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Giampaolo EvangelistaWritten by: Città e Territorio

Ma sulla pianificazione stato e regioni litigano

Ma sulla pianificazione stato e regioni litigano

Sempre più numerosi i conflitti di competenze tra stato e regioni, soprattutto in materia urbanistica e paesaggistica, che arrivano alla Corte costituzionale

 

Negli ultimi anni, sostanzialmente dalla riforma costituzionale del Titolo V del 2001, è notevolmente aumentato il numero di sentenze della Corte costituzionale sui conflitti tra stato e regioni. Da allora, le controversie tra organi centrali e periferici sono diventate una delle attività principali della Corte costituzionale, arrivando a sfiorare anche la metà delle decisioni. E spesso si tratta di conflitti che riguardano la materia urbanistica e paesaggistica. Clamorosa, in tal senso, la sentenza di annullamento del Piano paesaggistico approvato dalla Regione Lazio il 2 agosto 2019, per il mancato coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali (Mic) nella fase di approvazione.

L’ultima schermaglia, in ordine di tempo, riguarda il “Piano casa” della Sardegna (L.R. 1/2021), approvato lo scorso gennaio, che ha suscitato non poche polemiche. Questa legge ha inserito il mercato dei crediti volumetrici, con la possibilità di cedere ad altri il proprio diritto agli aumenti di cubature. Nell’ottica di rendere più semplice costruire, ristrutturare e ampliare (potendo facilmente rendere abitabili soppalchi, sottotetti, seminterrati e pilotis) anche in zone agricole, umide, stagni, laghi e bacini artificiali, la prima stesura aveva incluso anche la fascia protetta dei 300 metri dal mare, successivamente stralciata. Ora saranno consentite modifiche solo a saldo zero nelle strutture ricettive esistenti. Grazie a questa mediazione, la Regione Sardegna sperava di scongiurare una nuova impugnazione da parte del Governo centrale, il quale invece ha deciso comunque di procedere, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini e anche su impulso del WWF, secondo cui si tratta di un provvedimento che «capovolge completamente l’impianto di tutele paesaggistico-ambientali contenute nel Piano paesaggistico regionale sardo, prevede un’indiscriminata colata di cemento, con possibilità di edificazione a pioggia nelle zone rurali e naturali (anche di pregio) e incrementi volumetrici, fino al 50% per le strutture turistico ricettive». Ora toccherà proprio alla Corte costituzionale pronunciarsi, cosa che non dovrà invece fare (per ora) nel caso del “Piano casa” pugliese. Il Mic aveva infatti chiesto al Governo, non più tardi di poche settimane fa, d’impugnare il “Piano casa” in quanto violava le disposizioni di tutela del territorio contenute nel Piano paesaggistico (Pptr). In questo caso, proprio nei giorni scorsi, la Regione Puglia è riuscita a correre ai ripari abrogando la disposizione contestata, riguardante gli interventi sugli immobili in aree tutelate. Sempre che non venga decisa, come per la Sardegna, una nuova impugnazione.

Anche la Regione Siciliana si è vista impugnare lo scorso agosto ben dieci articoli della Legge n. 19/2020 recante “Norme per il governo del territorio”, uno dei quali riguardava i “Contenuti del Piano territoriale regionale con valenza paesaggistica (Ptr)”, che evidenziava una «alterazione del rapporto di gerarchia tra gli strumenti di pianificazione territoriale». L’articolo era in contrasto con l’articolo 146, comma 6, del Codice di settore, oltre che «nelle previsioni che impongono la co-pianificazione del paesaggio, sin dalla fase di elaborazione del relativo piano, con l’Amministrazione preposta alla tutela» che non deve essere posta «in un ruolo meramente ancillare rispetto a quella dotata di competenza urbanistica, come emerge invece dall’impianto della legge regionale in esame». Alcune settimane fa sono stati pubblicati gli interventi correttivi che, anche in questo caso, hanno evitato un ricorso alla Corte.

Nel corso dell’estate2020 è esplosa anche la questione dell’impugnazione, da parte del Governo centrale, della legge di revisione del Piano paesaggistico regionale della Sardegna (L.R. 13 luglio 2020, n. 21, definita da alcuni “legge scempio”). In concreto, la Regione si appellava all’art. 3 del proprio Statuto speciale, il quale riconosce una potestà legislativa pressoché esclusiva (pur con qualche limitazione) in materia urbanistica ed edilizia, per attribuirsi l’esercizio di alcune funzioni in ambito paesaggistico precedentemente attribuite al Mic. Secondo il Governo, tale presa di posizione (atta di fatto ad autorizzare l’asse viario Sassari-Alghero) era incostituzionale, sia in quanto in contrasto con la normativa vigente, sia in quanto avrebbe avuto effetti retroattivi. In questa legge, la Regione definisce una «interpretazione autentica di norme di pianificazione paesaggistica» per la quale sono «in ogni caso sottratti alla pianificazione congiunta tra Regione autonoma della Sardegna e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» fasce costiere, beni identitari e zone agricole. Le motivazioni sono espresse nel “Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° settembre 2020” dal presidente del Consiglio dei ministri. Secondo quanto evidenziato, l’operato della Sardegna «trasferisce alla Regione alcune competenze già esercitate dagli organi del Ministero della pubblica istruzione, poi attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali», andando in contrasto con la Costituzione «in quanto consente alla regione di intervenire unilateralmente e non attraverso lo strumento della pianificazione condivisa prevista, per i beni vincolati, dagli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n.42 del 2004, che costituiscono norme di grande riforma economica-sociale vincolanti anche le regioni ad autonomia speciale».

La competenza primaria riconosciuta dallo Statuto speciale alla Regione in materia di governo del territorio non implica quindi una competenza primaria in materia di tutela del paesaggio, in quanto ciò andrebbe contro la giurisprudenza costituzionale. Infatti, il Codice prevede all’art. 156 un obbligo di «copianificazione finalizzata alla verifica e all’adeguamento del vigente piano paesaggistico», così come evidenziato anche nell’impugnazione della legge siciliana.

Questi ricorsi sempre più frequenti dimostrano forse anche come le regioni, vent’anni dopo la riforma del Titolo V, forse non abbiano ancora raggiunto la necessaria maturità per legiferare in materie così importanti per la comunità.

 

Immagine di copertina: © Pixabay

Autore

  • Giampaolo Evangelista

    Nato a Roma nel 1984, vivo in provincia di Pavia. Laureato in architettura al Politecnico di Milano nel 2012, sono particolarmente sensibile ai temi dell'efficienza energetica e della rigenerazione urbana. Autore di diversi articoli e saggi, partecipo alle iniziative del Gruppo di Lavoro Urbanistica dell'OAPPC della provincia di Pavia e del Gruppo di Lavoro Rigenerazione Urbana della Consulta Regionale Lombarda degli OAPPC

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Last modified: 22 Marzo 2021