La definizione delle competenze dell’architetto iunior si «arricchisce» di un ulteriore elemento d’incertezza. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 9 febbraio, ha stabilito che non vi è impedimento assoluto per uno iunior a progettare in zona sismica. Il campo di attività, definito maldestramente dal dpr 328/2001 in «progettazione di edifici semplici, con l’uso di metodologie standardizzate», vale anche se l’edificio da progettare è in zona sismica. Però ciò comporta che l’amministrazione che controlla il progetto deve tenere conto anche del fatto che progettare un edifico in zona 4, a basso rischio sismico, è più «semplice» che progettare un edificio in zona ad alto rischio (per inciso, per i geometri la sentenza conferma, invece, la preclusione assoluta a progettare edifici in zona sismica).La sentenza supera il parere 24 luglio 2009 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che l’architetto e l’ingegnere iunior non avessero alcuna competenza nelle zone sismiche perché la sismicità di un’area impone sempre una progettazione complessa.La vertenza riguardava un ingegnere iunior che aveva progettato una casa rurale di 4.100 mc in area sismica.
...
(il testo integrale è disponibile nella versione cartacea)