Il Dpr 2/4/2009 n.59 (pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» n. 132 del 10/6/2009) contiene il tanto atteso regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 192/2005.
Il regolamento è entrato in vigore (opportunamente) il 25 giugno scorso, in concomitanza con la definitiva applicazione del D.Lgs. n. 192/2005 (dal 1° luglio 2009) a tutte le tipologie dimmobili, con il relativo obbligo della consegna al compratore o al locatore dellattestato di certificazione energetica in caso di sottoscrizione dei relativi contratti.
Contenuti del regolamento
Il decreto (art. 1) definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in riferimento alla climatizzazione invernale ed estiva, e alla preparazione dellacqua calda per usi igienico-sanitari. I criteri generali si applicano alla prestazione energetica per ledilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti.
Per le metodologie di calcolo della prestazione energetica di edifici e impianti si adottano le norme tecniche predisposte da organismi deputati a livello nazionale o comunitario, quali ad esempio lUni e il Cen, o altri metodi di calcolo (motivandone luso nella relazione tecnica di progetto) recepiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico e messi a punto da organismi istituzionali nazionali quali lEnea, le università o gli istituti del Cnr, purché i risultati conseguiti siano equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo Uni e Cen.
Competenza Stato/Regioni
In materia di prestazione energetica degli edifici, ai sensi dellart. 117 della Costituzione esiste una competenza legislativa concorrente Stato/Regioni e quindi in materia sono attualmente vigenti i testi normativi delle Regioni Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Umbria e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Pertanto lart. 6 del DPR n. 59/2009 afferma che le sue disposizioni si applicano alle regioni e province autonome che non abbiano ancora legiferato in materia in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
Il comma terzo del medesimo articolo prevede che le Regioni e Province autonome che abbiano già emesso provvedimenti in materia energetica adottino misure atte a favorire il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti, anche nellambito delle azioni di coordinamento rispetto alle direttive statali.
Tuttavia deve osservarsi che tale precisazione è priva di sanzione e quindi la legge appare imperfetta e poco incisiva. Conseguentemente, nella materia energetica le leggi regionali continuano a spiegare i loro effetti anche se contengono principi dissonanti con quelli adottati dalle norme statali, almeno fin tanto che la Corte Costituzionale non ne dichiari lincostituzionalità.