi ecosistemici, adattamento climatico e contrasto alle isole di calore, benessere e qualità della vita – e l’indicazione, ancora largamente disattesa, di passare “dai metri quadrati agli ettari”, riducendo le superfici asfaltate e assumendo la foresta urbana come riferimento strutturale e funzionale; i Criteri ambientali minimi del decreto ministeriale 63 del 10 marzo 2020, oggi in revisione.
Il metodo
Le linee guida (generate dal lavoro dello Spoke 5 del National Biodiversity Future Center nel Dipartimento Dastu del Politecnico di Milano, coordinato da Maria Chiara Pastore e svolto su 8 capoluoghi assunti a casi studio) articolano il processo in fasi, secondo lo schema della guida comunitaria.
Il ciclo ruota attorno a due nuclei – la co-creazione e la pianificazione delle azioni – ed è scandito da 4 milestone: la costruzione di un processo partecipativo stabile; la definizione di una visione di lungo periodo e degli obiettivi; l’analisi dello stato attuale della natura e della biodiversità; infine, l’accordo su priorità, azioni, responsabilità, tempi e fonti di finanziamento, con la definizione di indicatori e target misurabili.
Il piano si articola poi in progettazione, realizzazione, monitoraggio e gestione: il monitoraggio non è una postilla, è la condizione di verificabilità dell’intero impianto.
Il punto di maggior interesse disciplinare riguarda il rapporto con gli altri strumenti. Il Pun non sostituisce il piano urbanistico generale né vi si sovrappone: lo alimenta. Fornisce alla pianificazione una base conoscitiva ecologica (censimenti, carte delle coperture, reti e corridoi, servizi ecosistemici) che può essere assunta nella valutazione ambientale strategica, tradotta in norme tecniche e in regolamenti del verde, e utilizzata per orientare la perequazione e le compensazioni.
Da qui discendono alcune implicazioni operative: l’applicazione della gerarchia di mitigazione (evitare, ridurre, compensare in questo ordine), il criterio dell’equivalenza ecologica nelle compensazioni, la depavimentazione come misura strutturale e non decorativa, il principio di non regressione come vincolo alle scelte di trasformazione.
Un intenso dibattito
L’attuazione italiana è tutt’altro che pacificata. Nella fase di consultazione sul Piano nazionale di ripristino, l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha chiesto e ottenuto lo stralcio di una serie di misure riferite agli ecosistemi urbani proposte dall’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), argomentando la carenza di risorse, di personale tecnico e di dati omogenei in capo ai Comuni; nella stessa sede è caduto il riferimento all’approccio One Health.
Sulla stessa linea si è mossa l’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili), preoccupata dagli effetti dei vincoli di non regressione sulle trasformazioni edilizie.
Di segno opposto la posizione della comunità scientifica e di parte del mondo ambientalista: Paolo Pileri, richiamando la classificazione Degurba, ha ricordato che i comuni italiani interessati sono 2.761 e ha letto lo stralcio come una rinuncia preventiva, non come una presa d’atto.
Il Governo, rispondendo in commissione Ambiente alla Camera, ha ricondotto la questione alla fase istruttoria e al coordinamento con le Regioni in sede di Conferenza unificata, mentre il tavolo di indirizzo e coordinamento strategico previsto dalla normativa di recepimento dovrà sciogliere il nodo delle competenze. È un dibattito che riguarda da vicino i progettisti, perché decide se gli obiettivi europei si tradurranno in parametri di piano e in prescrizioni di progetto o resteranno enunciati programmatici.
Il caso Siena
Siena ha scelto di anticipare. L’amministrazione ha avviato la redazione del proprio Pun con un percorso partecipativo, il cui questionario ha raccolto circa 900 risposte, con termine in via di proroga. L’assessore all’Ambiente, transizione ecologica e politiche per la sostenibilità, verde e decoro urbano, Barbara Magi, colloca l’operazione su un piano culturale prima che tecnico: il piano “nasce da una concezione più ampia rispetto a quella tradizionalmente legata al verde urbano” e serve a “superare l’idea del verde come semplice elemento di arredo”. Non a caso la delega è stata ridenominata in politiche del verde, a segnalare il passaggio dalla manutenzione alla strategia.
La specificità senese è morfologica e normativa insieme. Il calore si concentra nel centro storico, dove i vincoli Unesco escludono nuove alberature là dove storicamente non esistevano; la compensazione è affidata al sistema delle Valli Verdi, che “dovranno rappresentare il sistema ambientale” della città. Magi legge il vincolo come “un grande vantaggio strategico”, pur riconoscendone i limiti operativi.
Sul rapporto tra piano della natura e strumentazione urbanistica – il punto su cui si giocherà la credibilità dello strumento ovunque – la risposta è netta nel metodo: “Non la vedrei come una questione di chi ha l’ultima parola. La vera sfida è fare in modo che ambiente e urbanistica lavorino insieme”. Il Comune ha già approvato all’unanimità, nel maggio 2025, il regolamento del verde urbano pubblico e privato, tra i primi in Toscana, e ha iscritto a bilancio 2026 circa 1.785.000 euro di manutenzione ordinaria e 423.000 di straordinaria, con risorse dedicate al piano, cui si aggiungono il recupero delle serre comunali presso la Fortezza Medicea e un progetto di corridoio per gli impollinatori.
La partecipazione è stata estesa alle associazioni di categoria, al volontariato e alle 17 Contrade. L’approvazione è attesa entro la fine del 2027 e comunque entro il mandato, con l’istituzione successiva di un osservatorio: “Non vogliamo che la fase di ascolto diventi un percorso senza una scadenza”.
Una notazione conclusiva
La questione decisiva non è se il Piano urbano della Natura sia obbligatorio. È se la disciplina urbanistica sia disposta ad assumere la biodiversità come materia propria del piano, con i suoi indicatori, i suoi tempi lunghi e i suoi costi di gestione, oppure a confinarla nel capitolo delle compensazioni.
Nel primo caso il Pun diventa un livello conoscitivo e normativo che riscrive le regole d’uso del suolo; nel secondo resta un documento di intenti, elegante e ininfluente. Le linee guida offrono il metodo; la scelta, per ora, resta politica.




















